LEGGE 25 luglio 1988, n. 334

Type Legge
Publication 1988-07-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 12/08/1988

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA RAPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.

Art. 3
1.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della convenzione e' esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della convenzione stessa.

Art. 4
1.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 160 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti. Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure antimafia. Ratifica delle convenzioni per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Convention

Convention Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione, Considerato che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' quello di realizzare una unione piu' stretta tra i suoi membri; Desiderosi di sviluppare ulteriormente la cooperazione internazionale in materia penale; Considerando che tale cooperazione deve essere indirizzata alla buona amministrazione della giustizia e a favorire il reinserimento sociale delle persone condannate; Considerando che questi obiettivi richiedono che gli stranieri privati della liberta' a seguito della commissione di un reato abbiano la possibilita' di scontare la condanna nell'ambiente sociale d'origine; Considerando che il miglior mezzo per raggiungere tale scopo e' quello di trasferirli nei loro paesi, Hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione; a) "condanna", significa qualsiasi pena o misura privativa della liberta', di durata limitata o illimitata, inflitta dal giudice a seguito della commissione di un reato; b) "sentenza", significa una decisione o un ordine del giudice con il quale venga inflitta una condanna. c) "Stato di condanna", significa lo Stato in cui e' stata inflitta la condanna che puo' essere, o e' gia' stata trasferita; d) "Stato di esecuzione" significa lo Stato in cui la persona condannata puo' essere, o e' gia' stata trasferita, per scontare la pena.

Convenzione-art. 2

Art. 2 Principi generali 1. Le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione possibile in materia di trasferimento delle persone condannate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. 2. Una persona condannata nel territorio di una Parte puo', conformemente alle disposizioni della presente Convenzione essere trasferito nel territorio di un'altra Parte per scontare la pena inflittale. A tal fine essa puo' manifestare, presso lo Stato di condanna, o presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente Convenzione. 3. Il trasferimento puo' esserre richiesto o dallo Stato di condanna, o dallo Stato di esecuzione.

Convenzione-art. 3

Art. 3 Condizioni per il trasferimento 1. Una persona condannata puo' essere trasferita in applicazione della presente Convenzione se ricorrono le seguenti condizioni: a) la persona condannata e' cittadino dello Stato di esecuzione; b) la sentenza e' definitiva; c) la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare e' di almento sei mesi alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento, o indeterminata; d) la persona condannata - o, allorquando in considerazione della sua eta' o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale - acconsente al trasferimento; e) gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio; e f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento. 2. In casi eccezionali, le Parti possono concordare il trasferimento anche se la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare e' inferiore a quella prevista al paragrafo 1, lettera c). 3. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che intende escludere l'applicazione di una delle procedure previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) nelle sue relazioni con le altri Parti. 4. Ogni Stato puo', in qualsiasi momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, definire, per quanto lo riguarda, il termine "cittadino" ai fini della presente Convenzione.

Convenzione-art. 4

Art. 4 Obbligo di fornire informazioni 1. Ogni persona condannata alla quale puo' essere applicata la presente Convenzione deve essere informata dallo Stato di condanna del contenuto della presente Convenzione. 2. Se la persona condannata ha espresso allo Stato di condanna il desiderio di venire trasferita in applicazione della presente Convenzione, questo Stato deve informare lo Stato di esecuzione il piu' presto possibile dopo che la sentenza e' divenuta definitiva. 3. Le informazioni devono comprendere: a) il nome, la data ed il luogo di nascita della persona condannata; b) se del caso, il suo indirizzo nello Stato di esecuzione; c) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna; d) la natura, la durata e la data dell'inizio della condanna. 4. Se la persona condannata ha espresso allo Stato di esecuzione il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente Convenzione, lo Stato di condanna comunica le informazioni di cui al precedente paragrafo 3 allo Stato di esecuzione, se questo le richiede. 5. La persona condannata deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, cosi' come di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una richesta di trasferimento.

Convenzione-art. 5

Art. 5 Domande e risposte 1. Le domande e le risposte devono essere formulate per iscritto. 2. Le domande devono essere indirizzate dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente al Ministero della giustizia dello Stato richiesto. Le risposte devono essere comunicate attraverso gli stessi canali. 3. Ogni Parte puo', con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che utilizzera' altri canali di comunicazione. 4. Lo Stato richiesto deve, nel minor tempo possibile, informare lo Stato richiedente della sua decisione se accettare o no il trasferimento richiesto.

Convenzione-art. 6

Art. 6 Documentazione da allegare 1. Lo Stato di esecuzione deve, a richiesta dello Stato di condanna, fornire a quest'ultimo: a) un documento o una dichiarazione da cui risulti che la persona condannata e' suo cittadino; b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di esecuzione da cui risulti che gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna nello Stato di condanna costituiscono reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio; c) una dichiarazioine contenente le informazioni previste all'art. 9, paragrafo 2. 2. In caso di richiesta di trasferimento, lo Stato di condanna deve fornire i seguenti documenti allo Stato di esecuzione, salvo che l'uno o l'altro dei due Stati abbia gia' comunicato che non dara' il suo consenso per il trasferimento: a) una copia autenticata della sentenza e delle disposizioni di legge su cui e' fondata; b) una dichiarazione che indichi il periodo di pena gia' scontata, incluse tutte le informazioni relative alla custodia cautelare, al condono di pena o a qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna; c) una dichiarazione da cui risulti il consenso al trasferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d); e d) quando sara' il caso, ogni rapporto medico o sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato di condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione. 3. Ciascuno Stato puo' chiedere di ricevere uno qualunque dei documenti o dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 prima di fare una richiesta di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento.

