DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1987, n. 605

Type DPR
Publication 1987-05-06
Ultimo aggiornamento 1988-08-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 4/09/1988

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477 Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi delle Marche; Udito il parere n. 476/87 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 4 marzo 1987; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi delle Marche annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

GORIA, Ministro del tesoro

PALADIN, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1988

Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 25

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 1

STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELLE MARCHE Art. 1 - ISTITUZIONE L'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, istituto per la regione Marche ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974, n. 419, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'istituto ha sede in Ancona. Il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'istituto sono regolati dal presente statuto.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 2

Art. 2 - FINALITA' E COMPITI Finalita' e compiti dell'istituto sono: 1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica, anche al fine di promuovere una piu' ampia e precisa conoscenza dei risultati delle piu' qualificate iniziative di aggiornamento e di sperimentazione; 2) condurre studi e ricerche in campo educativo, al fine di contribuire ad elevare il livello della pratica educativa e a favorire l'innovazione delle strutture, dei metodi e dei contenuti dell'attivita' formativa; 3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione; 4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale della scuola; 5) esprimere pareri al ministero della pubblica istruzione in vista del riconoscimento di scuola sperimentale a plessi, circoli ed istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione; 6) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione,sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare alla attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale. Oltre a tali finalita' di carattere generale, l'Istituto attende a specifiche finalita' connesse con le esigenze della regione e puo' d'altronde collaborare, anche ad iniziativa della conferenza dei presidenti, alla attivita' di ricerca a carattere nazionale ed internazionale. Per l'attuazione dei propri compiti l'istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre e di istituti universitari della stessa regione ed anche di altre regioni, con i quali stabilire rapporti mediante apposite convenzioni.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 3

Art. 3. - ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE E DI INFORMAZIONE Per realizzare i compiti di cui all'art. 2, punto 1, l'istituto: 1) raccoglie, conserva, utilizza e rende accessibili, con criteri per quanto possibile concordati con gli altri istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, materiale bibliografico, emerografico, risultati di studi e ricerche e di attivita' di sperimentazione e aggiornamento, documenti ed ogni altro materiale pedagogico-didattico, anche audiovisivo sia italiano che straniero; (l'acquisizione di dati potra' essere effettuata anche mediante collegamenti con sistemi informativi compiuterizzati); 2) trasmettere agli altri istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, alla biblioteca di documentazione pedagogica o al Centro europeo dell'educazione il materiale di rilievo risultato dalla propria attivita'; 3) facilita la consultazione e lo scambio della documentazione e del materiale pedagogico-didattico; 4) pubblica periodicamente un bollettino ad ampia divulgazione che dia notizie sull'attivita' dell'istituto e sul materiale acquisito dai relativi servizi.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 4

Art. 4 - ATTIVITA' DI RICERCA E DI STUDIO Per realizzare le finalita' di cui all'art. 2, punto 2, l'istituto:1) elabora studi e ricerche in materia educativa sia di carattere generale con riferimento alle situazioni e alle esigenze presenti sul territorio, sia finalizzati a progetti specifici di sperimentazione e di aggiornamento; 2) diffonde i risultati della propria attivita' agli altri istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, al Centro europeo dell'educazione e alla biblioteca di documentazione pedagogica e li mette a disposizione di scuole, enti e insegnati; 3) pubblica gli studi e le ricerche di maggiore rilievo; 4) tramite la conferenza dei presidenti, di cui all'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31~art15), n. 419, propone iniziative di ricerca a livello interregionale e nazionale.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 5

Art. 5 - SPERIMENTAZIONE Per realizzare le finalita' di cui ai punti 3, 5 e 6 dell'art. 2, l'istituto: 1) assicura la collaborazione alle sperimentazioni in atto su richiesta delle singole scuole, gruppi di scuole o distretti che le hanno promosse; 2) promuove propri progetti di sperimentazione didattica, previe intese con le scuole interessate e con i distretti scolastici, in linea preferenziale, e ne valuta i risultati; 3) propone al Ministero programmi regionali di sperimentazione; 4) assicura la propria assistenza tecnica e scientifica alle attivita' di sperimentazione promosse dagli organismi scolastici previsti dall'[art. 3 del decreto del presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31~art3), n. 419 e, a richiesta degli stessi, ne coordina la progettazione e l'attuazione; 5) esprime al Ministero della pubblica istruzione parere tecnico sui progetti di sperimentazione; 6) diffonde il materiale riguardante la sperimentazione.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 6

