DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1987, n. 607
Entrata in vigore del decreto: 4/09/1988
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477 Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e, in particolare, l'art.21 Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Toscana; Udito il parere n. 1520/87 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 15 luglio 1987. Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Toscana annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.
COSSIGA
GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
AMATO, Ministro del tesoro
SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli:VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 24
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 1
STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELLA TOSCANA Articolo 1 - Istituzione e finalita' E' istituito, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974 numero 419, l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.) della Toscana. Esso ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. E' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto ha sede in Firenze. L'Istituto persegue le finalita' indicate dall'articolo 9 (titolo III) del decreto del Presidente della Repubblica numero 419 citato. Nel quadro di queste finalita' esso si pone come servizio che promuove attivita' di ricerca, documentazione, sperimentazione e aggiornamento - assunte nella loro organica reciprocita' - e contribuisce al miglioramento del sistema scolastico - educativo della regione. Esso tende particolarmente ai seguenti obiettivi. a) raccolta, elaborazione, diffusione di documentazione sulla situazione b) promozione di attivita' di ricerca finalizzata ad una approfondita conoscenza della realta' scolastica; c) promozione ed assistenza per l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione; realizzazione di sperimentazioni significative per la realta' scolastica ed educativa della regione; d) consulenza tecnica sui progetti, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente, direttamente o previo accordo con i consigli del circoli o degli istituti interessati. Per l'attuazione di questi compiti l'Istituo si avvale in via prioritaria della collaborazione di cattedre e di istituti universitari della Toscana e di altre regioni. Per il materiale bibliografico e la documentazione pedagogica di carattere generale, l'istituto, si avvale della Biblioteca di documentazione pedagogica con sede a Firenze, di cui all'articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica numero 419. L'Istituto rende nota la sua attivita' mediante un apposito organo di informazione. L'Istituto intende particolarmente sostenere, sia per le collaborazioni di cui sara' richiesto sia per le iniziative dirette che intraprendera, i processi (valorizzazione della funzione docente, partecipazione sociale, organi collegiali, sperimentazione, ecc.) avviati dalla legge 477 del 1973 e dai conseguenti decreti delegati numeri 416, 417, 419 del 1974. L'Istituto, altresi', assume inizitive e fornisce strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento. Le attivita' su indicate saranno adottate e realizzate nell'ambito dell'autonomia decisionale dell'Istituto.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 2
Articolo 2 - Organi statutari Gli organi statutari sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica numero 419 del 1974 e cioe': - consiglio direttivo; - presidente; - collegio dei revisori dei conti.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 3
Articolo 3 - Il consiglio direttivo. Il consiglio direttivo e' composto da 15 membri scelti e nominati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica numerno 419 del 1974. I componenti il consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Ai sensi dell'articolo 11 citato il consiglio direttivo: a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministero della pubblica istruzione; b) puo' eleggere un vice presidente; c) delibera annualmente il programma di attivita' con l'indicazione delle relative spese; d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; e) nel quadro della programmazione prevista al precedente punto d, autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con universita' e con enti, con istituzioni ed esperti come previsto dal successivo articolo 12; f) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; h) delibera l'ordinamento interno e le modifiche al presente statuto i) richiede al Ministero della pubblica istruzione, gli ispettori tecnci della cui opera intende avvalersi; l) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministeero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; m) designa il delegato per la conferenza dei presidenti, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 419 del 1974; n) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto, inteso nella sua organizzazione interna e nei rapporti previsti dai suoi compiti istituzionali; o) designa tra i propri membri i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri ma comunque tra il personale comandato presso l'ente, i responsabili istituzionali; p) i consiglieri che non partecipano senza valida giustificazione alle riunioni del consiglio direttivo per 3 sedute oridinarie o straordinarie consecutive possono essere proposti con deliberazione del consiglio direttivo per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione, salvo che il consiglio stesso non ritenga di mante nerli in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori; q) delibera sulle strutture ausiliari e di supporto; r) delibera l'eliminazione degli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; s) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere per l'acquisto di materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; t) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; u) designa l'istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; v) delibera circa l'alimentazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui e obbligazioni; w) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto; x) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili. Il consiglio si riunisce, in via ordinaria, ogni bimestre su convocazione del presidente, mediante preavviso di almento cinque giorni, ed in via straodinaria, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti, ovvero quando adottati d'urgenza dal presidente stesso. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive tranne quelle previste ai punti d), f), h), i) e p) le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera h), per quanto riguarda le modifiche al presente statuto, e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro della funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedono maggioranze diverse. Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Alle riunioni del consiglio direttvo partecipa, senza diritto di voto il segretario, che cura il verbale delle riunioni stesse. Possono partecipare alla riunione del consiglio i revisori dei conti, senza diritto di voto.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 4
