LEGGE 19 luglio 1988, n. 311

Type Legge
Publication 1988-07-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 5/08/1988

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 della convenzione stessa.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Vassali

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, allo scopo di evitare le doppie imposizioni sui redditi e confermando il desiderio di sviluppare e approfondire la cooperazione economica, culturale, industriale, e tecnico-scientifica, hanno deciso di concludere la presente Covenzione e hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 SOGGETTI AI QUALI SI APPLICA LA CONVENZIONE 1. La presente Convenzione si applica ai soggetti che ai fini fiscali sono considerati come residenti in uno o in entrambi gli Stati Contraenti. 2. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "residente di uno Stato Contraente designa: a) per quanto riguarda l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, una persona giuridica o altra organizzazione costituita conformemente alle leggi dell'U.R.S.S. o di qualsiasi repubblica federata che e' considerata persona giuridica ai fini fiscali in U.R.S.S., nonche' una persona fisica considerata ai fini fiscali in U.R.S.S. come residente dell'U.R.S.S. b) per quanto riguarda la Repubblica italiana, una persona giuridica, un'associazione ed ogni altro ente che, conformemente alla Legislazione italiana, sono considerati residenti ai fini fiscali in Italia, nonche' una persona fisica considerata ai fini fiscali come residente in Italia. 3. L'espressione "residente di entrambi gli Stati Contraenti, designa una persona che, conformemente alla legislazione fiscale di uno Stato Contraente, e' considerata residente di questo Stato Contraente ma che, conformemente alla legislazione fiscale dell'altro stato e' contraente, e considerata residente durante lo stesso periodo anche di quest'ltro Stato Contraente. 4. Quando, in base alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente dello Stato Contraente nel quale dispone di una abitazione permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati Contraenti e' considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare in quale degli Stati Contraenti detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali oppure se la medesima non dispone di una abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa e' considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato Contraente del quale ha la cittadinanza; d) se entrambi gli Stati Contraenti considerano detta persona come proprio cittadino o se nessuno di essi considera detta persona come proprio cittadino, le Autorita' competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo. 5. Quando, in base alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, una persona, diversa da una persona fisica, e' considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato Contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sui redditi sia a carattere statale che a carattere locale previste dalla legislazione di ciascuno degli Stati Contraenti, qualunque sia il loro sistema di prelevamento, considerandoimposte sui redditi le imposte prelevate sull'ammontare complessivo dei redditi o su singoli elementi di essi, le imposte sugli utili derivanti dall'alieniazione di beni mobili o immobili nonche' le imposte sui plusvalori. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto riguarda l'U.R.S.S., l'imposta sui redditi delle persone giuridiche straniere e l'imposta sui redditi della popolazione; b) per quanto riguarda l'Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi. 2. La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga a quelle di cui al paragrafo 1, che saranno istituite dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 ALCUNE DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione: a) "Stato Contraente designa, come il contesto richiede, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) o la Repubblica italiana (Italia); b) "Autorita' competenti designa: 1) per quanto concerne l'URSS: il Ministero delle Finanze dell'URSS o un suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze. 2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte degli Stati Contraenti, le espressioni che non sono definite dalla Convenzione stessa avranno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di quello Stato Contraente nel quale viene effettuata l'imposizione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 REDDITI DELLE RAPPRESENTANZE PERMANENTI 1. I redditi di attivita' commerciali e industriali conseguiti in uno Stato Contraente da una persona residente dell'altro Stato Contraente sono imponibli nel primo Stato Contraente soltanto se realizzati mediante una rappresentanza permanente ivi situata e nella misura in cui tali redditi siano attribuibili all'attivita' di detta rappresentanza. 2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "rappresentanza permanente" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale una persona residente di uno Stato Contraente svolge in tutto o in parte la sua attivita' nell'altro Stato Contraente. 