Art. 6 - ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO Con riferimento ai punti 4 e 5 dell'art. 2, l'istituto: 1) organizza ed attua, sia a livello regionale regionale che a livello distrettuale e di scuole, previa accordo con gli organi interessati, iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 2) promuove le iniziative di aggiornamento programmate a livello distrettuale e collabora alla loro organizzazione; 3) assicura l'assistenza tecnico-scientifica alle attivita' di aggiornamento sia in fase di progettazione che in fase di attuazione; 4) tramite la conferenza dei presidenti formula proposte di aggiornamento a livello interregionale e nazionale.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 7

Art. 7 - ATTREZZATURE E ARTICOLAZIONE PERIFERICA L'istituto, per l'assolvimento dei propri compiti e nei limiti delle disponibilita' di bilancio, organizza propri laboratori di ricerche. L'istituto puo' inoltre avvalersi dei locali e delle attrezzature e dotazioni didattiche che le Universita' e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettano a disposizione, su richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze didattiche e di servizio.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 8

Art. 8 - LE SEZIONI L'istituto, ai sensi dell'[art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31.5.1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art10), si articola in cinque sezioni: per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica, e per le attivita' di educazione permanente. E' compito di ogni sezione mantenersi in stretto contatto con gli istituti educativi di propria competenza allo scopo di progettare, organizzare ed attuare le attivita' di cui all'art. 2.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 9

Art. 9 - I SERVIZI Con riferimento alle proprie attivita' i servizi si articolano in: 1) servizio di documentazione e informazione; 2) servizio di metodi e tecniche della ricerca sperimentale; 3) servizio di organizzazione di attivita' di aggiornamento.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 10

Art. 10 - RESPONSABILI DELLE SEZONI E DEI SERVIZI I responsabili delle sezioni e dei servizi sono nominati dal presidente su designazione del consiglio direttivo secondo le norme di cui al successivo art. 14, punto 2. La designazione va effettuata a maggioranza assoluta del consiglio direttivo, con il consenso degli interessati, sulla base della valutazione dei loro titoli culturali e professionali, tenendo in particolare conto la rispondenza di tali titoli ai livelli di responsabilita' e ai compiti propri delle sezioni e dei servizi ai quali gli interessati devono essere preposti. Salvo revoca dell'incarico, da disporre con provvedimento del presidente su proposta motivata e vincolante del consiglio direttivo, i responsabili suddetti cessano dall'incarico alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che li ha designati; I responsabili delle sezioni e dei servizi, su richiesta del presidente e con la partecipazione del segratario, si riuniscono periodicamente per uno scambio sistematico di informazioni sulle attivita' dei settori di competenza e per l'esame dei problemi comuni. I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al con siglio direttivo sull'andamento delle attivita' di rispettiva competenza. Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi o sezioni o piu' servizi o sezioni possono essere costituiti temporaneamente - con compiti di studio e di consulenza tecnica sui progetti di ricerca o di sperimentazione, o sui programmi sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo, docente dalla scuola, anche universitario, comandato presso l'istituto ai sensi dell'art. 16, 2o comma del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419. Puo' essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, punultimo e ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 11

Art. 11 - ORGANI DELL'ISTITUTO Sono organi istituzionali dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la regione Marche: Il presidente. Il consiglio direttivo. Il collegio dei revisori dei conti.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 12

Art. 12 - PRESIDENTE Il presidente e' eletto dal consiglio direttivo a maggioranza assota tra i membri scelti dal Ministero della pubblica istruzione. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto; sovrintende alle sue attivita', convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento, e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'istituto previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attivita' previste al punto 15 del seguente articolo 14 (compiti del consiglio direttivo). Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo articolo 42. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito del vice presidente qualora eletto dal consiglio direttivo. Il presidente, per l'espletamento delle sue funzioni puo' avvalersi della collaborazione di un ufficio di presidenza quale organo ausiliario che sara' composto dal vice presidente e da due consiglieri designati con le modalita' che saranno previste dal regolamento interno. A tale organo ausiliario potranno essere conferite funzioni aventi rilevanza esterna e dai suoi componenti non aspetta alcuna specifica indennita'.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 13

