DECRETO 3 febbraio 1988, n. 297
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;
Visto il precedente decreto 8 maggio 1987, n. 329, concernente le modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore degli operatori artigiani per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività artigianale da almeno dieci anni;
Ritenuta
l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato già fissato, nell'art. 2, secondo comma, del predetto decreto, alla data del 31 dicembre 1987; Decreta:
Art. 1
1.Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 8 maggio 1987, n. 329 è differito al 31 dicembre 1988.
2.Restano fermi i criteri e le modalità di concessione e di erogazione stabiliti nel decreto medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 3 febbraio 1988 Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1988 Registro n. 8 Industria, foglio n. 23
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