La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
Art. 1
1.Al terzo comma dell'articolo 15 del codice di procedura penale le parole: "a mandato o ad ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redato ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo vigente dell'art. 15 del codice di procedura penale, quale modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 15 (Autorizzazione a procedere). - Nei procedimenti per i quali è necessaria un'autorizzazione, questa è richiesta dal pubblico ministero, prima che sia emesso alcun mandato. Se l'imputato è stato arrestato in flagranza, l'autorizzazione è richiesta immediatamente. In tal caso, quando si tratta di reato per il quale è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, è mantenuto provvisoriamente l'arresto. Nello stesso modo si provvede se la necessità di richiedere l'autorizzazione sorge dopo che l'imputato è stato arrestato in seguito a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto. Se l'autorizzazione è negata, il giudice isrtruttore, a richiesta del pubblico ministero, dichiara con sentenza non doversi procedere per mancanza di autorizzazione. Quando si procede contro più imputati per alcuni dei quali soltanto è necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere conceduta, si può procedere nel frattempo al giudizio contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non è necessaria. L'autorizzazione una volta conceduta non può essere revocata".