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo dell'istituto e' composto da 15 membri dei quali: - cinque rappresentanti del personaledirettivo o docente eletti, al di fuori del proprio ambito, dai rappresentanti delle cor rispondenti categorie facenti parte dei consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale; - tre rappresentanti designati dall'Ente regione, di cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale; - tre scelti dal Ministero della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, al di fuori dei propri membri; - quattro scelti dal Ministero della pubblica istruzione su otto nominativi della prima sezione del Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare una adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione. Alle sedute del consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario dell'istituto.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 14

Art. 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo attua i seguenti compiti: 1) elegge il presidente tra i consiglieri di nomina ministeriale, puo' eleggere un vice presidente ed i componenti dell'ufficio di presidenza tra tutti i suoi membri; 2) designa tra i propri membri i responsabili dei servizi e, anche al di fuori membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'ente, i responsabili delle sezioni; 3) delibera il proprio statuto e le eventuali modifiche, nonche' il regolamento interno in cui sono previsti gli eventuali organi ausiliari e di supporto e ne disciplina le specifiche competenze. A tali organi ausiliari e di supporto non potranno essere conferite funzioni aventi rilevanza esterna ed ai loro membri non spetta alcuna indennita' specifica. ) delibera annualmente, nei termini delle disposizioni in vigore, il bilancio preventivo, le variazioni relative al bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 5) delibera annualmente il programma delle attivita' con l'indicazione delle relative spese; 6) delibera sui singoli progetti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento e ne esamina i risultati valutandone la rispondenza agli obiettivi prefissi; 7) autorizza il presidente a stare in giudizio, a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; 8) delibera in ordine al fabbisogno di personale docente, amministrativo e contabile da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo dei relativi provvedimenti di comando nonche' alle proposte da formulare al Ministero sulle procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; 9) esprime al Ministero della pubblica istruzione i pareri tecnici di cui all'art. 5, punto 5; 10) richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui collaborazione intende avvalersi; 11) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili; 12) designa di volta in volta il consigliere che partecipa alle riunioni della conferenza dei presidenti; 13) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 14) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; 15) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto di materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e periodici; 16) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; 17) designa l'istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; 18) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui e obbligazioni; 19) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti 4, 11, 13, 14, 18 le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; le modifiche al presente statuto, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del tesoro e con il Ministero per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 15

Art. 15 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese su convocazione del presidente mediante preavviso di sette giorni ed in via straordinaria quando la richieda un terzo dei suoi componenti ovvero sia chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma dell'art. 12 del presente statuto. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse. Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 16

Art. 16 - DECADENZA - SOSTITUZIONI I consiglieri che non partecipano, senza giustificazione, alle riunioni del consiglio direttivo per tre sedute ordinarie o straordinarie consecutive possono essere proposti con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione. La stessa procedura e' osservata per la sostituzione dei consiglieri dimissionari.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 17

Art. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'Ente regione. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 18

Art. 18 - SEGRETARIO Il Segretario, di nomina ministeriale, cura il funzionamento della struttura tecnico-operativa dell'istituto ed in particolare: 1) partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali; 2) d'intesa con il presidente, predispone gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; 3) nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, assicura il coordinamento funzionale delle attivita' dell'istituto; 4) sovrintende all'attivita' amministrativo-contabile dell'istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali, secondo le direttive deliberate dal consiglio direttivo e le disposizioni impartite dal presidente e al funzionamento degli uffici; 5) firma, insieme al presidente e ad un componente del consiglio direttivo designato dal consiglio stesso, gli ordini di incasso ed i titoli di spesa; 6) il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 19

Art. 19 - UFFICIO DI SEGRETERIA E' costituito dall'ufficio di segreteria che provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativo-contabile e al funzionamento degli organi dell'istituto. Dell'ufficio fanno parte due funzionari appartenenti ai ruoli amministrativi e di ragioneria del Ministero della pubblica istru ione con i compiti di coordinamento dell'attivita' amministrativa e contabile e del servizio di economato. A tale organo non potranno essere conferite funzioni aventi rilevanza esterna ed ai suoi componenti non spetta alcuna indennita' specifica.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 20

