DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1987, n. 607

Type DPR
Publication 1987-12-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 4/09/1988

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477 Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e, in particolare, l'art.21 Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Toscana; Udito il parere n. 1520/87 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 15 luglio 1987. Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Toscana annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

COSSIGA

GALLONI, Ministro della pubblica istruzione

AMATO, Ministro del tesoro

SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli:VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1988

Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 24

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 1

STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELLA TOSCANA Articolo 1 - Istituzione e finalita' E' istituito, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974 numero 419, l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.) della Toscana. Esso ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. E' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto ha sede in Firenze. L'Istituto persegue le finalita' indicate dall'articolo 9 (titolo III) del decreto del Presidente della Repubblica numero 419 citato. Nel quadro di queste finalita' esso si pone come servizio che promuove attivita' di ricerca, documentazione, sperimentazione e aggiornamento - assunte nella loro organica reciprocita' - e contribuisce al miglioramento del sistema scolastico - educativo della regione. Esso tende particolarmente ai seguenti obiettivi. a) raccolta, elaborazione, diffusione di documentazione sulla situazione b) promozione di attivita' di ricerca finalizzata ad una approfondita conoscenza della realta' scolastica; c) promozione ed assistenza per l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione; realizzazione di sperimentazioni significative per la realta' scolastica ed educativa della regione; d) consulenza tecnica sui progetti, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente, direttamente o previo accordo con i consigli del circoli o degli istituti interessati. Per l'attuazione di questi compiti l'Istituo si avvale in via prioritaria della collaborazione di cattedre e di istituti universitari della Toscana e di altre regioni. Per il materiale bibliografico e la documentazione pedagogica di carattere generale, l'istituto, si avvale della Biblioteca di documentazione pedagogica con sede a Firenze, di cui all'articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica numero 419. L'Istituto rende nota la sua attivita' mediante un apposito organo di informazione. L'Istituto intende particolarmente sostenere, sia per le collaborazioni di cui sara' richiesto sia per le iniziative dirette che intraprendera, i processi (valorizzazione della funzione docente, partecipazione sociale, organi collegiali, sperimentazione, ecc.) avviati dalla legge 477 del 1973 e dai conseguenti decreti delegati numeri 416, 417, 419 del 1974. L'Istituto, altresi', assume inizitive e fornisce strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento. Le attivita' su indicate saranno adottate e realizzate nell'ambito dell'autonomia decisionale dell'Istituto.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 2

Articolo 2 - Organi statutari Gli organi statutari sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica numero 419 del 1974 e cioe': - consiglio direttivo; - presidente; - collegio dei revisori dei conti.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 3

Articolo 3 - Il consiglio direttivo. Il consiglio direttivo e' composto da 15 membri scelti e nominati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica numerno 419 del 1974. I componenti il consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Ai sensi dell'articolo 11 citato il consiglio direttivo: a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministero della pubblica istruzione; b) puo' eleggere un vice presidente; c) delibera annualmente il programma di attivita' con l'indicazione delle relative spese; d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; e) nel quadro della programmazione prevista al precedente punto d, autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con universita' e con enti, con istituzioni ed esperti come previsto dal successivo articolo 12; f) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; h) delibera l'ordinamento interno e le modifiche al presente statuto i) richiede al Ministero della pubblica istruzione, gli ispettori tecnci della cui opera intende avvalersi; l) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministeero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; m) designa il delegato per la conferenza dei presidenti, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 419 del 1974; n) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto, inteso nella sua organizzazione interna e nei rapporti previsti dai suoi compiti istituzionali; o) designa tra i propri membri i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri ma comunque tra il personale comandato presso l'ente, i responsabili istituzionali; p) i consiglieri che non partecipano senza valida giustificazione alle riunioni del consiglio direttivo per 3 sedute oridinarie o straordinarie consecutive possono essere proposti con deliberazione del consiglio direttivo per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione, salvo che il consiglio stesso non ritenga di mante nerli in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori; q) delibera sulle strutture ausiliari e di supporto; r) delibera l'eliminazione degli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; s) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere per l'acquisto di materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; t) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; u) designa l'istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; v) delibera circa l'alimentazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui e obbligazioni; w) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto; x) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili. Il consiglio si riunisce, in via ordinaria, ogni bimestre su convocazione del presidente, mediante preavviso di almento cinque giorni, ed in via straodinaria, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti, ovvero quando adottati d'urgenza dal presidente stesso. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive tranne quelle previste ai punti d), f), h), i) e p) le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera h), per quanto riguarda le modifiche al presente statuto, e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro della funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedono maggioranze diverse. Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Alle riunioni del consiglio direttvo partecipa, senza diritto di voto il segretario, che cura il verbale delle riunioni stesse. Possono partecipare alla riunione del consiglio i revisori dei conti, senza diritto di voto.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 4