3. Non si considera che una persona residente di uno Stato Contraente abbia una rappresentanza permanente nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa esercita la propria attivita' in detto altro Stato Contraente tramite un mediatore, un commissionario o altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che tale attivita' rientri nell'ordinaria attivita' di tale mediatore, commissionario o intermadiario. Il fatto che una persona residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una persona residente dell'altro Stato Contraente ovvero svolga la sua attivita'in questo altro Stato (sia per mezzo di una rappresentanzapermanente oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette persone come una rappresentanza permanente dell'altra. Non si considera che una persona residente di uno Stato Contraente abbia una rappresentanza permanente nell'altro Stato Contraente anche nel caso in cui viene concluso un affare in detto altro Stato Contraente da parte di un intermediario (diverso da un intermediario che goda di uno status indipendente) sulla base di un'autorizzazione scritta della predetta persona, se la conclusione di affari in base ad autorizzazione non costituisce l'ordinaria attivita' di tale intermediario. 4. Non si considera che una persona residente di uno Stato Contraente abbia una rappresentanza permanente nell'altro Stato Contraente se svolge in detto altro Stato esclusivamente le seguenti attivita': a) acquisto di merci; b) uso di installazioni per la conservazione delle merci e relative operazioni di deposito o per la consegna delle merci appartenenti alla persona residente del primo Stato Contraente; c) esposizione di merci e di articoli vari appartenenti alla persona residente del primo Stato Contraente, mostra di campioni nelle esposizioni, nonche' operazioni relative alla vendita di tali campioni al termine dell'esposizione; d) attivita pubblicitaria, raccolta e diffusione di informazioni, studio dell'andamento del mercato o altre attivita' analoghe di carattere ausiliario o preparatorio, in relazione all'attivita' principale della persona attivita di progettazione connesse a lavori di costruzione o di ricerca scientifica (anche in forma congiunta), di ingegneria, di sperimentazione di campioni di merci, di macchinari e attrezzature, nonche' di assistenza tecnica ai macchinari e alle attrezzature, se dette attivita' hanno carattere ausiliario o preparatorio in relazione all'attivita' principale della persona. 5. Nella determinazione degli utili della rappresentanza permanente sono ammesse in deduzione le spese direttamente connesse con l'attivita' della rappresentanza, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui e' situata la rappresentanza stessa sia altrove. 6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le esenzioni da imposte previste dagli articoli 5, 6, 7 e 11 della presente Convenzione.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 REDDITI PROVENIENTI DA DIRITTI D'AUTORE E DA BREVETTI 1. I canoni derivanti da fonti situate in uno Stato Contraente e pagati ad una persona residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato. 2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso: a) di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche; b) di invenzioni e proposte di razionalizzazione; c) di disegni e/o modelli; d) di progetti, formule e/o processi segreti; e) di marchi di fabbrica o di commercio, denominazioni aziendali e altre proprieta' analoghe; f) di programmi per calcolatori elettronici; g) di nastri per la produzione di dischi ed altri materiali per la riproduzione sonora; h) di nastri e pellicole utilizzati per la radio, il cinema e la televizione; i) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; j) di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (know-how). 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai pagamenti relativi a prestazioni di servizi tecnici, connessi con la vendita, l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI CANTIERI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO I redditi che una persona residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di attivita' di cantieri di costruzione o di montaggio svolta nell'altro Stato Contraente non sono imponibili in detto altro Stato Contraente nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 36 mesi.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Per quanto riguarda la tassazione dei redditi del trasporto aereo, si applica l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea, concluso a Roma il 16 settembre 1971. 2. Per quanto riguarda la tassazione dei redditi dei trasporti marittimi, si applica l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione marittima, firmato a Mosca il 20 novembre 1975.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una persona residente di uno Stato Contraente ad una persona residente dell'altro Stato Contraente possono essere tassati nel primo Stato Contraente,ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo di tali dividendi. 2. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi designa i redditi derivanti da azioni, nonche' gli altri redditi che sono assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la persona che distribuisce gli utili.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 REDDITI DELLE PERSONE FISICHE 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili in questo altro Stato Contraente se: a) detta persona soggiorna in tale altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nell'anno solare b) gli stipendi, i salari e le remunerazioni sono corrisposte da o a nome di un datore di lavoro che e' residente di detto altro Stato Contraente. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' svolta nell'altro Stato Contraente non sono imponibili in questo altro Stato, se assoggettate ad imposizione nel detto primo Stato e a condizione che trattasi delle seguenti remunerazioni: a) remunerazioni relative ad attivita' direttamente connesse ai cantieri di costruzione o di montaggio di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, per il periodo di tempo indicato nello stesso articolo; b) remunerazioni che una persona fisica, la quale soggiorna in uno Stato Contraente su invito di un organismo o altro ente statale, nonche' di un istituto di istruzione o di ricerca scientifica di tale Stato allo scopo; di svolgere attivita' di insegnamento, di effettuare ricerche scientifiche o di partecipare a conferenze tecniche, scientifiche o professionali per la realizzazione di programmi intergovernativi di collaborazione, riceve per le attivita' prima elencate durante un periodo di soggiorno non superiore a due anni e a condizione che le suddette attivita' non siano svolte essenzialmente nell'interesse privato di detta persona fisica; c) borse di studio corrisposte alle persone fisiche che soggiornano nell'altro Stato Contraente allo scopo di compiere i loro studi o di completare la loro formazione professionale, nonche' le somme provenienti da fonti situate fuori di detto altro Stato che tali persone ricevono per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, durante il periodo di tempo necessario per il completamento degli studi o della formazione professionale; d) remunerazioni corrisposte alle persone fisiche che si trovano nell'altro Stato Contraente in qualita' di giornalisti o corrispondenti di organi di stampa, radio e televisione, che provengono da fonti situate fuori di questo altro Stato, nel corso di due anni dalla data di arrivo in detto altro Stato; e) remunerazioni del personale delle rappresentanze permanenti di enti turistici situate nell'altro Stato Contraente, corrisposte per attivita' non aventi scopo di lucro, a condizione che esso abbia la cittadinanza del primo Stato Contraente; f) remunerazioni derivanti da attivita' svolte nel corso di manifestazioni artistiche e sportive o altre esibizioni pubbliche che abbiano luogo nel quadro di scambi previsti da accordi culturali conclusi tra gli Stati Contraenti; g) remunerazioni corrisposte alle persone fisiche inviate, in qualita' di tecnici specializzati, nell'altro Stato Contraente da una persona residente del primo Stato Contraente, nel corso di un anno dalla data di arrivo in detto altro Stato. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo le persone fisiche possono essere assoggettate ad imposizione per i redditi conseguiti soltanto dopo la scadenza delle agevolazioni ivi previste.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 FUNZIONI PUBBLICHE Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ad altri enti pubblici di tale Stato nell'esercizio di funzioni, che siano considerate funzioni pubbliche dalla legislazione di questo Stato, non sono imponibili nell'altro Stato Contraente. Resta, tuttavia, inteso che le persone fisiche impegnate in attivita' commerciali in qualita' di dipendenti o rappresentanti di imprese commerciali italiane e in qualita' di dipendenti o rappresentanti di organizzazioni sovietiche per il commercio estero non si considerano che esercitino, rispettivamente, in URSS ed in Italia funzioni pubbliche.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 ALCUNI ALTRI REDDITI I seguenti redditi che una persona residente di uno Stato Contraente ritrae da fonti situate nell'altro Stato Contraente non sono imponibili in detto altro Stato: a) gli interessi su crediti e prestiti bancari e commerciali b) gli interessi su conti correnti e depositi effettuati presso banche o altri istituti di credito.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione: a) se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in URSS, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della Convenzione stessa non stabiliscano diversamente. In tal caso l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in URSS, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. b) Se una persona residente dell'URSS riceve redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, le imposte ivi pagate da detta persona saranno prese in considerazione nell'URSS in conformita' alla legislazione interna.

Convenzione-art. 13

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