DECRETO 21 luglio 1988, n. 284
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 631;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti n. 6894 - 26- bis in data 29 ottobre 1977, concernente i limiti massimi generali di velocità ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 631, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 4 novembre 1977;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 29 ottobre 1977, concernente i limiti massimi generali di velocità ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 631, per tipi di veicoli con ridotte prestazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 4 novembre 1977;
Sentiti
i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:
Art. 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto al giorno 11 settembre 1988 i limiti massimi generali di velocità sono così modificati: a) Sulle strade statali, provinciali o comunali esterne agli abitati: 1) per gli autoveicoli con motore di cilindrata inferiore a 600 centimetri cubici e per i motoveicoli con cilindrata fino a 99 centimetri cubici: 80 km/h; 2) per gli altri autoveicoli: 90 km/h; 3) per i motoveicoli con cilindrata superiore a 99 centimetri cubici: 90 km/h. b) Sulle autostrade: 1) per gli autoveicoli con motore di cilindrata inferiore a 600 centimetri cubici: 90 km/h; 2) per gli altri autoveicoli: 110 km/h; 3) per i motoveicoli con cilindrata superiore a 149 centimetri cubici: 110 km/h.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)