LEGGE 25 luglio 1988, n. 317

Type Legge
Publication 1988-07-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 7/08/1988

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta relativo alla concessione di un contributo finanziario, effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dallo scambio di note stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Riordinamento del Ministero degli affari esteri".

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Testo delle Note

TESTO DELLE NOTE N. 0049/282 NOTA VERBALE Il Ministero degli affari esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di Malta a Roma ed ha l'onore di riferirsi al Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica stipulato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta il 15 settembre 1980 contestualmente allo scambio di note tra i due Governi sulla neutralita' di Malta. Come noto, detto Protocollo, ispirato alla volonta' di intensificare i rapporti amichevoli tra i due Paesi e di cooperare allo sviluppo reciproco, anche in vista di un rafforzamento della sicurezza dell'area mediterranea, e' stato attuato integralmente per quanto concerne gli articoli I e II, relativi, rispettivamente, al contributo finanziario di 12 milioni di dollari USA all'anno per cinque anni e al credito finanziario agevolato di 15 milioni di dollari USA, concesso nelle condizioni piu' favorevoli desiderate dal Governo maltese, destinato a progetti di sviluppo per l'Isola secondo le procedure della legge n. 38 del 9 febbraio 1979. L'articolo III del Protocollo, relativo alla realizzazione. ai sensi della citata legge n. 38, di programmi di cooperazione a beneficio di Malta per un ammontare di 4 milioni di dollari USA all'anno, ha potuto viceversa trovare una applicazione solo parziale, essendosi rivelato nel frattempo impossibile, malgrado ogni favorevole disposizione, conciliare le esigenze segnalate in materia dalla parte maltese con le peculiarita' tecniche di funzionamento dello strumento normativo sopra menzionato. Da parte maltese e' stato in merito prospettato che una prestazione incompleta dei benefici previsti dall'articolo III del Protocollo e' suscettibile di riflettersi negativamente sul pieno conseguimento degli scopi che con il Protocollo stesso si intendevano raggiungere, i quali mantengono inalterata la loro validita'. Poiche' e' interesse di entrambi i Governi di mantenere ed incrementare anche per il futuro i rapporti di cooperazione in vista di un piu' rapido sviluppo economico dell'Isola, si desidera portare a conoscenza della controparte maltese che il Governo italiano e' disposto a dare in altra forma seguito alla volonta' gia' espressa nel citato articolo III del Protocollo per venire incontro alle necessita' manifestate dalla parte maltese e che non hanno potuto essere soddisfatte con lo strumento della legge n. 38 del 9 febbraio 1979. Il Governo italiano e' pronto a chiedere al Parlamento l'autorizzazione a corrispondere al Governo della Repubblica di Malta, a titolo di contributo finanziario da erogarsi a saldo dell'articolo III del Protocollo 1980, l'importo arrotondato di 14.000.000 di dollari USA. Qualora il Governo della Repubblica di Malta concordi con quanto sopra, il Ministero degli affari esteri ha l'onore di proporre che la presente nota verbale e la nota verbale di risposta ed accettazione maltese costituiscano un accordo tra i due Paesi che entrera' in vigore mediante lo scambio di strumenti di ratifica. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di Malta i sensi della sua piu' alta considerazione. Roma, 4 maggio 1984.

Testo delle Note

Nota Verbale Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE NOTA VERBALE L'Ambasciata della Repubblica di Malta presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana ed ha l'onore di far riferimento alla Nota Verbale n. 0049/282 di quest'ultimo, in data 4 maggio 1984, consegnata all'incaricato d'affari e concernente il Protocollo finanziario italo-maltese firmato il 15 settembre 1980. Il Governo della Repubblica di Malta accetta la proposta del Governo della Repubblica italiana, presentata nella sua Nota Verbale n. 0049/282 del 4 maggio 1984, di chiedere l'approvazione del Parlamento per il Trasferimento di 14 milioni di dollari USA al Governo maltese a saldo totale dei fondi in pendenza ai sensi dell'articolo III del Protocollo finanziario italo-maltese del 1980, senza pregiudizio per le attrezzature e l'assistenza tecnica in corso di fornitura e gia' approvate dal Dipartimento italiano per la cooperazione tecnica. L'Ambasciata della Repubblica di Malta si avvale della presente occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana le assicurazioni della sua piu' alta considerazione. 8 maggio 1984.

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