DECRETO 16 luglio 1988, n. 333

Type Decreto
Publication 1988-07-16
Ultimo aggiornamento 1988-08-11
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dai seguenti decreti:

3 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1986;

31 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107/1987; 27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200/1987;

24 marzo 1988, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103/1988;

25 marzo 1988, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103/1988;

Visto, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 112 del 14 maggio 1988, riguardante il recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva della commissione n. 87/552/CEE, del 17 novembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 336 del 26 novembre 1987, con la quale è stato modificato, tra l'altro, l'allegato II della direttiva 70/524/CEE del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, con il disporre l'ammissione, in via transitoria dell'Avilamicina;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto

l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitari; Decreta:

Art. 1

L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Si trascrive il decimo comma dell'art. 1 della legge n. 281/1963: "Il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto: a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi; b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi; c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime integrato ed integrato medicato, in relazione all'impiego per le varie specie animali; d) le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati; e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonchè, quando occorrano, le norme di impiego, e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti".

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