LEGGE 19 luglio 1988, n. 313

Type Legge
Publication 1988-07-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 5/08/1988

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 70 dell'accordo stesso.

Art. 3
1.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predipsosto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Agreement

Agreement Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

Traduzione non ufficiale ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CACAO, 1986 Articolo 1 Obiettivi Gli obiettivi dell'Accordo Internazionale sul Cacao del 1986 (appresso denominato "il presente accordo), tenuto conto delle risoluzioni 93(IV) e 124 (V) adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo in merito al programma integrato per i prodotti di base, sono i seguenti: a) promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione internazionale di tutti i settori dell'economina mondiale del cacao; b) contribuire alla stabilizzazione del mercato mondiale del cacao nell'interesse di tutti i membri cercando, in particolare, di: (i) impedire eccessive fluttuazioni del prezzo del cacao, che ledono le prospettive di una rapida crescita economica e di uno sviluppo sociale nei paesi membri, nonche' gli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori; (ii) attenuare le gravi difficolta' economiche che persisterebbero qualora l'adeguamento della produzione al consumo di cacao non potesse attuarsi con la rapidita' richiesta dalle circostanze attraverso il normale gioco delle forze del mercat; (iii) garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli, che siano equi per produttori e consumatori; (iv) facilitare l'incremento del consumo e, all'occorrente e per quanto possibile, l'adeguamento della produzione, in modo da equilibrare a lungo termine l'offerta e la domanda; c) facilitare l'espanzione del commercio internazionale di cacao; d) fornire un appropriato forum di discussione per tutte le questioni relative all'economia mondiale del cacao.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Definizioni Agli effetti del presente accordo: (1) per cacao s'intende il cacao in grani e i prodotti derivati dal cacao; (2)per prodotti derivati dal cacao s'intendono i prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal cacao in grani, come la pasta di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la pasta di cacao sgrassata e le mandorle decorticate, nonche' ogni altro prodotto contenente cacao che il Consiglio puo' all'occorrenza designare; (3) per anno cacao s'intende il periodo di dodici mesi compreso fra il 1o ottobre e il 30 settembre; (4) per parte contraente s'intende un governo o un'organizzazione intergovernativa ai sensi dell'articolo 4, che ha accettato di essere vincolato dal presente accordo a titolo provvisorio o definitivo; (5) per Consiglio s'intende il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6; (6) per prezzo giornaliero s'intende il prezzo definito al paragrafo 2 dell'articolo 26. (7) per entrata in vigore s'intende, salvo precisazione contraria, la data in cui il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio oppure a titolo definitivo; (8) per paese esportatore oppure membro esportatore s'intende rispettivamente un paese o un membro le cui esportazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le importazioni. Tuttavia, un paese le cui importazioni di cacao convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni, ma la cui produzione supera le importazioni, puo', se lo desidera, essere membro esportatore; (9) per esportazioni di cacao s'intende tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un paese, e per importazioni di cacao tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un paese, rimanendo inteso che qualora un membro comprenda piu' di un territorio doganale, per territorio doganale deve intendersi il complesso dei territori doganali di detto membro; (10) per cacao fine ("fine o "flavour) s'intende il cacao prodotto nei paesi di cui all'allegato C, entro i limiti ivi indicati; (11) per paese importatore oppure membro importatore s'intende rispettivamente un paese o un membro le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni; (12) per prezzo indicativo s'intende il prezzo definito al paragrafo 3 dell'articolo 26: (13) per membro s'intende una parte contraente secondo la definizione di cui sopra; (14) per Organizzazione s'intende l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 5; (15) per paese produttore oppure membro produttore s'intende rispettivamente un paese o un membro che produce cacao in quantita' commercialmente rilevanti; (16) per maggioranza semplice ripartita s'intende la maggioranza dei suffragi espressi dai membri esportatori e la maggioranza dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente; (17) per diritti speciali di prelievo (DSP) s'intendono i diritti speciali di prelievo del Fondo Monetario Internazionale; (18) per votazione speciale s'intendono i due terzi dei suffragi espressi dai membri esportatori e i due terzi dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente, purche' il numero dei suffragi rappresenti almeno la meta' dei membri presenti e votanti; (19) per tonnellata s'intende la tonnellata metrica di 1000 chilogrammi, pari a 2.204,6 libbre adp., e per libbra la libbra adp., pari a 453,597 grammi:

Accordo-art. 3

Articolo 3 Membri dell'Organizzazione 1. Ciascuna parte contraente costituisce un membro dell'Organizzazione. 2. Nell'Organizzazione o vi sono due categorie di membri, segnatamente: (a) i membri esportatori; e (b) i membri importatori. 3. Un membro puo' cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Partecipazione di organizzazioni intergovernative 1. Ogni riferimento fatto nel presente accordo a "governo o "governi vale anche per la Comunita' Economica Europea e per qualsiasi organizzazione intergovernativa avente responsabilita' in materia di negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza, ogniqualvolta nel presente accordo si parla di firma, di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure di notifica dell'applicazione dell'accordo a titolo provvvisorio o di adesione, l'espressione vale anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o per la notifica dell'applicazione a titolo provvisorio, o per l'adesione di dette organizzazioni intergovernative. 2. In caso di votazione su problemi di loro competenza, le suddette organizzazioni dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuibile ai loro Stati membri conformemente all'articolo 10. In questi casi, gli Stati membri d tali organizzazioni intergovernative non esercitano il loro diritto di voto individuale. 3. Le organizzazioni di cui sopra possono prendere parte ai lavori del comitato esecutivo concernenti questioni di loro competenza.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao 1. L'Organizzazione internazionale del cacao, creata dall'accordo internazionale sul cacao del 1972, continua ad esistere. Essa provvede all'attuazione delle disposizioni del presente accordo e ne controlla l'applicazione. 2. L'Organizzazione esplica le sue funzioni tramite i seguenti organi: (a) il Consiglio internazionale del cacao ed il comitato esecutivo (b) il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice ed altro personale. 3. La sede dell'Organizzazione e' a Londra, salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Composizione del Consiglio internazionale del cacao 1. L'autorita' dell'Organizzazione e' il Consiglio internazionale del cacao, che si compone di tutti i membri dell'Organizzazione. 2. Ciascun membro e' rappresentato nel Consiglio da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o piu' supplenti. Ogni membro puo' inoltre far assistere il proprio rappresentante o i propri supplenti da uno o piu' consiglieri.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Poteri e attribuzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed espleta o vigila all'espletamento di tutte le funzioni che sono indispensabili per l'esecuzione delle disposizioni esplicite del presente accordo. 2. Il Consiglio non dispone del potere, ne' potra' essere autorizzato dai membri, di contrarre obbligazioni che esulano dell'accordo; in particolare, non puo' contrarre prestiti, senza tuttavia limitare l'applicazione dell'articolo 33, ne' puo' concludere contratti commerciali per il cacao al di fuori di quelli previsti dal presente accordo. Nell'esercitare la sua capacita' contrattuale, il Consiglio includera' nei suoi contratti i termini di tale disposizione ed il paragrafo 5 dell'articolo 22 in modo da portarli a conoscenza delle parti che concludono tali accordi con il Consiglio; tuttavia, l'ommissione dell'inclusione di questi termini non annulla tale contratto, ne' lo esula dalle competenze del Consiglio. 3. Il Consiglio adotta, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo e che sono compatibili con le medesime, in particolare il regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario ed il regolamento del personale dell'Organizzazione, nonche' le norme relative alla gestione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice. Nel regolamento interno, il Consiglio puo' definire una procedura che gli consenta di prendere delle decisioni su questioni specifiche senza riunirsi. 4. Il Consiglio tiene i registri necessari all'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente accordo e ogni altro registro che esso ritenga appropriato.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Presidente e vicepresidente del Consiglio 1. Il Consiglio elegge per ogni anno cacao un presidente, nonche' un primo ed un secondo vicepresidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione. 2. Il presidente ed il primo vicepresidente vengono eletti entrambi fra i rappresentanti dei membri esportatori, o fra i rappresentanti dei membri importatori, ed il secondo vicepresidente fra i rappresentanti dell'altra categoria. Ogni anno cacao queste categorie si alternano. 3. In caso di assenza temporanea e simultanea del presidente e dei due vicepresidenti, oppure in caso di assenza permanente di uno o piu' di essi, il Consiglio puo' eleggere, fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra i rappresentanti dei membri importatori, in base alle esigenze del momento, i nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi. 4. Ne' il presidente, ne' alcun altro membri dell'ufficio di presidenza che presieda una riunione del Consiglio, prende parte alla votazione. Il suo supplente puo' esercitare il diritto di voto del membro che rappresenta.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Sessioni del Consiglio 1. Di regola, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno cacao. 2. Oltre alle riunioni che tiene nelle altre circostanze espressamente previste dal presente accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa o qualora ne sia fatta richiesta: (a) da cinque membri, oppure (b) da un membro o da piu' membri che detengono almeno 200 voti, oppure (c) dal comitato esecutivo, oppure (d) dal direttore esecutivo, ai fini degli articoli 27, 31, 39 e 40. 3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con almeno trenta giorni di anticipo, salvo nei casi urgenti o quando le disposizioni del presente accordo prevedano un altro termine 4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Se, per invito di un membro, il Consiglio si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del predetto membro.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Ripartizione dei voti 1. I membri esportatori detengono globalmente 1000 voti; 1000 voti sono parimenti detenuti dai membri importatori. Questi voti sono ripartiti nell'ambito di ogni categoria di membri, cioe' di quella dei membri esportatori e di quella dei membri importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti. 2. Per ogni anno cacao i voti dei membri esportatori sono ripartiti come segue: ogni membro esportatore dispone di cinque voti. I voti restanti sono suddivisi fra tutti i membri esportatori in base alla media delle loro rispettive esportazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, e i cui dati sono stati pubblicati dall'Organizzazione nell'ultimo Bollettino Trimestrale delle Statistiche per il Cacao. A tal fine le esportazioni sono calcolate sommando le esportazioni nette di cacao in grani alle esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28. 3. Per ogni anno cacao i voti dei membri importatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono suddivisi in modo uguale fra tutti i membri importatori, arrotondati per difetto o per eccesso nei confronti di ciascun membro; i voti restanti sono suddivisi fra i membri importatori secondo la percentuale che la media delle importazioni annue di ciascun membro importatore nei tre anni cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione disponga di statistiche definitive, rappresenta rispetto al totale delle medie di tutti i membri importatori. A tal fine le importazioni sono calcolate sommando le importazioni nette di cacao in grani alle importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28. 4. Nessun membro puo' detenere piu' di 400 voti. I voti superiori a questa cifra, risultanti dai calcoli indicati nei paragrafi 2 e 3, vengono ridistribuiti fra gli altri membri conformemente alle disposizioni degli stessi paragrafo. 5. Quando la composizione dell'Organizzazione subisce una modifica oppure quando i diritti di voto di un membro sono sospesi o ristabiliti in applicazione di una disposizione del presente accordo, il Consiglio procede alla ridistribuzione dei voti in conformita' del presente articolo. 6. I voti non possono essere frazionati.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Procedura di votazione del Consiglio 1. Per la votazione ciascun membro dispone del numero di voti che detiene; nessun membro puo' dividere i suoi voti. Un membro non e' tuttavia tenuto ad esprimere nello stesso senso dei propri i voti di cui e' autorizzato a disporre in virtu' del paragrafo 2. 2. Con notifica scritta al presidente del Consiglio ogni membro esportatore puo' autorirzzare un altro membro esportatore, ed ogni membro importatore puo' autorizzare un altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio; in questo caso non si applica la limitazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4. 3. Un membro autorizzato da un altro membro a disporre dei voti che quest'ultimo detiene a norma dell'articolo 10 utilizza detti voti conformemente alle istruzioni previste da tale membro. 4. I membri esportatori che producono unicamente cacao fine ("fine oppure "flavour) non prendono parte alla votazione sulle questioni riguardanti la gestione ed il funzionamento della scorta stabilizzatrice.

