DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1987, n. 606

Type DPR
Publication 1987-06-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 4/09/1988

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Calabria; Udito il parere n. 719/87 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 11o aprile 1987; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Calabria annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

GORIA, Ministro del tesoro

PALADIN, Ministro per la funzione pubblica Visto il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1988

Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 23

Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 1

ALLEGATO STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELLA CALABRIA (Approvato dal consiglio direttivo nella seduta del 28 ottobre 1986) Art. 1 - Istituzione L'Istituto di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi della Calabria istituito a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974, numero 419, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto ha sede in Catanzaro.

Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 2

Art. 2 - Finalita' L'Istituto opera, nel rispetto delle peculiarita' della realta' regionale, per una elevata qualificazione delle istituzioni e dei servizi educativi come strumento di promozione culturale e in collegamento alle esigenze di riequilibrio del territorio e di effettivo esercizio del diritto allo studio.

Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 3

Art. 3 - Compiti Per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo, a norma del [decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31), numero 419, l'Istituto: 1 - raccoglie, elabora e diffonde la documentazione pedagogico-didattica; 2 - conduce studi e ricerche in campo educativo; 3 - promuove e assiste l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4 - organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5 - fornisce consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collabora all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale; 6 - promuove e realizza tutte le iniziative idonee a favorire un migliore conseguimento degli obiettivi istituzionali di cui ai punti precedenti.

Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 4

Art. 4 - Studi e ricerche L'Istituto: - effettua la ricognizione della situazione scolastica regionale con particolare riferimento alle attivita' educative e alle attrezzature esistenti; - promuove studi e ricerche nel campo delle scienze dell'educazione con particolare riguardo alle situazioni socio-ambientali e alle esigenze pedagogico-didattiche; - cura la pubblicazione e la diffusione degli studi e delle ricerche di maggior rilievo; - promuove rapporti con le Universita', con il Centro europeo dell'educazione, con la Biblioteca nazionale di documentazione pedagogica e con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi delle altre regioni curando lo scambio delle relative esperienze; - cura la raccolta e l'archiviazione di tutto il materiale (libri, riviste, audiovisivi, ecc.) che interessi l'attivita' pedagogico-didattica.

Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 5

Art. 5 - Sperimentazione L'Istituto in particolare: - promuove l'elaborazione e l'attuazione di progetti di sperimentazione didattica nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti nella regione; - assicura consulenza ed assistenza tecnico-scientifica che venga richiesta in merito alle iniziative di sperimentazione sul piano delle innovazioni degli ordinamenti e delle strutture scolastiche e di quelle metodologico-didattiche che si attuano nel territorio della regione; - esprime parere tecnico sui programmi di sperimentazione di cui all'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31~art3), numero 419; - esprime al Ministero della pubblica istruzione parere circa il riconoscimento di scuole sperimentali richieste da plessi, circoli o istituti che, per almeno un quinquennio, abbiano attuato programmi di sperimentazione nell'ambito delle ipotesi previste al riguardo dell'[articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31~art3), numero 419; - attua indagini conoscitive sulle iniziative di sperimentazione allo scopo di valutarne la concreta validita' scientifica nell'ambito delle finalita' e delle competenze di cui al precedente articolo 4.

Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 6

Art. 6 - Aggiornamento L'Istituto organizza ed attua iniziative di aggiornamento del personale direttivo e docente della scuola. L'Istituto inoltre: - fornisce consulenza e assistenza tecnico-scientifica alle attivita' di aggiornamento organizzate nella regione; - assume iniziative e fornisce strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento - esprime parere tecnico sui programmi di aggiornamento e su ogni altro aspetto attinente alle attivita' di aggiornamento di cui all'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31~art7), numero 419; - promuove attivita' di formazione di esperti della ricerca educativa, dell'aggiornamento e della sperimentazione; - attua indagini conoscitive sulle iniziative di aggiornamento allo scopo di valutarne la concreta validita' scientifica nell'ambito delle finalita' e delle competenze di cui all'articolo 4.

Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 7

Art. 7 Per tutte le attivita' previste dai precedenti articoli l'Istituto, mediante stipula di contratti o convenzioni si avvale: - di attrezzature e di competenze presenti nella Scuola, nella Universita', in Enti o Istituzioni; - della collaborazione di esperti, universitari e non, della stessa Regione o di altre; - del contributo dell'Ente Regione, degli Enti locali territoriali, delle strutture regionali dell'Ente radiotelevisivo di stato e di altre Istituzioni. La sopra indicata collaborazione di istituti universitari ed esperti puo' essere richiesta ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 9 ultimo comma e dell'articolo 16, penultimo ed ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31), numero 419.

Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 8

Art. 8 - Organi Sono organi dell'Istituto: - il consiglio direttivo; - il presidente; - il collegio dei revisori dei conti.

Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 9

Art. 9 - Il consiglio direttivo Il consiglio direttivo e' composto a norma dell'[articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31~art11), numero 419. Il consiglio direttivo: 1 - elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione, nonche' il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'[articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31~art15), numero 419; puo' eleggere un vice presidente. 2 - delibera il regolamento interno dell'Istituto; 3 - designa, tra i propri membri, i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'Ente, i responsabile delle sezioni. 4 - delibera il programma annuale delle attivita' con l'indicazione delle relative spese; 5 - coordina le attivita' delle sezioni e dei servizi al fine di un loro armonico e coerente funzionamento; 6 - delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo; 7 - autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; 8 - formula proposte al Ministero della pubblica istruzione circa il fabbisogno del personale da assegnare all'Istituto ed esprime pareri circa i requisiti e le modalita' di assunzione del medesimo e il rinnovo del relativo provvedimento di comando; 9 - puo' proporre con deliberazione per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione dei propri componenti che siano stati ingiustificatamente assenti per tre volte consecutive; 10 - delibera le modifiche al presente statuto; 11 - richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui opera intende avvalersi; 12 - delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 13 - delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; 14 - stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; 15 - determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; 16 - delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni; 17 - autorizza il presidente a conseguire legati ad accettare eredita' o donazioni e ad acquistare immobili; 18 - adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto. Le delibere del consiglio diretttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione e cioe': - delibera di approvazione del bilancio di previsione, delle variazioni e del conto consuntivo; - autorizzazione al presidente a ricevere lasciti, donazioni e ad acquistare immobili; - radiazione dei crediti; - eliminazione dagli inventari di oggetti divenuti inservibili; - investimento di capitali, alienazione di beni immobili, assunzione di mutui ed obbligazioni; La delibera relativa alle modifiche del presente statuto e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica udito il parere del Consiglio di Stato. Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria, almeno ogni bimestre su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno cinque giorni ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 10. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse. Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il consiglio direttivo e' presieduto dal presidente o dal vicepresidente, in caso di impedimento di entrambi, dal consigliere piu' anziano tra i presenti.

Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 10

Art. 10 - Presidente Il Presidente e' eletto dal consiglio direttivo tra i membri nominati dal Ministro della pubblica istruzione, in prima votazione a maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda, a maggioranza relativa dei votanti. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto; sovrintende alle sue attivita' convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre 30 giorni dall'adozione del provvedimento stesso. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attivita' previste al punto 14 del precedente articolo 9. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni del bilancio. Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo articolo 21. Il Presidente, in accordo con il Consiglio direttivo, puo' autorizzare la presenza temporanea di personale degli uffici, chiamato ad esporre, in sede predeliberante, gli opportuni chiarimenti in ordine a specifici problemi tecnici in discussione. In caso di assenza o di impedimento il presidente e' sostituito dal vice-presidente il quale e' eletto dal consiglio direttivo fra i suoi membri con le stesse modalita' di votazione di cui al 1o comma del presente articolo.

Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 11

Art. 11 - Il collegio dei revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da un rappresentante del Ministero del tesoro che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'Ente Regione Calabria. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro man dato puo' essere rinnovato. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili. I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati, senza diritto al voto.

Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 12

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