LEGGE 25 luglio 1988, n. 335

Type Legge
Publication 1988-07-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 12/08/1988

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo relativo alla concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo, adottato a Ginevra il 17 ottobre 1980.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Accord

Accord Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO EUROPEO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CURE MEDICHE ALLE PERSONE IN SOGGIORNO TEMPORANEO Gli Stati firmatari del presente Accordo, Considerano le clausole pertinenti dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; Richiamando le raccomandazioni delle Conferenze regionali europee dell'Organizzazione internazionale del Lavoro sullo sviluppo della cooperazione in materia di sicurezza sociale; Tenendo conto dell'importanza dei problemi di sicurezza sociale da risolvere a causa dell'estensione dei vincoli reciproci tra detti Stati e del numero di persone in soggiorno temporaneo sul territorio di uno Stato che non sia quello in virtu' della cui legislazione hanno diritto a cure mediche, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente Accordo: a) il termine "Parte Contraente" designa ogni Stato che ha depositato uno strumento di ratifica; b) il termine "legislazione" designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie in vigore alla data della firma del presente Accordo o che entreranno in vigore successivamente su tutto o su una parte qualsiasi del territorio di ogni Parte Contraente, relativi ai regimi di sicurezza sociale che gestiscono la concessione delle cure mediche, ivi compresi i servizi sanitari nazionali; c) il termine "Convenzione di sicurezza sociale" designa ogni Accordo bilaterale o multilaterale che vincola o vincolera' esclusivamente due o piu' Parti contraenti, come pure ogni Accordo multilaterale che vincola o vincolera' almeno due Parti Contraenti e un altro Stato o vari altri Stati per quanto riguarda la concessione di cure mediche; d) il termine "autorita' competente" designa il ministro, i ministri o l'autorita' corrispondente prevista dalla legislazione di ogni Parte Contraente, su tutto o su una parte qualsiasi del territorio di detta Parte; e) il termine "istituzione competente" designa: i) quando si tratti di un regime di assicurazione sociale, l'Istituzione della Parte Contraente presso la quale l'interessato puo' far valere un diritto a cure mediche o presso la quale potrebbe far valere tale diritto, se si trovasse sul territorio di detta Parte; ii) qualora si tratti di un regime che non sia un regime di assicurazione sociale, l'istituzione designata dall'autorita' competente della Parte Contraente in questione; f) il termine "Stato competente" designa la parte Contraente sul cui territorio si trova l'istituzione competente; g) il termine "soggiorno" designa il soggiorno temporaneo sul territorio di una Parte Contraente che non sia lo Stato competente, nei limiti della durata prescritta, se del caso, dalla regolamentazione nazionale della prima Parte; h) il termine "istituzione del luogo di soggiorno" designa l'istituzione abilitata a concedere le cure mediche nel luogo in cui l'interessato soggiorna, secondo la legislazione della Parte Contraente applicata da detta istituzione; i) il termine "cure mediche" designa le cure mediche che richieste in caso di malattia, incidente o maternita'; j) il termine "caso di assoluta urgenza" designa i casi in cui la concessione delle cure mediche o delle relative prestazioni non puo' essere differita senza mettere in pericolo la vita o la salute dell'interessato.

Accordo-art. 2

Articolo 2 1. Sono ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo tutte le persone che possono far valere un diritto a cure mediche in base alla legislazione di una Parte Contraente, o che potrebbero far valere un diritto a cure mediche in base alla legislazione di detta Parte, se si trovassero sul suo territorio. 2. Tuttavia, qualora la legislazione di una Parte Contraente comporti vari regimi di cure mediche, questa Parte puo' precisare all'allegato I i regimi di cure mediche previsti dalla sua legislazione e ai quali il presente Accordo e' applicabile, nei suoi rapporti con qualsiasi altra Parte Contraente con la quale ha convenuto di applicare le disposizioni del comma b) o del comma c) del paragrafo 1 dell'articolo 6. 3. Ogni Parte Contraente interessata notifichera', in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18, ogni emendamento da apportare all'allegato I.

