LEGGE 25 luglio 1988, n. 336
Entrata in vigore della legge: 12/08/1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo sui privilegi della Fondazione europea ed il protocollo sulle immunita' della Fondazione europea, entrambi firmati a Bruxelles il 24 luglio 1984.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del primo protocollo e dall'articolo 11 del secondo protocollo.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI DELLA FONDAZIONE EUROPEA GLI STATI FIRMATARI DELL'ACCORDO che istituisce una Fondazione europea, firmato a Bruxelles il 29 marzo 1982, DESIDEROSI di definire i privilegi necessari per il corretto funzionamento di detta Fondazione, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1 1. Nel quadro delle sue attivita' ufficiali la Fondazione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. 2. Quando la Fondazione effettua acquisti considerevoli di beni o servizi strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' ufficiali, il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, gli Stati firmatari del presente protocollo, appresso denominati "Stati firmatari", adottano le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo delle imposte e delle tasse di tale natura. 3. I prodotti importati o esportati dalla Fondazione e strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' ufficiali sono esenti da ogni imposta sulla cifra d'affari, dazio doganale e altre imposte o tasse, divieti o restrizioni all'importazione, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di tutela del patrimonio artistico o culturale degli Stati firmatari. Non e' concessa nessuna esenzione per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che in realta' costituiscono soltanto mera remunerazione di servizi di pubblica utilita'.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2 1. La circolazione delle pubblicazioni e degli altri materiali d'informazione spediti dalla Fondazione o alla Fondazione stessa nel quadro delle sue attivita' ufficiali non e' sottoposta ad alcuna restrizione. 2. La Fondazione beneficia sul territorio di ciascuno Stato firmatario, per le sue comunicazioni ufficiali e per la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da detto Stato alle organizzazioni internazionali.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3 La Fondazione puo' ricevere e detenere fondi, valuta, numerari o valori mobiliari. Essa puo' disporne liberamente per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni, fatte salve le disposizioni nazionali relative al controllo dei cambi previsto dai regolamenti nazionali e dagli accordi internazionali.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4 Se un esproprio dei beni ed averi della Fondazione e' necessario a fini di pubblica utilita', saranno prese tutte le disposizioni per impedire che si intralci l'esercizio delle funzioni della Fondazione e le sara' versata senza indugio una congrua e concreta indennita'.
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5 I membri del Consiglio della Fondazione, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi verso o dai luoghi di attivita' godono di tutte le necessarie agevolazioni amministrative normalmente accordate ai membri delle organizzazioni internazionali, segnatamente in materia di entrata, uscita e soggiorno.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6 Nel quadro della loro legislazione nazionale, gli Stati firmatari, in stretta collaborazione con la Fondazione, faranno quanto e' in loro potere affinche' alle altre persone che prendono parte ai lavori della Fondazione vengano concesse tutte le necessarie agevolazioni amministrative, segnatamente in materia di entrata, uscita, soggiorno e combio.
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7 Il Segretario Generale e il personale godono: a) con il loro familiari conviventi, delle stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione e disciplinano la registrazione degli stranieri generalmente riconosciute ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; b) per quanto concerne la regolamentazione monetaria o dei cambi, degli stessi privilegi generalmente riconosciuti ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; c) del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto e' esercitato; d) del diritto di importare in franchigia, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8 1. Le disposizioni che regolano i rapporti tra la Fondazione ed il personale definiranno il regime delle prestazioni sociali applicabili al Segretario Generale ed al personale. 2. Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 non ne assicurino la protezione, le persone di cui a detto paragrafo possono optare tra l'applicazione della legislazione del paese ospitante e quella dello Stato cui erano assoggettate per ultimo o dello Stato di cui sono cittadine. 3. Tale opzione, che e' consentita una sola volta, prende effetto dalla data d'entrata in servizio presso la Fondazione. 4. Le modalita' dell'opzione, come anche quelle della dispensa di assoggettamento risultante dal paragrafo 1, saranno precisate mediante accordo tra la Fondazione e il paese ospitante.
Protocollo-art. 9
ARTICOLO 9 1. a) Alle condizioni ed in conformita' della procedura proposte dal Consiglio della Fondazione e approvate dagli Stati firmatari, che deliberano entro un anno dalla costituzione della Fondazione, il Segretario Generale e il personale saranno soggetti, a favore di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, emolumenti e indennita' da essa erogati. A decorrere dalla data in cui tale imposta sara' applicata, detti stipendi, emolumenti ed indennita' saranno esenti dalle imposte nazionali sul reddito; gli Stati firmatari si riservano la possibilita' di tener conto di tali stipendi, emolumenti e indennita' per il calcolo dell'imposta sui redditi provenienti da altre fonti. b) La Fondazione consegnera' ogni ogni anno a tutti i beneficiari una scheda in cui sara' specificato l'importo degli stipendi, emolumenti ed indennita' che essa ha versato loro durante l'anno precedente. La scheda menzionera' l'importo dell'imposta prelevato dalla Fondazione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e alle pensioni erogate dalla Fondazione.
