LEGGE 1 agosto 1988, n. 348
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge (Disposizioni generali)
Art. 1
Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 11 marzo 1988, n.79, sono introdotte per l'anno finanziario 1988, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: La legge n.79/1988 reca norme concernenti "il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e il bilancio pluriennale per il triennio 1988-90".
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