LEGGE 27 luglio 1988, n. 369
Entrata in vigore della legge: 1988/08/30
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di coooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo VIII del trattato stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 60 milioni annui per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti. Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure antimafia. Ratifica delle convenzioni per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile".
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Trattato - art. I
TRATTATO DI COOPERAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Thailandia, Avendo presenti le leggi ed i regolamenti delle Parti contraenti relativi all'applicazione del diritto e desiderosi di intensificare gli sforzi tesi alla cooperazione nel campo dell'applicazione del diritto e dell'amministrazione della giustizia, e Desiderosi di cooperare nell'esecuzione delle sentenze penali consentendo ai condannati di espiare le pene detentive ovvero consistenti in altre forme di privazione della liberta' nel Paese di cui sono cittadini, facilitando in tal modo il loro pieno reinserimento nella societa', Hanno convenuto quanto segue: Articolo I DEFINIZIONI Ai fini del presente Trattato: 1. Per "Stato trasferente" si intende la Parte da cui il condannato deve essere o e' stato trasferito; 2. Per "Stato ricevente" si intende la Parte nella quale il condannato deve essere o e' stato trasferito; 3. Per "condannato" si intende la persona che, nel territorio di una delle Parti, e' stata giudicata colpevole di un reato ed e' stata condannata da una autorita' giudiziaria ad una pena detentiva ovvero consistente in altra forma di privazione della liberta', o e' stata liberata sotto condizione o e' stata sottoposta ad altra forma di sorveglianza senza detenzione. Detto termine comprende altresi' la persona sottoposta a detenzione, custodia, o sorveglianza ai sensi delle leggi dello Stato trasferente relative ai minori.
Trattato - art. II
Articolo II CAMPO DI APPLICAZIONE L'applicazione del presente Trattato per il trasferimento dei condannati e' soggetta alle seguenti condizioni: 1. Che i fatti, per i quali la persona da trasferire e' stata giudicata colpevole e condannata, siano tali che sarebbero considerati un reato anche nello Stato ricevente se fossero stati commessi in questo Stato. Questa condizione non sara' interpretata nel senso di richiedere che i reati descritti nelle leggi delle due Parti siano identici per quegli elementi che non incidano sulla natura dei reati stessi. 2. Che il condannato da trasferire sia cittadino dello Stato ricevente. 3. Che il reo da trasferire non abbia commesso un reato: a) contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; ovvero b) contro il Capo dello Stato trasferente o contro un membro della sua famiglia; ovvero c) previsto dalla legislazione in materia di protezione delle opere d'arte nazionali. 4. Che il condannato al momento della richiesta di trasferimento debba ancora espiare almeno un anno della pena inflittagli. 5. Che la sentenza con la quale e' stata inflitta la pena che il condannato sta espiando sia definitiva e che nello Stato trasferente non siano in corso ulteriori o altri procedimenti relativi a quello stesso reato o ad un diverso reato. 6. Che, nell'ipotesi di detenzione o altra forma di privazione della liberta', il condannato, al momento del trasferimento, abbia espiato nello Stato trasferente il periodo minimo di pena eventualmente prescritto dalla legislazione dello Stato trasferente. 7. Che il trasferimento possa essere rifiutato: a) se lo Stato trasferente ritenga che esso metta in pericolo la sua sovranita', la sua sicurezza, il suo ordine pubblico; ovvero b) se il condannato sia anche cittadino dello Stato trasferente.
Trattato - art. III
Articolo III PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO 1. Ciascuna delle due Parti puo' informare i condannati, ai quali puo' applicarsi il presente Trattato, del contenuto del Trattato stesso. 2. La procedura per i trasferimento ai sensi del presente Trattato deve essere iniziata per via diplomatica mediante una richiesta scritta dello Stato ricevente allo Stato trasferente. Se lo Stato trasferente accoglie la richiesta, ne informa lo Stato ricevente per via diplomatica e da' inizio agli adempimenti per il trasferimento del condannato. 3. Nel decidere in ordine al trasferimento del condannato, le due Parti devono prendere in considerazione la probabilita' che il trasferimento contribuisca alla riabilitazione sociale del condannato o sia comunque nel suo interesse e possono altresi' tenere in conto la natura e la gravita' del reato, gli effetti di esso nello Stato trasferente o nello Stato ricevente, ed ogni circostanza attenuante o aggravante. 4. Un condannato puo' essere trasferito se: a) sia stato condannato alla reclusione a vita; o b) stia espiando una pena che abbia un termine finale stabilito o le autorita' competenti a fissare tale termine vi abbiano provveduto; ovvero c) egli sia soggetto a detenzione, custodia o sorveglianza, ai sensi delle leggi dello Stato trasferente relative ai minori. 5. Lo Stato trasferente fornira' allo Stato ricevente una relazione nella quale siano indicati il reato di cui la persona e' stata giudicata colpevole, il termine finale della pena, il periodo di pena gia' espiato dal condannato ed ogni diritto che spetta al condannato per lavoro svolto, per buona condotta o per carcerazione preventiva. 6. Lo Stato trasferente fornira' allo Stato ricevente una copia certificata conforme di tutte le sentenze e le decisioni riguardanti il condannato pronunciate dalla data del suo arresto nello Stato trasferente. Lo Stato ricevente, qualora ritenga insufficienti tali informazioni, puo' richiederne di ulteriori. 7. La consegna del condannato da parte delle autorita' dello Stato trasferente a quelle dello Stato ricevente sara' effettuata in una localita' dello Stato trasferente concordata tra le Parti. 8. Lo Stato trasferente deve dare allo Stato ricevente la opportunita', ove quest'ultimo lo desideri, di verificare, ad opera del funzionario competente secondo la legge dello Stato ricevente, che il consenso del condannato al trasferimento e' dato volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze dello stesso.
