DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1987, n. 605

Type DPR
Publication 1987-05-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 4/09/1988

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477 Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi delle Marche; Udito il parere n. 476/87 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 4 marzo 1987; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi delle Marche annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

GORIA, Ministro del tesoro

PALADIN, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1988

Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 25

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 1

STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELLE MARCHE Art. 1 - ISTITUZIONE L'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, istituto per la regione Marche ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974, n. 419, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'istituto ha sede in Ancona. Il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'istituto sono regolati dal presente statuto.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 2

Art. 2 - FINALITA' E COMPITI Finalita' e compiti dell'istituto sono: 1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica, anche al fine di promuovere una piu' ampia e precisa conoscenza dei risultati delle piu' qualificate iniziative di aggiornamento e di sperimentazione; 2) condurre studi e ricerche in campo educativo, al fine di contribuire ad elevare il livello della pratica educativa e a favorire l'innovazione delle strutture, dei metodi e dei contenuti dell'attivita' formativa; 3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione; 4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale della scuola; 5) esprimere pareri al ministero della pubblica istruzione in vista del riconoscimento di scuola sperimentale a plessi, circoli ed istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione; 6) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione,sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare alla attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale. Oltre a tali finalita' di carattere generale, l'Istituto attende a specifiche finalita' connesse con le esigenze della regione e puo' d'altronde collaborare, anche ad iniziativa della conferenza dei presidenti, alla attivita' di ricerca a carattere nazionale ed internazionale. Per l'attuazione dei propri compiti l'istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre e di istituti universitari della stessa regione ed anche di altre regioni, con i quali stabilire rapporti mediante apposite convenzioni.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 3

Art. 3. - ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE E DI INFORMAZIONE Per realizzare i compiti di cui all'art. 2, punto 1, l'istituto: 1) raccoglie, conserva, utilizza e rende accessibili, con criteri per quanto possibile concordati con gli altri istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, materiale bibliografico, emerografico, risultati di studi e ricerche e di attivita' di sperimentazione e aggiornamento, documenti ed ogni altro materiale pedagogico-didattico, anche audiovisivo sia italiano che straniero; (l'acquisizione di dati potra' essere effettuata anche mediante collegamenti con sistemi informativi compiuterizzati); 2) trasmettere agli altri istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, alla biblioteca di documentazione pedagogica o al Centro europeo dell'educazione il materiale di rilievo risultato dalla propria attivita'; 3) facilita la consultazione e lo scambio della documentazione e del materiale pedagogico-didattico; 4) pubblica periodicamente un bollettino ad ampia divulgazione che dia notizie sull'attivita' dell'istituto e sul materiale acquisito dai relativi servizi.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 4

Art. 4 - ATTIVITA' DI RICERCA E DI STUDIO Per realizzare le finalita' di cui all'art. 2, punto 2, l'istituto:1) elabora studi e ricerche in materia educativa sia di carattere generale con riferimento alle situazioni e alle esigenze presenti sul territorio, sia finalizzati a progetti specifici di sperimentazione e di aggiornamento; 2) diffonde i risultati della propria attivita' agli altri istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, al Centro europeo dell'educazione e alla biblioteca di documentazione pedagogica e li mette a disposizione di scuole, enti e insegnati; 3) pubblica gli studi e le ricerche di maggiore rilievo; 4) tramite la conferenza dei presidenti, di cui all'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31~art15), n. 419, propone iniziative di ricerca a livello interregionale e nazionale.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 5

Art. 5 - SPERIMENTAZIONE Per realizzare le finalita' di cui ai punti 3, 5 e 6 dell'art. 2, l'istituto: 1) assicura la collaborazione alle sperimentazioni in atto su richiesta delle singole scuole, gruppi di scuole o distretti che le hanno promosse; 2) promuove propri progetti di sperimentazione didattica, previe intese con le scuole interessate e con i distretti scolastici, in linea preferenziale, e ne valuta i risultati; 3) propone al Ministero programmi regionali di sperimentazione; 4) assicura la propria assistenza tecnica e scientifica alle attivita' di sperimentazione promosse dagli organismi scolastici previsti dall'[art. 3 del decreto del presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31~art3), n. 419 e, a richiesta degli stessi, ne coordina la progettazione e l'attuazione; 5) esprime al Ministero della pubblica istruzione parere tecnico sui progetti di sperimentazione; 6) diffonde il materiale riguardante la sperimentazione.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 6

Art. 6 - ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO Con riferimento ai punti 4 e 5 dell'art. 2, l'istituto: 1) organizza ed attua, sia a livello regionale regionale che a livello distrettuale e di scuole, previa accordo con gli organi interessati, iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 2) promuove le iniziative di aggiornamento programmate a livello distrettuale e collabora alla loro organizzazione; 3) assicura l'assistenza tecnico-scientifica alle attivita' di aggiornamento sia in fase di progettazione che in fase di attuazione; 4) tramite la conferenza dei presidenti formula proposte di aggiornamento a livello interregionale e nazionale.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 7

Art. 7 - ATTREZZATURE E ARTICOLAZIONE PERIFERICA L'istituto, per l'assolvimento dei propri compiti e nei limiti delle disponibilita' di bilancio, organizza propri laboratori di ricerche. L'istituto puo' inoltre avvalersi dei locali e delle attrezzature e dotazioni didattiche che le Universita' e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettano a disposizione, su richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze didattiche e di servizio.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 8