Articolo 4 - Il presidente Il presidente e' eletto dal consiglio direttvo tra i membri nominati dal Ministero della pubblica istruzione. Nelle prime due votazioni e' prescritta la maggioranza degli aventi diritto al voto. Nella successiva votazione e' sufficiente la maggiornaza dei votanti. Il presidente rimane in carica per la durata del consiglio direttivo ed e' rieleggibile. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto: sovrintende alle sue attivita'; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre 30 giorni dall'adozione del provvedimento stesso. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attivita' previste alla lettera s) del precedente articolo 3. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo articolo 29. Al presidente fa capo la responsabilita' delle pubblicazioni periodiche dell'Istituto e di quelle autorizzate dal consiglio direttivo in conformita' alle funzioni dell'Istituto stesso. Nel caso che il presidente non possa partecipare alla riunione del consiglio direttivo, la riunione e' presieduta dal vice presidente o in sua assenza dal consigliere piu' anziano.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 5

Articolo 5 - Collegio dei revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'Ente Regione. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministero della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 6

Articolo 6 - Il segretario - assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attivita' dell'Istituto; - sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e le direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attivita' amministrativo-contabile dell'Istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali; - predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; - firma, secondo le norme di cui al successivo articolo 29 gli ordini di incasso e i titoli di spesa; - partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostitutito per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 7

Articolo 7 - Responsabili delle sezioni e dei servizi Il consiglio direttivo designa tra i propri membri i responsabili dei servizi anche al di fuori dei propri membri ma comunque tra il personale comandato presso l'Istituto, i responsabili delle sezioni, secondo il disposto normativo dell'articolo 11, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 419 e la disposizione contenuta nell'articolo 3 lettera o), del presente statuto. La designazione e' valida se effettuata dalla maggioranza assoluta del consiglio direttivo. Per motivate ragioni di funzionalita' delle sezioni e dei servizi comuni il consiglio direttivo puo' deliberare la revoca della nomina. I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attivita' di rispettiva competenza. Per l'esame dei problemi che interessano i singoli servizi o sezioni o piu' servizi o sezioni, possono essere costituiti temporaneamente - con compiti di studio e di consulenza tecnica sui progetti di ricerca o di sperimentazione, o sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo, docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'Istituto ai sensi dell'articolo 16, 2o comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1974, numero 419. Puo' essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 9, ultimo comma, e dell'articolo 16, penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, numero 419.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 8

Articolo 8 - Requisiti del personale dell'Istituto Il personale dell'Istituto di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica numero 419 del 1974, dovra' possedere le competenze atte al perseguimento degli obiettivi dell'Istituto, definiti dall'articolo numero 1. A questo principio si ispireranno i bandi di concorso per titoli, di cui al terzo capoverso dell'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 419. Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sara' disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'articolo 16, penultimo ed ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 419.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 9

Articolo 9 - Articolazione interna dell'Istituto Per conseguire le finalita' indicate dal titolo I del presente statuto l'Istituto si avvale delle proprie strutture, delle quali fanno parte integrante le (sezioni) e i (servizi) di cui all'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 419 e delle correlative attrezzature. L'Istituto intende unite in un organico rapporto di reciprocita' le (sezioni) e i (servizi comuni) previsti dall'articolo 10 prima citato, in modo tale da poter assicurare contemporaneamente, in ogni area, la proprieta' della metodologia scientifica (richiesta dalla ricerca, dalla sperimentazione, dalla documentazione, dall'aggiornamento degli insegnanti) e, nella specificita' delle singole aree, la peculiarita' delle competenze e dei servizi necessari.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 10

Articolo 10 - Modalita' operative Per la realizzazione delle proprie finalita', l'Istituto si avvale: a) delle 'sezioni' e dei 'servizi comuni', nel senso indicato dall'articolo 9; b) della collaborazione con cattedre e istituti universitari con altre istituzioni scientifiche ed educative, e con Enti pubblici (vedi articoli 7 e 8; c) della collaborazione con i distretti scolastici, i consigli di istituto e di circolo, e agli altri organi collegiali previsti dai citati e decreti delegati; d) della collaborazione con istituti scolastici pubblici, che vengono assunti come ambienti di ricerca, di sperimentazione, di documentazione e di aggiornamento degli insegnanti, nel quadro delle iniziative programmate dall'Istituto; e) dell'opera degli ispettori tecnici, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica numero 419 (ultimo capoverso). Le collaborazioni di cui al punto b) saranno definite da apposite convenzioni, tenendo conto di quanto affermato ai capoversi 4, 5, 6, dell'articolo 1 e degli articoli 7 e 8 del presente statuto.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana-art. 11

Articolo 11 - Finanziamenti e gestione amministrativa L'Istituto provvede alla propria attivita' con i finanziamenti indicati all'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica numenro 419. L'Istituto e' dotato di autonomia amministrativa.

Statuto dell''istituto regionale di rocerca della Toscana-art. 12

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