Convenzione-art. 7

Art. 7 Consenso e verifica 1. Lo Stato di condanna garantira' che la persona che deve dare il consenso al trasferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo sara' regolata dalla legge dello Stato di condanna. 2. Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilita' di verificare, per il tramite di un console o di un altro funzionario designato d'accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso e' stato prestato conformemente a quanto previsto al precedente paragrafo 1.

Convenzione-art. 8

Art. 8 Effetti del trasferimento per lo Stato di condanna 1. La presa in carico della persona condannata da parte delle autorita' dello Stato di esecuzione ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della pena nello Stato di condanna. 2. Lo Stato di condanna non puo' piu' eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera che l'esecuzione della pena e' stata completata.

Convenzione-art. 9

Art. 9 Effetti del trasferimento per lo Stato di esecuzione 1. Le autorita' competenti dello Stato di esecuzione devono: a) continuare l'esecuzione della condanna immediatamente o sulla base di una decisione giudiziaria o amministrativa, alle condizioni previste dall'articolo 10; o b) convertire, per mezzo di una procedura giudiziaria o amministrativa, la condanna in una decisione di detto Stato, sostituendo in tal modo la pena inflitta nello Stato di condanna con una sanzione prevista dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato, alle condizioni previste all'articolo 11. 2. Lo Stato di esecuzione deve, se richiesto, indicare allo Stato di condanna, prima del trasferimento della persona condannata, quale delle procedure intende seguire. 3. L'esecuzione della condanna e' regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato e' l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo. 4. Ogni Stato che, secondo la propria legge nazionale, non puo' ricorrere ad una delle procedure di cui al paragrafo 1 per eseguire le misure imposte nel territorio di un'altra Parte nei confronti di persone che, in ragione del loro stato mentale, sono state dichiarate non imputabili della commissione di un reato, e che e' disposto a prendersi carico di tali persone per la prosecuzione del trattamento puo', con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare le procedure che seguira' in questi casi.

Convenzione-art. 10

Art. 10 Continuazione dell'esecuzione 1. In caso di continuazione dell'esecuzione, lo Stato di esecuzione e' vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione cosi' come stabilite dallo Stato di condanna. 2. Tuttavia, se la natura o la durata della sanzione sono incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione, o se la sua legge lo esige, questo Stato puo' per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato. La natura di tale pena o misura deve corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la condanna da eseguirsi. Essa non puo' essere piu' grave, per natura o durata, della sanzione imposta nello Stato di condanna, ne' eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione.

Convenzione-art. 11

Art. 11 Conversione della condanna 1. In caso di conversione della condanna si applica la procedura prevista dalla legge dello Stato di esecuzione. All'atto della conversione, l'autorita' competente: a) e' vincolata alla constatazione dei fatti cosi' come figurano esplicitamente o implicitamente nella sentenza pronunciata nello Stato di condanna; b) non puo' convertire una sanzione privativa della liberta' in una sanzione pecuniaria; c) deve dedurre integralmente il periodo di privazione di liberta' espiato dalla persona condannata; e d) non deve aggravare la posizione penale della persona condannata e' non vincolata dal minimo della pena eventualmente previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per il reato o i reati commessi. 2. Se la procedura di conversione ha luogo dopo il trasferimento della persona condannata, lo Stato di esecuzione deve tenere in custodia questa persona o adottare altre misure idonee ad assicurare la sua presenza nello Stato di esecuzione fino al termine della procedura stessa.

Convenzione-art. 12

Art. 12 Grazia, amnistia, commutazione Ciascuna Parte puo' accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione della condanna conformemente alla propria Costituzione o ad altre leggi.

Convenzione-art. 13

Art. 13 Revisione della sentenza Soltanto lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande di revisione della sentenza.

Convenzione-art. 14

Art.14 Cessazione dell'esecuzione Lo Stato di esecuzione deve cessare l'esecuzione della pena non appena e' informato dallo Stato di condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.

Convenzione-art. 15

Art. 15 Informazioni concernenti l'esecuzione Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna sull'esecuzione della pena: a) allorche' consideri terminata l'esecuzione della pena; b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della pena sia terminata; o c) se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.

Convenzione-art. 16

Art. 16 Transito 1. Una Parte deve, ai sensi della propria legge, accogliere una richiesta di transito sul suo territorio di una persona condannata, se tale richiesta viene fatta da un'altra Parte che abbia concordato con un'altra Parte o con uno Stato terzo il trasferimento della persona condannata per o dal suo territorio. 2. Una Parte puo' rifiutarsi di accordare il transito: a) se la persona condannata e' un suo cittadino, ovvero b) se il fatto che ha dato luogo alla condanna non costituisce reato ai sensi della sua legge. 3. Le richieste di transito e le risposte debbono essere comunicate attraverso i canali menzionati all'articolo 5, paragrafi 2 e 3. 4. Una Parte puo' accogliere una richiesta, formulata da uno Stato terzo, di transito sul proprio territorio di una persona condannata, se quello Stato ha concordato con un'altra Parte il trasferimento per o dal suo territorio. 5. La Parte alla quale e' richiesto il transito puo' tenere la persona condannata in custodia per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il suo territorio. 6. La Parte richiesta di accordare il transito puo' essere invitata a dare assicurazioni che la persona condannata non sara' perseguita, ne' detenuta, salvo quanto previsto al paragrafo precedente, ne' sottoposta ad alcuna altra restrizione della sua liberta' personale sul territorio dello Stato di transito per reati commessi o condanne inflitte anteriormente alla sua partenza dal territorio dello Stato di condanna. 7. Non e' necessaria alcuna richiesta di transito se viene utilizzata la via aerea sopra il territorio di una Parte e non e' previsto alcun atterraggio. Tuttavia, ogni Stato puo', con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, richiedere che gli venga data comunicazione di ogni transito al di sopra del suo territorio

Convenzione-art. 17

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