DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1987, n. 604
Entrata in vigore del decreto: 4/09/1988
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Liguria; Udito il parere n. 300/87 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 11 febbraio 1987; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggionrmaento educativi della Liguria annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
GORIA, Ministro del tesoro
PALADIN, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1988
Atti di Governo, registrato n. 75, foglio n. 26
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 1
STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELLA LIGURIA Articolo 1 (Natura dell'Istituto) L'Istituto regioanle di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Regione Liguria (I.R.R.S.A.E. - Liguria) e' istituito a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, n. 419. ed ha sede in Genova. L'Istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico e autonoma amministrativa ed e' sottopostao alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 2
Articolo 2 (Compiti dell'Istituto) I Compiti dell'IRRSAE - Liguria sono i seguenti: 1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 2) condurre studi e ricerche in campo educativo; 3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5) fornire consulenza sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale. A tal fine l'Istituto, anche attraverso l'attivita' specifica dei propri organici: a) raccoglie, classifica e divulga materiale bibliografico, documenti su studi e ricerche, materiale didattico di vario tipo concernente l'insegnamento di ogni ordine e grado; b) promuove, per il perseguimento dei propri fini, rapporti con le Universita', il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca nazionale di documentazione pedagogica, gli IRSAE di altre regioni, gli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, i distretti scolastici, gli istituti scolastici, le Regioni, le amministrazioni locali o altri enti; c) svolge e promuove direttamente studi o ricerche anche in relazione a particolari esigenze locali d) collabora, su richiesta, a forme di sperimentazione metodologico-didattica anche sotto la forma dell'espressione di pareri tecnici e dell'analisi dei risultati; e) promuove iniziative aventi carattere di sperimentazione degli ordinamenti, delle strutture o dei programmi; esprime parere tecnico su iniziative di tale tipo, ne analizza i risultati; f) promuove ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; fornisce consulenza tecnica alle iniziative promosse nell'ambito dei distretti, degli istituti, dei circoli; formula proposte per dette iniziative a livello nazionale e internazionale; g) organizza propri laboratori di ricerca pedagogico-didattica o utilizza le attrezzature messe a disposizione a tal fine da Universita', istituti scolastici o altri enti. Per l'attuazione dei suddetti compiti gli Istituti si avvalgono, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altre regioni. Ferma restando l'unicita' della struttura dell'Istituto e la collocazione presso le sede di esso delle sezioni e dei servizi, le attivita' dell'Istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale anche con la destinazione di parte del personale; in tal caso esse si appoggiano a uffici o istituzioni scolastiche gia' esistenti.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 3
Articolo 3 (Organizzazione dell'Istituto) L'I.R.R.S.A.E. - Liguria e' articolato in sezioni e servizi (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, n. 419). L'Istituto e' retto da un consiglio direttivo di 15 membri e presieduto da un presidente.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 4
Articolo 4. (Organi dell'istituto) Organi dell'I.R.R.S.A.E. - Liguria sono: il consiglio direttivo, il presidente, il collegio dei revisori dei conti.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 5
Articolo 5 (Funzioni del consiglio direttivo) Il consiglio direttivo e' composto da 15 membri scelti e nominati ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419. I componenti il consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo parteciapano, senza diritto di voto, il segretario dell'Istituto e i revisori dei conti. Il consiglio direttivo: a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministero della pubblica istruzione, nonche' il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974. b) Elegge un vice presidente. Nella prima votazione le elezioni delle sopracitate cariche avvengono a maggioranza assoluta dei componenti in carica: nelle successive a maggioranza relativa. Tali cariche durano per la durata del consiglio. c) Designa tra i propri membri i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'Ente, i responsabili delle sezioni, ne coordina l'attivita', discute le loro relazioni annuali. d) Elegge i membri della giunta esecutiva di cui al successivo art. 6. e) Delibera annualmente il programma delle attivita' con l'indicazione delle rela tive spese. f) Delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo. g) Autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali. h) Autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili. i) Delibera le modifiche al presente statuto nonche' l'ordinamento interno. l) Delibera gli Ispettori tecnici della cui collaborazione intende avvalersi. m) Delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione dal Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale. n) Delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili. o) Delibera l'eliminazione dagli inventari e l'eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare. p) Stabilisce la somma annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici. q) Determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'Ufficio di ragioneria per le minute spese. r) Designa l'Istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione. s) Delibera circa l'alienazione dei beni e l'assunzione di mutui ed obbligazioni. t) Adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti f), h), o) e s) le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera i), per quanto riguarda le modifiche al presente statuto, e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 6