Art. 8 - LE SEZIONI L'istituto, ai sensi dell'[art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31.5.1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art10), si articola in cinque sezioni: per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica, e per le attivita' di educazione permanente. E' compito di ogni sezione mantenersi in stretto contatto con gli istituti educativi di propria competenza allo scopo di progettare, organizzare ed attuare le attivita' di cui all'art. 2.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 9

Art. 9 - I SERVIZI Con riferimento alle proprie attivita' i servizi si articolano in: 1) servizio di documentazione e informazione; 2) servizio di metodi e tecniche della ricerca sperimentale; 3) servizio di organizzazione di attivita' di aggiornamento.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 10

Art. 10 - RESPONSABILI DELLE SEZONI E DEI SERVIZI I responsabili delle sezioni e dei servizi sono nominati dal presidente su designazione del consiglio direttivo secondo le norme di cui al successivo art. 14, punto 2. La designazione va effettuata a maggioranza assoluta del consiglio direttivo, con il consenso degli interessati, sulla base della valutazione dei loro titoli culturali e professionali, tenendo in particolare conto la rispondenza di tali titoli ai livelli di responsabilita' e ai compiti propri delle sezioni e dei servizi ai quali gli interessati devono essere preposti. Salvo revoca dell'incarico, da disporre con provvedimento del presidente su proposta motivata e vincolante del consiglio direttivo, i responsabili suddetti cessano dall'incarico alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che li ha designati; I responsabili delle sezioni e dei servizi, su richiesta del presidente e con la partecipazione del segratario, si riuniscono periodicamente per uno scambio sistematico di informazioni sulle attivita' dei settori di competenza e per l'esame dei problemi comuni. I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al con siglio direttivo sull'andamento delle attivita' di rispettiva competenza. Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi o sezioni o piu' servizi o sezioni possono essere costituiti temporaneamente - con compiti di studio e di consulenza tecnica sui progetti di ricerca o di sperimentazione, o sui programmi sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo, docente dalla scuola, anche universitario, comandato presso l'istituto ai sensi dell'art. 16, 2o comma del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419. Puo' essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, punultimo e ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 11

Art. 11 - ORGANI DELL'ISTITUTO Sono organi istituzionali dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la regione Marche: Il presidente. Il consiglio direttivo. Il collegio dei revisori dei conti.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 12

Art. 12 - PRESIDENTE Il presidente e' eletto dal consiglio direttivo a maggioranza assota tra i membri scelti dal Ministero della pubblica istruzione. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto; sovrintende alle sue attivita', convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento, e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'istituto previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attivita' previste al punto 15 del seguente articolo 14 (compiti del consiglio direttivo). Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo articolo 42. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito del vice presidente qualora eletto dal consiglio direttivo. Il presidente, per l'espletamento delle sue funzioni puo' avvalersi della collaborazione di un ufficio di presidenza quale organo ausiliario che sara' composto dal vice presidente e da due consiglieri designati con le modalita' che saranno previste dal regolamento interno. A tale organo ausiliario potranno essere conferite funzioni aventi rilevanza esterna e dai suoi componenti non aspetta alcuna specifica indennita'.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 13

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo dell'istituto e' composto da 15 membri dei quali: - cinque rappresentanti del personaledirettivo o docente eletti, al di fuori del proprio ambito, dai rappresentanti delle cor rispondenti categorie facenti parte dei consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale; - tre rappresentanti designati dall'Ente regione, di cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale; - tre scelti dal Ministero della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, al di fuori dei propri membri; - quattro scelti dal Ministero della pubblica istruzione su otto nominativi della prima sezione del Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare una adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione. Alle sedute del consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario dell'istituto.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 14

Art. 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo attua i seguenti compiti: 1) elegge il presidente tra i consiglieri di nomina ministeriale, puo' eleggere un vice presidente ed i componenti dell'ufficio di presidenza tra tutti i suoi membri; 2) designa tra i propri membri i responsabili dei servizi e, anche al di fuori membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'ente, i responsabili delle sezioni; 3) delibera il proprio statuto e le eventuali modifiche, nonche' il regolamento interno in cui sono previsti gli eventuali organi ausiliari e di supporto e ne disciplina le specifiche competenze. A tali organi ausiliari e di supporto non potranno essere conferite funzioni aventi rilevanza esterna ed ai loro membri non spetta alcuna indennita' specifica. ) delibera annualmente, nei termini delle disposizioni in vigore, il bilancio preventivo, le variazioni relative al bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 5) delibera annualmente il programma delle attivita' con l'indicazione delle relative spese; 6) delibera sui singoli progetti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento e ne esamina i risultati valutandone la rispondenza agli obiettivi prefissi; 7) autorizza il presidente a stare in giudizio, a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; 8) delibera in ordine al fabbisogno di personale docente, amministrativo e contabile da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo dei relativi provvedimenti di comando nonche' alle proposte da formulare al Ministero sulle procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; 9) esprime al Ministero della pubblica istruzione i pareri tecnici di cui all'art. 5, punto 5; 10) richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui collaborazione intende avvalersi; 11) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili; 12) designa di volta in volta il consigliere che partecipa alle riunioni della conferenza dei presidenti; 13) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 14) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; 15) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto di materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e periodici; 16) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; 17) designa l'istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; 18) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui e obbligazioni; 19) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti 4, 11, 13, 14, 18 le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; le modifiche al presente statuto, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del tesoro e con il Ministero per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche-art. 15

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