Articolo 4 - Il presidente Il presidente e' eletto dal consiglio direttvo tra i membri nominati dal Ministero della pubblica istruzione. Nelle prime due votazioni e' prescritta la maggioranza degli aventi diritto al voto. Nella successiva votazione e' sufficiente la maggiornaza dei votanti. Il presidente rimane in carica per la durata del consiglio direttivo ed e' rieleggibile. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto: sovrintende alle sue attivita'; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre 30 giorni dall'adozione del provvedimento stesso. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attivita' previste alla lettera s) del precedente articolo 3. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo articolo 29. Al presidente fa capo la responsabilita' delle pubblicazioni periodiche dell'Istituto e di quelle autorizzate dal consiglio direttivo in conformita' alle funzioni dell'Istituto stesso. Nel caso che il presidente non possa partecipare alla riunione del consiglio direttivo, la riunione e' presieduta dal vice presidente o in sua assenza dal consigliere piu' anziano.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 5
Articolo 5 - Collegio dei revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'Ente Regione. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministero della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 6
Articolo 6 - Il segretario - assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attivita' dell'Istituto; - sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e le direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attivita' amministrativo-contabile dell'Istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali; - predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; - firma, secondo le norme di cui al successivo articolo 29 gli ordini di incasso e i titoli di spesa; - partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostitutito per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 7
Articolo 7 - Responsabili delle sezioni e dei servizi Il consiglio direttivo designa tra i propri membri i responsabili dei servizi anche al di fuori dei propri membri ma comunque tra il personale comandato presso l'Istituto, i responsabili delle sezioni, secondo il disposto normativo dell'articolo 11, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 419 e la disposizione contenuta nell'articolo 3 lettera o), del presente statuto. La designazione e' valida se effettuata dalla maggioranza assoluta del consiglio direttivo. Per motivate ragioni di funzionalita' delle sezioni e dei servizi comuni il consiglio direttivo puo' deliberare la revoca della nomina. I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attivita' di rispettiva competenza. Per l'esame dei problemi che interessano i singoli servizi o sezioni o piu' servizi o sezioni, possono essere costituiti temporaneamente - con compiti di studio e di consulenza tecnica sui progetti di ricerca o di sperimentazione, o sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo, docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'Istituto ai sensi dell'articolo 16, 2o comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1974, numero 419. Puo' essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 9, ultimo comma, e dell'articolo 16, penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, numero 419.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 8
Articolo 8 - Requisiti del personale dell'Istituto Il personale dell'Istituto di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica numero 419 del 1974, dovra' possedere le competenze atte al perseguimento degli obiettivi dell'Istituto, definiti dall'articolo numero 1. A questo principio si ispireranno i bandi di concorso per titoli, di cui al terzo capoverso dell'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 419. Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sara' disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'articolo 16, penultimo ed ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 419.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 9
Articolo 9 - Articolazione interna dell'Istituto Per conseguire le finalita' indicate dal titolo I del presente statuto l'Istituto si avvale delle proprie strutture, delle quali fanno parte integrante le (sezioni) e i (servizi) di cui all'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 419 e delle correlative attrezzature. L'Istituto intende unite in un organico rapporto di reciprocita' le (sezioni) e i (servizi comuni) previsti dall'articolo 10 prima citato, in modo tale da poter assicurare contemporaneamente, in ogni area, la proprieta' della metodologia scientifica (richiesta dalla ricerca, dalla sperimentazione, dalla documentazione, dall'aggiornamento degli insegnanti) e, nella specificita' delle singole aree, la peculiarita' delle competenze e dei servizi necessari.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 10
Articolo 10 - Modalita' operative Per la realizzazione delle proprie finalita', l'Istituto si avvale: a) delle 'sezioni' e dei 'servizi comuni', nel senso indicato dall'articolo 9; b) della collaborazione con cattedre e istituti universitari con altre istituzioni scientifiche ed educative, e con Enti pubblici (vedi articoli 7 e 8; c) della collaborazione con i distretti scolastici, i consigli di istituto e di circolo, e agli altri organi collegiali previsti dai citati e decreti delegati; d) della collaborazione con istituti scolastici pubblici, che vengono assunti come ambienti di ricerca, di sperimentazione, di documentazione e di aggiornamento degli insegnanti, nel quadro delle iniziative programmate dall'Istituto; e) dell'opera degli ispettori tecnici, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica numero 419 (ultimo capoverso). Le collaborazioni di cui al punto b) saranno definite da apposite convenzioni, tenendo conto di quanto affermato ai capoversi 4, 5, 6, dell'articolo 1 e degli articoli 7 e 8 del presente statuto.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 11
Articolo 11 - Finanziamenti e gestione amministrativa L'Istituto provvede alla propria attivita' con i finanziamenti indicati all'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica numenro 419. L'Istituto e' dotato di autonomia amministrativa.
Statuto dell''istituto regionale di rocerca della Toscana-art. 12
Articolo 12 - Gestione finanziaria Bilancio di previsione Il bilancio di previsione e' di competenza esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.
Statuto dell''istituto regionale di rocerca della Toscana-art. 13
Articolo 13 - Adempimenti Entro il 15 novembre di ogni anno l'Ufficio di Ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al consiglio direttivo. Entro il 30 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del Collegio dei revisori dei conti ed a una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, non oltre il 15 dicembre.
Statuto dell''istituto regionale di rocerca della Toscana-art. 14
Articolo 14 - Esercizio provvisorio Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'Istituto e' autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di un dodicesimo per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente. Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.
