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LEGGE 25 luglio 1988, n. 320

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.La restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza di tutto il personale di ruolo comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli istituti italiani di cultura è sospesa fino all'approvazione della riforma organica di detti istituti e, comunque, non oltre il 31 agosto 1990.

2.È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione degli affari esteri di disporre trasferimenti per ragioni di servizio.