Accordo-art. 12

Articolo 12 Decisioni del Consiglio 1. Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni mediante votazione a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente accordo non preveda una votazione speciale. 2. Nel computo dei voti necessari per una decisione o una raccomandazione del Consiglio non vengono presi in considerazione i voti dei membri che si astengono. 3. Per le decisioni che il Consiglio deve adottare a norma del presente accordo, mediante votazione speciale, viene applicata la seguente procedura: (a) qualora la proposta non ottenga la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno, due o tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro quarantotto ore se il Consiglio decide in questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita (b) qualora la proposta non ottenga, neppure nel secondo scrutinio, la maggioranza a causa del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro ventiquattro ore se il Consiglio decide in questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita; (c) se nel terzo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di un membro esportatore o di un membro importatore, essa e' considerata approvata; (d) se il Consiglio non rimette ai voti la proposta, essa e' considerata respinta. 4. I membri si impegnano a considerarsi vincolati dalle decisioni che il Consiglio adotta in applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Accordo-art. 13

Articolo 13 Cooperazione con altre organizzazioni 1. Il Consiglio prende gli opportuni provvedimenti per procedere a consultazioni o per cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare con la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e con le organizzazioni intergovernative appropriate. 2. In considerazione del ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente informata sulle sue attivita' e sui suoi programmi di lavoro. 3. Il Consiglio puo' prendere tutte le misure necessarie per mantenere proficui contatti con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei commercianti e dei fabbricanti di cacao.

Accordo-art. 14

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