Trattato - art. IV
Articolo IV RISERVA DI GIURISDIZIONE Per quanto attiene alle condanne da eseguire in applicazione del presente Trattato, lo Stato trasferente mantiene giurisdizione esclusiva sulle sentenze delle sue autorita' giudiziarie, sulle condanne da queste inflitte nonche' sui procedimenti di revisione, di modifica o di cancellazione delle sentenze e delle condanne pronunciate dalle sue autorita' giudiziarie. Lo Stato ricevente dara' esecuzione ad ogni provvedimento di revisione, di modifica o di cancellazione di una sentenza o di una condanna che gli sia stato comunicato.
Trattato - art. V
Articolo V PROCEDURA DI ESECUZIONE DELLE CONDANNE 1. Salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Trattato, il completamento della esecuzione della pena di un condannato trasferito viene effettuato secondo le leggi e le procedure dello Stato ricevente. Lo Stato ricevente puo' anche applicare le proprie leggi e procedure che regolano le modalita' di esecuzione della detenzione o delle altre forme di restrizione della liberta', della sospensione condizionale e di "parole", nonche' quelle che regolano la riduzione dei termini di detenzione o delle altre forme di restrizione della liberta', a seguito di provvedimento di "parole", di liberazione condizionale o di altro tipo di provvedimento. Spetta anche allo Stato trasferente il potere di graziare il condannato o di commutargli la pena e lo Stato ricevente, avuta comunicazione della grazia o della commutazione, vi dara' esecuzione. 2. Lo Stato ricevente puo' applicare le proprie leggi in materia di minori ad ogni condannato che sia considerato minorenne secondo le sua legge, indipendentemente dal fatto che egli sia considerato tale secondo la legge dello Stato trasferente. 3. Nessuna pena privativa della liberta' puo' essere eseguita dallo Stato ricevente in modo tale da prolungarne la durata stabilita dalla sentenza delle autorita' giudiziarie dello Stato trasferente. 4. Le spese sostenute per il trasferimento del condannato o per il completamento della esecuzione della pena sono a carico dello Stato ricevente. 5. Le autorita' di una Parte, a richiesta dell'altra Parte, forniranno rapporti sullo stato di tutti i condannati trasferiti in applicazione del presente Trattato, che contengano, in particolare, dati sulla concessione del "parole" e sulla liberazione di ciascun condannato. Ciascuna Parte potra', in qualsiasi momento, richiedere un rapporto speciale sullo stato della esecuzione di una singola condanna. 6. Il trasferimento di un condannato effettuato in applicazione delle disposizioni del presente Trattato non puo' comportare alcuna ulteriore incapacita' ai sensi della legge dello Stato ricevente oltre quelle che gia' possono risultare di per se' dal fatto della condanna.
Trattato - art. VI
Articolo VI TRANSITO DEI CONDANNATI Se una delle Parti addiviene ad un accordo con un terzo Stato per il trasferimento di condannati, l'altra Parte cooperera' per facilitare il transito attraverso il proprio territorio di coloro che vengano trasferiti in forza di tale accordo. La Parte che intenda effettuare tale trasferimento dara' preventiva notizia del transito all'altra Parte.
Trattato - art. VII
Articolo VII PROCEDURA DI ATTUAZIONE 1. Ai fini dell'applicazione del presente Trattato ciascuna delle Parti potra' stabilire procedure e criteri, conformi allo scopo ed all'oggetto del Trattato, in base ai quali decidere se consentire al trasferimento di un condannato. 2. Ciascuna Parte stabilira' per legge o regolamento le procedure necessarie per dare effetto sul suo territorio alle sentenze e condanne pronunciate dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte, e ciascuna Parte conviene di collaborare per lo svolgimento delle procedure stabilite dall'altra Parte. 3. Ciascuna Parte designera' le autorita' che dovranno svolgere le funzioni previste nel presente Trattato.
Trattato - art. VIII
Articolo VIII DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Trattato sara' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore alla data in cui saranno scambiati gli strumenti di ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Roma al piu' presto possibile. 2. Il presente Trattato restera' in vigore per tre anni dalla data della sua entrata in vigore. Quindi il Trattato continuera' a restare in vigore fino al novantesimo giorno successivo a quello in cui una delle Parti abbia notificato per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di porre termine al Trattato. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. FATTO A BANGKOK, il 28 febbraio 1984, in triplice copia, nelle lingue italiana, thailandese ed inglese, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarra' il testo inglese. p. Il Governo del Regno di Thailandia Gen. SIDDHI SAVETSILA Ministro degli Affari esteri di Thailandia p. Il Governo della Repubblica italiana On. BRUNO CORTI Sottosegretario di Stato agli Affari esteri d'Italia Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Treaty
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