Art. 20 - CATEGORIE DEL PERSONALE Il personale dell'istituto e' costituito dal segretario dell'istituto e dal personale comandato ai sensi del [comma secondo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31~art16-com2), n. 419. Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della Pubblica istruzione per lo svolgimento di paticolari mansioni tecniche e scientifiche sara' disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, penultimo ed ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 21

Art. 21 - PERSONALE COMANDATO I comandi del personale presso l'istituto, nell'ambito del contingente di posti stabilito con decreto del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro, sono disposti dal Ministero stesso sulla base delle risultanze di concorsi indetti a norma del comma [3o dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31~art16-num3), n. 419. Verranno indetti concorsi distinti per il personale amministrativo e per il personale ispettivo, direttivo e decente di ruolo, anche universitario. Il concorso per i posti relativi al personale amministrativo e' riservato al personale appartenente ai corrispondenti ruoli dell'amministrazione scolastica e deve essere indetto per categorie di personale dei ruoli direttivo, di concetto e qualifiche equiparate della carriera di ragioneria, esecutivo ed ausiliario. Il comando del personale presso l'istituto ha la durata di un direttivo quinquennio ed e' rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. Il consiglio stabilisce i criteri per l'espletamento del servizio da parte del personale comandato alle diverse sezioni e servizi.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 22

Art. 22 - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO La valutazione del servizio del personale comandato, nell'ipotesi in cui a tale adempimento si debba provvedere in virtu' delle norme di stato giuridico relative al ruolo di appartenenza degli interessati, e' effettuato dal presidente dell'istituto sulla base delle relazioni fornite a tale riguardo rispettivamente dai responsabili dei servizi e delle sezioni per il personale docente, direttivo ed ispettivo e dal segretario per il personale amministrativo. La valutazione del servizio svolto dal segretario e' effettuata dal presidente.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 23

Art. 23 - PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO A norma dell'art. 16, penultimo comma del [decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31), n. 419, per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche, l'istituto puo' affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione. Il conferimento dell'incarico e' disposto dal presidente su proposta dei responsabili dei servizi e/o sezioni e/o dal segretario previa delibera motivata del consiglio direttivo, sia per uanto riguarda l'esigenza del ricorso a persone estranee all'Amministrazione e sia per quanto concerne la scelta degli interessati, avendo particolare riguardo alla accertata preparazione scientifica e tecnica necessaria per l'assolvimento dello specifico compito da affidare. Il conferimento degli incarichi avviene secondo le modalita' e alle condizioni previste all'art. 20, secondo comma, del precedente statuto.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 24

Art. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI La gestione amministrativo-contabile dell'istituto e' disciplinata sulla base delle disposizioni amministrative adottate dal Ministero della pubblica istruzione ed e' controllata dai revisori dei conti, di cui all'art. 17 del presente statuto.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 25

Art. 25 - BILANCIO DI PREVISIONE Il bilancio di previsione e' di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre del medesimo anno solare. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 26

Art. 26 - ADEMPIMENTI Entro il 15 novembre di ogni anno, sulla base del programma di attivita' elaborato dal consiglio direttivo, l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta, entro la stessa data, corredato da una relazione illustrativa sui singoli stanziamenti, al consiglio direttivo. Entro il trenta novembre successivo il consiglio direttivo delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione, non oltre il 15 dicembre.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 27

Art. 27 - ESERCIZIO PROVVISORIO Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'istituto e' autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente. Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 28

Art. 28 - STRUTTUTA DEL BILANCIO Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli: a) entrate e spese correnti (o di funzionamento); b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento); c) entrate e spese per partite giro. Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 29

Art. 29 - ENTRATE E SPESE CORRENTI Le entrate correnti comprendono: a) le rendite patrimoniali; b) i finanziamenti dello stato; c) i contributi di altri enti o privati; d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate; f) altre entrate eventuali. Le spese correnti comprendono: a) gli oneri e le spese patrimoniali; b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 30

Art. 30 - ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo stato, gli enti o i privati assegnano per spese di investimento. Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonche' per il rinnovo e l'impianto di biblioteche.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 31

Art. 31 - PARTITE DI GIRO Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che pero' costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'istituto.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 32

Art. 32 - AVANZO E DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo e il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Al bilancio e' allegata una tabella d imostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione, nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi alla utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effet tiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione della previsione di esercizio al fine del relativo assorbimento ed il consiglio direttivo, deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 33

