LEGGE 5 agosto 1988, n. 339
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati ed anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali della Guardia di finanza che si trovino in ausiliaria ovvero che successivamente al collocamento in congedo per limiti di età abbiano prestato servizio temporaneo senza soluzione di continuità per almeno dodici mesi ed i vicebrigadieri e militari di truppa collocati in congedo per limite di età. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti: a) aver riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" e non essere stati sanzionati disciplinarmente; b) non essere rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo quinquennio, per malattia, licenza di convalescenza od aspettativa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi; c) essere stati dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo. 3. I militari richiamati a norma del comma 1 non possono essere mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989".
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