Protocollo-art. 10
ARTICOLO 10 1. I privilegi e le agevolazioni accordati dal presente protocollo sono concessi esclusivamente nell'interesse della Fondazione e non per il vantaggio personale dei beneficiari. 2. Le attivita' ufficiali della Fondazione ai sensi del presente protocollo sono le attivita' non lucrative necessarie al raggiungimento dei fini e degli obiettivi previsti dall'accordo, nonche' le attivita' con le quali essa assicura il suo funzionamento amministrativo.
Protocollo-art. 11
ARTICOLO 11 Le disposizioni del presente protocollo non possono pregiudicare il diritto di ciascuno degli Stati firmatari di prendere le opportune precauzioni per la sua sicurezza.
Protocollo-art. 12
ARTICOLO 12 Gli Stati firmatari non sono tenuti ad accordare ai propri cittadini ed ai residenti permanenti i privilegi menzionati negli articoli 5, 6 e 7.
Protocollo-art. 13
ARTICOLO 13 I beni importati o acquistati in virtu' delle disposizioni del presente protocollo possono, in seguito, essere venduti, ceduti o affittati solo alle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti negli Stati che hanno accordato le esenzioni.
Protocollo-art. 14
ARTICOLO 14 1. Le disposizioni del presente protocollo saranno applicate in uno spirito di stretta cooperazione dagli organi della Fondazione e dalle competenti autorita' degli Stati firmatari per facilitare, nel rispetto dell'indipendenza della Fondazione, una buona amministrazione della giustizia e l'applicazione della legislazione sociale, dei regolamenti di polizia, di sicurezza o di sanita' pubblica, nonche' della regolamentazione in materia di cambi e per impedire ogni abuso dei privilegi e delle agevolazioni previsti dal protocollo. La procedura di cooperazione menzionata nel presente paragrafo potra' essere specificata negli accordi complementari previsti dall'articolo 15. 2. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi delle persone che beneficiano delle disposizioni degli articoli da 5 a 9, il regime loro applicabile nonche' l'importo dei loro stipendi lordi, le imposte percepite dalla Fondazione su questi e sui loro emolumenti e indennita' sono comunicati ai governi degli Stati firmatari.
Protocollo-art. 15
ARTICOLO 15 La Fondazione e uno o piu' Stati firmatari possono concludere accordi complementari per l'esecuzione e l'applicazione del presente protocollo.
Protocollo-art. 16
ARTICOLO 16 Le disposizioni dell'articolo 24 dell'accordo sono applicabili alle controversie relative al presente protocollo.
Protocollo-art. 17
ARTICOLO 17 1. Il presente protocollo si applica al territorio europeo degli Stati firmatari, ai dipartimenti francesi d'oltremare e ai territori francesi d'oltremare. 2. In deroga al paragrafo 1, il presente protocollo non si applica alle zone di sovranita' dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro; esso non si applica altresi' alle Isole Normanne e all'Isola di Man, a meno che il Governo del Regno Unito non dichiari che il protocollo si applica a uno o piu' dei suddetti territori. 3. Il presente protocollo non si applica alle Isole Faeroer. Tuttavia, il Governo del Regno di Danimarca puo' notificare presso il Governo della Repubblica francese che il protocollo e' applicabile a questo territorio. 4. Ciascuno Stato firmatario puo' dichiarare al momento della firma o della notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione del presente protocollo o dell'adesione di quest'ultimo, nonche' in qualsiasi momento successivo, mediante notifica al Governo della Repubblica francese, che il protocollo si applichera' al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dischiarazione di cui esso assicura le relazioni internazionali.
Protocollo-art. 18
ARTICOLO 18 1. Il presente protocollo e' concluso per un periodo indeterminato. 2. Il presente protocollo e' soggetto ad approvazione secondo le procedure proprie degli Stati firmatari, i quali notificano al Governo della Repubblica francese l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. 3. Il presente protocollo entra in vigore un mese dopo che tutti gli Stati firmatari dell'accordo hanno effettuato, presso il Governo della Repubblica francese, la notifica di cui al paragrafo 2.
Protocollo-art. 19
ARTICOLO 19 L'adesione al presente protocollo di qualsiasi nuovo Stato membro della Comunita' si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica francese e prende effetto a decorrere da tale atto.
Protocollo-art. 20
ARTICOLO 20 Il Governo della Repubblica francese porta a conoscenza degli Stati firmatari: a) qualsiasi notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione e qualsiasi deposito di uno strumento di adesione; b) l'entrata in vigore del presente protocollo; c) qualsiasi dichiarazione o notifica fatta a norma dell'articolo 17.