Art. 33 - FONDO DI RISERVA Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potra' superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessita' che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 34

Art. 34 - VARIAZIONI DI BILANCIO Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con il prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilita' nonche' in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate. Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro 15 giorni dalla data delle delibere stesse, per l'approvazione.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 35

Art. 35 - SPESE ECCEDENTI GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO Nessuna spesa puo' essere effettata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento. I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 36

Art. 36 - RESIDUI Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza. Non e' consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 37

Art. 37 - ACQUISTI Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa l'imposta sul valore aggiunto) ed i capitoli di imputazione della spesa. Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti: a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate; b) la relazione del presidente dell'ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo. delle qualita' e delle destinazioni, della attrezzature gia' esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilita' di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative; E' escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almento tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta. Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui il punto 15 dell'art. 14

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 38

Art. 38 - ISTITUTO CASSIERE Il servizio di cassa e' espletato da un solo istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad una apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'ente, delle condizioni piu' favorevoli. Per l'espletamento di particolari servizi, l'ente si puo' avvalere dei conti correnti postali nonche' di istituzioni all'uopo convenzionale. Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferibili, alla fine di ogni trimestre, sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 39

Art. 39 - ORDINI D'INCASSO Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini d'incasso (reversali) numerati progressivamente. L'istituto cassiere,per ogni somma riscossa, rilascera' quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia, che gli sara' consegnato dall'ente.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 40

Art. 40 - ORDINI DI PAGAMENTO Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 41

Art. 41 - INDICAZIONI SULLE REVERSALI E SUI MANDATI Le reversali ed i mandati debbono indicare: a) l'esercizio al quale si riferiscono; b) il numero d'ordine progressivo; c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui; d) il nome e cognome del debitore o del creditore; e) la casuale dell'incasso o del pagameto; f) la somma da incassare o da pagare; g) la data di emissione; h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 42

Art. 42 - EMISSIONE DELLE REVERSALI E DEI MANDATI Le reversali ed i mandati sono compilati in originale e copie. L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronologico e su di essi devono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e di un componente del consiglio direttivo designato dal consiglio stesso. Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento. Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere. Le reversli e i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 43

Art. 43 - MANDATI ESTINTI ED ESTRATTO CONTO L'istituto cassiere rimettera' mensilmente all'ente i mandati estinti e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sara' inserito nella convenzione del servizio di cassa.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 44

Art. 44 - REVERSALI E MANDATI INESTINTI Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio vanno restituiti all'istituto che li ha emessi. L'istituto li annulla ed emette nuovi titoli con l'imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo. Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti piu' capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 45

Art. 45 - MINUTE SPESE Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria dal consiglio direttivo. L'anticipazione del suddetto fondo e' disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro; Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il pre detto responsabile presentera' le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sara' fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'eservizio, nel qual giorno il predetto responsabile dovra' versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 46

Art. 46 - RESPONSABILITA' Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dai documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio presso l'ufficio di ragioneria. La responsabilita' della gestione dei fondi amministrativi e' imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti all'amministrazione.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 47

Art. 47 - REGISTRI CONTABILI I registri contabili obbligatori sono: a) il giornale di cassa; b) il registro partitario delle entrate; c) il registro partitario delle spese; d) il libro degli inventari. Nel giornale cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali distintamente per competenza e residui nel giorno in cui sono emessi. Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilanio e vi si annoterranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 48

Art. 48 - CORREZIONE DEI REGISTRI CONTABILI Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 49

Art. 49 - CONTO CONSUNTIVO Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo. Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato non oltre il 31 marzo unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 50

Art. 50 - RENDICONTO FINANZIARIO Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, ripartitamente per titoli, per categorie e per capitoli, distinguendo la gestione in conto competenza della gestione in conto residui.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 51

Art. 51 - SITUAZIONE PATRIMONIALE La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresi' in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto delle gestione del bilancio o per altre cause. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 52

Art. 52 - CONTO ECONOMICO Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 53

Art. 53 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa, la quale deve evidenziare: 1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenze ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio; 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; 3) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 54

Art. 54 - NORME DI RINVIO Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si rinvia alle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilita' generale dello stato e ad ogni altra norma legislativa in materia amministrativo-contabile. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro della pubblica istruzione FALCUCCI

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