Articolo 6 (Funzionamento del consiglio direttivo) Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno, su convocazione del presidente mediante preavviso di almeno cinque giorni, ed in via straordinaria ogni volta che il presidente ne ravvisi l'opportunita', nonche' quando lo richieda un terzo dei suoi comoponenti ovvero quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 7. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme prevedano maggioranze diverse. Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole di due terzi dei consiglieri stessi. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente espessi. In caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le funzioni. Quando trattasi di persone il voto e' segreto qualora cio' sia richiesto da almeno un consigliere. Negli altri casi il voto segreto puo' essere richiesto con mozione d'ordine. In caso di prolungata assenza di taluno dei suo membri, il consiglio direttivo puo' invitarlo a dimettersi, e successivamente, tenuto conto delle eventuali motivazioni adotte e del possibile interesse dell'Istituto a mantenerlo in carica ai fini della propria futura attivita', puo' essere proposto con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro per la pubblica istruzione. Nell'ambito del consiglio direttivo opera, quale organo ausiliario e di sup porto, la giunta esecutiva costituita dal presidente, dal vice presidente e da tre membri eletti dal consiglio direttivo; essa si riunisce in preparazione delle sedute del consiglio direttivo o per particolari problemi attinenti all'esecuzione delle delibere del consiglio stesso. Ai lavori della giunta partecipa, senza diritto di voto, il segretario. Il consiglio direttivo si avvale, previa richiesta al Ministro della pubblica istruzione, dell'opera degli ispettori tecnici, secondo le competenze previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 31/5/74, n. 417, e della normativa successiva. Le spese per il funzionamento del consiglio direttivo nonche' di eventuali commissioni da esso istituite sono previste in apposito capitolo del bilancio.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 7
Articolo 7 (Il presidente) Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; sovrintende alle sua attivita'; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta, sotto la sua responsabilita', i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento, o comunque, in seduta straordinaria, non oltre 30 giorni dell'adozione del provvedimento stesso. In caso di mancata ratifica, tali provvedimenti decadono. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attivita' previste dalla lettera p) del precedente art. 5. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 33. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Almeno cinque membri del consiglio direttivo possono chiedere il voto di fiducia sull'operato del presidente o su quello di altri membri del consiglio direttivo ricoprenti incarichi. Qualora la mozione di sfiducia ottenga i consensi dei due terzi dei componenti il consiglio direttivo, la persona in oggetto decade dall'incarico.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 8
Articolo 8 (Il collegio dei revisori dei conti) Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'Ente Regione. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministero della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere inviati. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello Statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le ralative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 9
Articolo 9 (Le sezioni) L'I.R.R.S.A.E. - Liguria si articola in cinque sezioni per: la scuola materna, la scuola elementare, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado, l'istruzione artistica e le attivita' di educazione permanente. Ogni sezione ha un responsabile designato dal consiglio direttivo e dispone di personale in numero adeguato ai piani di attivita' dell'Istituto. Nell'ambito degli orientamenti e delle decisioni del consiglio direttivo, ogni sezione fornisce consulenza tecnica su progetti di sperimentazione e di aggiornamento. Al personale delle sezioni, d'intesa con i responsabili delle stesse, il consiglio direttivo puo' affidare il compito di assistere l'attuazione di singoli progetti in collaborazione con il servizio comune competente. Ogni sezione ha inoltre il compito di raccogliere ed elaborare la documentazione pedagogico-didattica inerente al proprio livello, in stretto legame con il servizio di documentazione ed informazione, e di avenzare al consiglio direttivo proposte di sperimentazione. Il presidente, in accordo con il consiglio direttivo, puo' autorizzare la presenza temporanea del responsabile di una sezione, che non sia membro del consiglio direttivo, chiamato ad esporre in sede predeliberante gli opportuni chiarimenti in ordine e specifici problemi tecnici in discussione. Nei problemi di interesse comune le sezioni operano unitariamente.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 10
Articolo 10 (I servizi) I servizi comuni a tutte le sezioni dell'Istituto sono: di documentazione e informazione; di metodi e tecniche della ricerca sperimentale; di organizzazione delle attivita' di aggiornamento. Essi hanno rispettivamente i compiti di: a) raccolta, classificazione e divulagazione di documenti, libri, riviste, film o altro materiale su argomenti attinenti ai fini dell'Istituto anche attraverso un servizio di consultazione e, quando possibile, di prestito o distribuzione o con la pubblicazione di documenti relativi alle proprie iniziative; b) acquisizione, verifica e promozione di metodi e tecniche della ricerca pedagogica sia direttamente sia attraverso consulenza e assistenza alle iniziative di sperimentazione; c) organizzazione da parte dell'Istituto o con la collaborazione tra esso e l'Universita' o altri Enti di corsi e attivita' di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; consulenza su tali tipi di attivita'. I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo, a sua richiesta, sull'andamento delle attivita' di rispettiva competenza, e in ogni caso sottopongono ad esso una relazione annuale. Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi o sezioni o piu' servizi o sezioni, possono essere costituiti temporaneamente con compiti di studio e consulenza tecnica su progetti di ricerca e sperimentazione o sui programmi, sui metodi o sui servizi di aggiornamento del personale della scuola, comitati e gruppi di lavoro, composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'Istituto ai sensi dell'art. 16, 2o comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Puo' essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31/Vz/1974, n. 419.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 11
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