Protocollo-art. 21
ARTICOLO 21 Il presente protocollo, redatto in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi negli Stati firmatari. Fatto a Bruxelles, addi' ventiquattro luglio millenovecento- ottantaquattro. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO SULLE IMMUNITA' DELLA FONDAZIONE EUROPEA, APERTO ALLA FIRMA DEGLI STATI FIRMATARI DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE TALE FONDAZIONE A BRUXELLES, ADDI' 29 MARZO 1982 GLI STATI FIRMATARI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, DESIDEROSI di definire le immunita' necessarie per il corretto funzionamento di detta Fondazione, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1 Nel quadro delle sue attivita' ufficiali la Fondazione europea, in appresso denominata "Fondazione", beneficia dell'immunita' di esecuzione nel territorio degli Stati firmatari del presente protocollo (in appresso denominati "Stati firmatari"), salvo: a) in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo appartenente alla Fondazione o circolante per suo conto e in caso d'infrazione alla regolamentazione sulla circolazione degli autoveicoli da parte del suddetto autoveicolo; b) in caso di esecuzione di un lodo arbitrale pronunciato in applicazione di una disposizione dell'accordo che istituisce una Fondazione europea, in appresso denominata "accordo", o del presente protocollo; c) in caso di sequestro presso terzi, su decisione delle autorita' giudiziarie, degli stipendi, emolumenti ed indennita' dovuti dalla Fondazione ad un membro del personale, come definito nello statuto che sara' adottato dagli Stati parti dell'accordo in virtu' dell'articolo 12 dell'accordo stesso, in appresso denominato "personale"; d) laddove il Consiglio della Fondazione abbia, in un caso particolare, rinunciato al beneficio della presente disposizione.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2 1. L'ingresso nei locali ed edifici della Fondazione e' subordinato all'autorizzazione del Segretario Generale della Fondazione. In caso di incendio o di altro sinistro che richieda misure di protezione immediate tale autorizzazione e' supposta data. La consegna di una citazione o di altri documenti riferentesi ad un procedimento contro la Fondazione negli edifici di quest'ultima non pregiudica l'immunita'. 2. La fondazione non permettera' che i suoi locali ed edifici servano da rifugio a chiunque sia perseguito per un reato o per un flagrante delitto oppure sia oggetto di un decreto di espulsione. 3. Gli archivi della Fondazione e tutti i documenti di sua proprieta' o in suo possesso sono inviolabili.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3 I beni e gli averi della Fondazione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria come requisizione, confisca o sequestro conservativo, eccetto nei casi previsti dall'articolo 1, lettere a), b) e d) o nel caso in cui cio' sia temporaneamnete necessario per prevenire ed eventualmente indagare su incidenti nei quali siano coinvolti veicoli appartenenti alla Fondazione o usati a nome suo.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4 I membri del Consiglio della Fondazione, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi verso o dai luoghi di attivita', godono dell'immunita' di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, compresi parole e scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ed entro i limiti delle loro attribuzioni, tranne in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione e in caso di danni causati da un veicolo di proprieta' di uno di essi o da esso guidato.
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5 Il Segretario Generale e il personale della Fondazione godono, anche dopo aver cessato di essere al servizio della Fondazione, dell'immunita' di giurisdizione per gli atti, compresi parole e scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ed entro i limiti delle loro attribuzioni, tranne in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione e in caso di danni causati da un veicolo di proprieta' di uno di essi o da esso guidato.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6 1. Le immunita' accordate dal presente protocollo sono concesse esclusivamente nell'interesse della Fondazione e non per il vantaggio personale dei beneficiari. 2. Le attivita' ufficiali della Fondazione ai sensi del presente protocollo sono le attivita' non lucrative necessarie al raggiungimento dei fini e degli obiettivi previsti dall'accordo, nonche' le attivita' con le quali essa assicura il suo funzionamento amministrativo. 3. Il Comitato esecutivo della Fondazione ha non solo il diritto, ma anche il dovere di togliere l'immunita' se questa ostacola l'azione della giustizia e se puo' essere tolta senza compromettere i fini per i quali e' stata accordata.
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7 Le disposizioni del presente protocollo non possono pregiudicare il diritto degli Stati firmatari di prendere le opportune precauzioni per la loro sicurezza.
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8 Le disposizioni del presente protocollo saranno applicate in uno spirito di stretta cooperazione dagli organi della Fondazione e dalle competenti autorita' degli Stati firmatari per facilitare, nel rispetto dell'indipendenza della Fondazione, una buona amministrazione della giustizia e l'applicazione dei regolamenti di polizia, di sicurezza o di sanita' pubblica e per impedire ogni abuso delle immunita' previste dal protocollo.
Protocollo-art. 9
ARTICOLO 9 Le disposizioni dell'articolo 24 dell'accordo sono applicabili alle controversie relative al presente protocollo.
Protocollo-art. 10
ARTICOLO 10 1. Il presente protocollo si applica al territorio europeo degli Stati firmatari. 2. Ogni Stato firmatario puo' dichiarare al momento della firma o della notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione del protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, nonche' in qualsiasi momento successivo, mediante notifica al Governo della Repubblica francese, che il protocollo si applichera' al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dichiarazione di cui esso assicura le relazioni internazionali.
Protocollo-art. 11
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