LEGGE 19 luglio 1988, n. 309

Type Legge
Publication 1988-07-19
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 926, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 luglio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1, comma 1: Il testo dell'art. 2 della legge n. 453/1981 (Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), è il seguente: "Art. 2. - Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonchè ogni altra materia o parte di materia per le quali non si è ancora provveduto e che ad essa spetti in forza dello statuto speciale, nonchè la delega di ulteriori funzioni già attribuite alle regioni a statuto speciale. Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia ".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.