Accordo-art. 3

Articolo 3 1. Il presente Accordo si sostituisce alle corrispondenti disposizioni di ogni Convenzione di sicurezza sociale, per quanto riguarda i rapporti tra le Parti Contraenti, a condizioni che tali disposizioni siano menzionate all'Allegato II, di comune accordo tra le Parti Contraenti in causa. 2. Le Parti Contraenti in causa notificheranno, di comune accordo, per quanto le riguarda, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18, ogni emendamento da apportare all'Allegato II.

Accordo-art. 4

Articolo 4 1. Le persone ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo ed il cui stato necessiti immediatamente di cure mediche, secondo un parere medico, durante un soggiorno sul territorio di una Parte Contraente che non sia lo Stato competente, ricevono le cure mediche richieste dalla loro condizione, come se ne avessero diritto in virtu' della legislazione di detta Parte. Tali cure sono comcesse dall'istituzione del luogo di soggiorno, secondo le disposizioni legislative che questa istituzione applica, come se gli interessati dipendessero dalla suddetta istituzione, sino alla loro guarigione, o fino a quando il loro stato permetta loro, secondo parere medico, di ritornare o di essere rimpatriati sul territorio della Parte Contraente nella quale risiedono, alle condizioni previste al paragrafo 3 del presente articolo. 2. La concessione di protesi, di grandi apparecchiature e di altre prestazioni in natura di grande importanza, che debbono essere definite di comune accordo, da parte delle autorita' competenti delle Parti Contraenti in causa, e' subordinata all'autorizzazione dell'Istituto Competente, nei rapporti tra gli Istituti che applicano le disposizioni del comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 6. Tuttavia, questa autorizzazione non e' richiesta in casi di urgenza assoluta. 3. Se lo stato di una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo non gli permette di ritornare con i propri mezzi nel territorio dello Stato in cui risiede, ma permette tuttavia il suo trasporto, l'istituzione del luogo di soggiorno adotta i provvedimenti necessari per garantire il rimpatrio di detta persona nel territorio di detto Stato, in collegamento con l'istituzione competente, a condizione che un accordo sia stato stipulato in tal senso tra le Parti Contraenti interessate o tra le loro autorita' competenti. 4. Qualora la legislazione applicata dall'istituzione del luogo di soggiorno comporti vari regimi di cure mediche, le disposizioni applicabili alla concessione di cure mediche in virtu' delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, sono quelle del regime generale, o in mancanza, del regime dal quale dipendono i lavoratori salariati dell'industria. 5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni del presente Accordo non sono applicabili alle persone che si recano nel territorio di una Parte Contraente che non sia lo Stato competente al fine di ricevere cure mediche.

Accordo-art. 5

Articolo 5 1. Per beneficiare delle cure mediche in base alle di sposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 4, l'interessato deve fornire la prova del suo diritto alle cure mediche, ai sensi della legislazione di una Parte Contraente che non sia quella sul cui territorio si trova. 2. La prova di cui al paragrafo precedente del presente articolo, e' fornita mediante un attestato rilasciato dall'istituzione competente, sulla base di un modello concordato tra le Autorita' competenti delle Parti Contraenti. 3. Qualora l'interessato abbia diritto alle cure mediche, ai sensi della legislazione di una Parte Contraente che garantisce tale diritto a tutti i cittadini o residenti di detta Parte, l'interessato puo' essere autorizzato a produrre, invece dell'attestato di cui al paragrafo precedente del presente articolo, il suo passaporto o altra carta d'identita' riconosciuta come equivalente, qualora le autorita' competenti delle Parti Contraenti in causa abbiano deciso in tale senso di comune accordo. 4. In caso di urgenza assoluta le cure mediche non possono essere rifiutate all'interessato per il motivo che non e' in grado di presentare tempestivamente l'attestato di cui al paragrafo 2 o di produrre uno dei documenti di cui al precedente paragrafo del presente articolo. Tuttavia, in questo caso, l'istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all'istituzione competente per determinare se l'interessato e' ammesso a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo. Malgrado le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 2, le Parti Contraenti che hanno convenuto di applicare le disposizioni del comma b) o del comma c) del paragrafo 1 dell'articolo 6 potranno regolare di comune accordo le difficolta' derivanti dall'applicazione della frase precedente del presente paragrafo. 5. Qualora la vita o la salute dei una persona il cui stato richiede cure mediche sia gravemente minacciata, o se si tratta di una persona ricoverata di meno di 18 anni, e separata dalla sua famiglia, e' auspicabile, nell'interesse della persona interessata, informare l'autorita' consolare della Parte Contraente sul cui territorio detta persona risiede.