Statuto dell''istituto regionale di rocerca della Toscana-art. 15
Articolo 15 - Struttura di bilancio Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli: a) entrate e spese correnti (o di funzionamento); b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento); c) entrate e spese per partite di giro. Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 16
Articolo 16 - Entrate e spese correnti Le entrate correnti comprendono: a) le rendite patrimoniali; b) i finanziamenti dello Stato; c) i contributi di altri enti o privati; d) i preventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti e istituzioni; e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate; f) altre entrate eventuali. Le spese correnti comprendono: a) gli oneri e le spese patrimoniali; b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 17
Articolo 17 - Entrate e spese in conto capitale Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per le spese di investimento. Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonche' per l'impianto di biblioteche.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 18
Articolo 18 - Partite di giro Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che percio' costituiscono, nello stesso tempo, un debi to ed un credito per l'Istituto.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 19
Articolo 19 - Avanzo o disavanzo di amministrazione Nel bilancio di previsione, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si rifesce. Al bilancio e' allegata una tabella dimostrtiva del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante della suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di maggiore acceramento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 20
Articolo 20 - Fondo di riserva Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potra' superare il tre per cento del totale nelle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessita' che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 21
Articolo 21 - Variazioni di bilancio Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibila', nonche' in conseguenza di maggiori entrate accertate. Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla data delle delibere stesse, per l'approvazione.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 22
Articolo 22 - Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio Nessuna spesa puo' essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento. I componenti del consiglio direttivo rispondono personalemente per le delibere di impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 23
Articolo 23 - Residui Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalemente impegnate e non pagate costitutiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza. Non e' consentito iscrivere fra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 24
Articolo 24 - Acquisti Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compreso l'importo sul valore aggiunto) ed i capitoli di imputazione della spesa. Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti: a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate; b) la relazione del presidente dell'ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualita' e delle destinazioni e delle attrezzature gia' esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilita' di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative. E' escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almento tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta. Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui alla lettera s) dell'articolo 3 e al 6o capoverso dell'articolo 4.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 25
Articolo 25 - Istituto cassiere Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo Istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'ente delle condizioni piu' favorevoli. Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si puo' avvalere dei conti correnti postali nonche' di istituzioni all'uopo convenzionati. Le somme versate sudetti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferiti alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 26
Articolo 26 - Ordini di incasso Tutte le entrate sono versate direttamente all'Istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente. L'Istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascera' quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sara' consegnato dall'ente.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 27
Articolo 27 - Ordini di pagamento Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 28
Articolo 28 - Indicazioni sulle reversali e sui mandati. Le reversali e i mandati debbono indicare: a) l'esercizio al quale si riferiscono; b) il numero d'ordine progressivo; c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui; d) il nome ed il cognome del debitore o del creditoree) la causale dell'incasso o del pagamento; f) la somma da incassare o da pagare; g) la data di emissione; h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazione della spesa.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 29
Articolo 29 - Emissione delle reversali e dei mandati Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copie. L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta con ordine strettamente cronologico e su di essi devono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segratario e di un componente del consiglio direttivo designato dal consiglio stesso. Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento. Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'Istituto cassiere. Le reversali e i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 30
Articolo 30 - Mandati estinti ed estratto conto L'istituto cassiere rimettera' mensilmente all'ente i mandati estinti e almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sara' inserito nella convensione del servizio di cassa.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 31
Articolo 31 - Reversali e mandati inestinti Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'ente che li ha emessi. Esso li annulla e riemette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 32
Articolo 32 - Vincoli per le reversali ed i mandati. Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti piu' capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 33
Articolo 33 - Spese minute Alle minute spese si provvede con fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria dal consiglio direttivo. L'anticipazione del suddetto fondo e' disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro. Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il predetto responsabile presentera' le note documentate delle spese fatte, le quali raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sara' fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel qual giorno il predetto responsabile dovra' versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 34
Articolo 34 - Responsabilita' Gli originali delle reversali o dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l'ufficio di ragioneria. Le responsabilita' della gestione dei fondi amministrati e' imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 35
Articolo 35 - Registri contabili I registri contabili obbligatori sono: a) il giornale di cassa; b) il registro partitario delle entrate; c) il registro partitario delle spese; d) il libro degli inventari. Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali - distintamente per competenze e residui - nel giorno in cui sono emessi. Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 36
Articolo 36 - Correzioni dei registri contabili Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzini debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio di ragioneria.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 37
Articolo 37 - Conto consuntivo Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario della situazione patrimoniale e del conto economico. Entro il mese d febbraio di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo. Entro il quindici marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato non oltre il trentuno marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 38
Articolo 38 - Rendiconto finanziario Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 39
Articolo 39 - Situazione patrimoniale La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresi' in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuizione del patrimonio netto iniziato per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 40
Articolo 40 - Conto economico Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 41
Articolo 41 - Situazione amministrativa Al conto consuntivo e' ammessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare: a. la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio; 2. il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; 3. l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 42
Articolo 42 - Norme di rinvio Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Visto, Il Ministro della pubbilica istruzione GALLONI
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