Accordo-art. 6

Articolo 6 1. Le spese di cure mediche sostenute dall'istituzione del luogo di soggiorno, ai sensi delle disposizioni dello articolo 4: a) non danno luogo a nessun rimborso da parte della istituzione competente; b) danno luogo ad un rimborso integrale da parte dell'istituzione competente, dietro prova delle spese effettive, ad esclusione delle spese amministrative; c) danno luogo a rimborso da parte dell'istituzione competente, in base ad intese specifiche, a seconda che le parti Contraenti abbiano convenuto di applicare le disposizioni dei comma a), b) o c) del presente paragrafo. 2. Nei rapporti tra le Parti Contraenti che hanno convenuto di applicare le disposizioni del comma b) del precedente paragrafo del presente articolo, l'istituzione competente rimborsa l'ammontare effettivo delle spese di cure mediche sostenute dall'istituzione del luogo di soggiorno, ai sensi delle sisposizioni dell'articolo 4, come risulta dalla contabilita' di quest'ultima istituzione. L'ammontare delle spese da rimborsare non puo' eccedere l'ammontare effettivo delle spese inerenti a cure mediche identiche che sarebbero state concesse a beneficiari che dipendono normalmente dall'istituzione del luogo di soggiorno. 3. Nei rapporti tra Parti Contraenti che abbiano convenuto di applicare le disposizioni del comma c) del paragrafo 1 del presente articolo, l'istituzione competente rimborsa l'ammontare delle spese di cure mediche sostenute dall'istituzione del luogo di soggiorno ai sensi delle disposizioni dell'articolo 4, in conformita' alle intese specifiche stipulate tra queste due Parti, segnatamente in base ai forfaits stabiliti di comune accordo tra le autorita' competenti dalle suddette Parti, sulla base di tutti i riferimenti adeguati, estratti dai dati disponibili.

Accordo-art. 7

Articolo 7 1. Qualora, ai sensi del presente Accordo, l'istituzione di una Parte Contraente sia debitrice di somme destinate al rimborso delle spese sostenute dall'istituzione di una'altra Parte Contraente, il debito sara' espresso nella valuta della seconda Parte. La prima istituzione salda validamente il suo debito in detta valuta, a meno che le Parti Contraenti in causa non convengano altre modalita'. 2. I trasferimento di somme risultanti dall'applicazione del presente Accordo sono effettuati in caso di bisogno, in conformita' agli accordi in vigore in detta materia, al momento del trasferimento, tra le Parti Contraenti. In mancanza, accordi specifici dovranno essere restipulati tra le Parti interessate.

Accordo-art. 8

Articolo 8 1. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si comunicano: a) ogni informazione utile all'applicazione del presente Accordo; b) ogni informazione relativa ai provvedimenti presi per l'applicazione del presente Accordo; c) ogni informazione relativa alle modifiche della loro legislazione suscettibile di pregiudicare l'applicazione del presente Accordo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le autorita' ed istituzioni delle Parti Contraenti interpongono i loro buoni uffici, come se si trattasse dell'applicazione della loro legislazione. L'assistenza amministrativa di dette autorita' e istituzioni e', in linea di massima, gratuita. Tuttavia, le autorita' competenti delle Parti Contraenti possono convenire sul rimborso di determinate spese. 3. Per l'applicazione del presente Accordo, le autorita' ed istituzioni delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro. 4. Le autorita' ed istituzioni delle Parti Contraenti possono anche comunicare con gli interessati o i loro mandatari, nell'interesse delle persone ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo. 5. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti adottano ogni provvedimento che possa ritenersi necessario per facilitare la soluzione di determinati casi particolari, individuali o collettivi, nell'interesse delle persone ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo.

Accordo-art. 9

Articolo 9 1. Il beneficio di esenzioni o riduzioni di tasse, timbri, diritti di cancelleria o di registrazione, previsti dalla legislazione di una Parte Contraente per atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di detta Parte, e' esteso agli atti o documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un'altra Parte Contraente o del presente Accordo. 2. Qualsiasi atto, documento o scritto a carattere ufficiale da produrre ai fini dell'applicazione del presente Accordo e' dispensato dalla autenticazione e da ogni altra analoga formalita'.

Accordo-art. 10

Articolo 10 1. Le domande o i ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati, ai sensi della legislazione di una Parte Contraente, ad una scadenza determinata, presso l'istituzione di detta Parte, sono ricevibili se sono presentati entro la medesima scadenza presso un'istituzione corrispondente di un'altra Parte Contraente. In questo caso, l'istituzione cosi' investita, trasmette senza indugio dette domande o ricorsi all'istituzione della prima Parte competente a giudicarne, sia direttamente sia mediante le autorita' competenti delle Parti Contraenti in causa. La data alla quale tali domande o ricorsi sono stati presentati presso un'istituzione della seconda Parte e' considerata come data di presentazione presso l'istituzione competente a giudicarne. 2. Le domande, dichiarazioni, ricorsi ed altri scritti che sono presentati, ai fini dell'applicazione del presente Accordo, presso un'autorita' o una istituzione di una Parte Contraente non possono essere respinti per il motivo che sono redatti nella lingua ufficiale di un'altra Parte Contraente.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Ogni Controversia che sorga tra due o piu' Parti Contraenti, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sara' risolta mediante trattativa diretta tra le autorita' competenti delle Parti Contraenti interessate. Qualora si tratti di una questione che interessa tutte le Parti Contraenti, il Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro potra' sottoporre la controversia, su domanda di queste autorita' e dopo consultazione delle autorita' competenti delle altre Parti Contraenti, ad una riunione di rappresentanti delle autorita' competenti di tutte le Parti Contraenti che esprimera' un parere su tale questione.

Accordo-art. 12

Articolo 12 Gli allegati di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2 ed al paragrafo 1 dell'articolo 3, come anche gli emendamenti che saranno apportati a tali allegati, fanno parte integrante del presente Accordo.

Accordo-art. 13

Articolo 13 1. Il presente Accordo e' aperto alla firma di ogni Stato europeo presso l'Uffio internazionale del Lavoro. 2. Il presente Accordo sara' sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. 3. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale avra' avuto luogo il deposito del secondo strumento di ratifica. 4. Per ogni Stato che lo ratifichera' ulteriormente, il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale avra' avuto luogo il deposito del suo strumento di ratifica.

Accordo-art. 14

Articolo 14 1. Successivamente alla scadenza di un periodo di due anni a partire dalla data di entrata in vigore iniziale del presente Accordo, ogni membro non europeo dell'Organizzazione internazionale del Lavoro potra' aderire a tale Accordo. 2. Tuttavia, ogni Parte contraente del presente Accordo disporra' di una scadenza di sei mesi a partire dal deposito dello strumento di ratifica di ogni Stato aderente, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, per notificare la sua opposizione ad una tale adesione, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18. 3. Allo stesso modo, ogni Stato europeo che ratifichera' il presente Accordo dopo la scadenza del termine di due anni previsto al paragrafo 1 del presente articolo potra', al momento del deposito del suo strumento di ratifica, avvalersi della medesima facolta' di opposizione nei confronti di ogni Parte Contraente che vi abbia aderito prima della data di detto deposito, notificandola in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18. 4. Gli Stati aderenti diverranno Parti Contraenti nei confronti delle sole Parti Contraenti che non avranno formulato opposizione alla loro adesione. 5. Gli strumenti di ratifica degli Stati aderenti saranno depositati presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.

Accordo-art. 15

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