DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1987, n. 608

Type DPR
Publication 1987-12-04
Ultimo aggiornamento 1988-08-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 4/09/1988

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi dell'Abruzzo; Udito il parere n. 1609/87 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 29 luglio 1987; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: e' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi dell'Abruzzo annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

COSSIGA

GALLONI, Ministro della pubblica istruzione

AMATO, Ministro del tesoro

SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli:VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1988

Atti di Governo,registro n. 75, foglio n. 28

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 1

STATUTO DELL'ISTITUTO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELL'ABRUZZO (Approvato dal consiglio direttivo con deliberazione n. 8 del 26 gennaio 1987) ART. 1 - Denominazione, natura e sede. L'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per l'Abruzzo ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto ha sede in L'Aquila.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 2

ART. 2 - Compiti L'Istituto svolge attivita' indirizzata a: 1 - raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 2 - condurre studi e ricerche in campo educativo; 3 - promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4 - organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5 - fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e suoi programmi, sui metodi e sui servi zi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale; 6 - assumere iniziative e fornire strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento; 7 - collaborare, a richiesta, con la Regione Abruzzo per il conseguimento dei fini indicati dagli [articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art47) ed a quelli previsti dalle leggi regionali sulla formazione professionale e sul diritto allo studio, in un quadro di educazione permanente. Per l'attuazione dei suddetti compiti l'istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre e istituti universitari abruzzesi o di altre regioni. Oltre a tali finalita' di carattere generale, l'istituto puo' svolgere specifiche attivita' connesse con le esigenze della Regione nel campo delle istituzioni culturali ed educative e puo' collaborare ad attivita' di ricerca a carattere nazionale ed internazionale.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 3

ART. 3 - Attrezzature L'Istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, nei limiti di disponibilita' di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca. L'Istituto puo', inoltre, avvalersi dei locali e delle atttrezzature e dotazioni didattiche che le u niversita' e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettano a disposizione, su richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze dell'attivita' didattica e di servizio.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 4

ART. 4 - Organi dell'Istituto. Sono organi dell'istituto: a) il consiglio direttivo; b) il presidente; c) il collegio dei revisori dei conti.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 5

ART. 5 - Consiglio direttivo. Il consiglio direttivo e' composto da 15 membri scelti e nominati ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419. I componenti il consiglio direttivo durano in carica 5 anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario dell'istituto e i revisori dei conti. Il presidente, in accordo con il consiglio direttivo, puo' autorizzare la presenza temporanea di personale degli uffici, chiamato ad esporre, in sede predeliberante, gli opportuni chiarimenti in ordine a specifici problemi tecnici in discussione.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 6

ART. 6 - Compiti del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo: a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione, nonche' il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419; b) puo' eleggere un vice presidente; c) designa tra i propri membri, i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'ente i responsabili delle sezioni; d) delibera annualmente il programma delle attivita' con l'indicazione delle relative spese; e) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; f) autorizza il presidente a stare in guidizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; g) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili; h) delibera le modifiche al presente statuto nonche' l'ordinamento interno. i) richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui opera intende avvalersi; l) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo e docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; m) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; n) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; o) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; p) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; q) designa l'istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; r) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni; s) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il fuzionamento dell'istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti e), g), m), n), r), le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, quella di cui alla lettera h), per quanto riguarda le modifiche al presente Statuto, e' approvata con decreto del Presidente della Republica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato. Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno cinque giorni ed in via straordinaria, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 7. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse. Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri non partecipano, senza giustificato motivo, a quattro sedute ordinarie consecutive, possono essere proposti con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro per la pubblica istruzione.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 7

ART. 7 - Il presidente Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto, sovrintende alle sue attivita', convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere, propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del Consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre 30 giorni dall'adozione del provvedimento stesso. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni.Dispone le spese per le attivita' previste alla lettera o) del precedente art. 6. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa le norme di cui al successivo art. 24. La elezione del presidente ha luogo, per scrutino segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei membri in carica. Dopo il terzo scrutino e' sufficiente la maggioranza assoluta. Il presidente cessa dall'incarico o alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che lo ha eletto, o a seguito di dimissioni, o a seguito di voto di sfiducia dei 2/3 dei consiglieri in carica.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 8

ART. 8 - Collegio dei revisori dei conti. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'Ente Regione. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministero della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo alle quali devono essere invitati. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'istituto; vigila sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 9

Art. 9 - Articolazione interna. L'istituto si articola nelle seguenti sezioni e servizi: - sezione di scuola materna; - sezione di scuola elementare; - sezione di scuola secondaria di I grado; - sezione di scuola secondaria di II grado e istruzione artistica; - sezione di attivita' di educazione permanente; - servizio di documentazione e informazione; - servizio di metodi e tecniche della ricerca sperimentale; - servizio di organizzazione delle attivita' di aggiornamento.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 10

Art. 10 - Sezioni e servizi. L'istituto persegue i compiti di cui al precedente art. 2 attraverso l'azione delle sezioni e dei servizi, che ne costituiscono la struttura organizzativa. I responsabili delle sezioni e dei servizi, su convocazione del presidente, si riuniscono almeno una volta al mese per lo scambio sistematico di informazioni sulle attivita' dei settori di competenza, per il coordinamento delle stesse e per l'esame dei problemi comuni. I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attivita' di rispettiva competenza. Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi o sezioni o piu' servizi o sezioni, possono essere costituiti temporaneamente con compiti di studio o di consulenza tecnica sui progetti di ricerca e di sperimentazione, o sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'istituto ai sensi dell'art. 16, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.74, n. 419. Puo' essere richiesta la collaborazione di istituti universitari e di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 11

ART. 11 - Compiti delle sezioni. Le sezioni operano unitamente per materie ed attivita' di interesse comune, definite nell'ordinamento interno e individuate, di volta in volta, dal consiglio direttivo, anche allo scopo di coinvolgere nelle attivita' programmate il personale dei vari gradi e ordini di scuola e quello interessato alle iniziative di educazione permanente. I responsabili delle sezioni hanno le seguenti attribuzioni: a) propongono al consiglio direttivo, d'intesa con i responsabili dei servizi, il programma delle attivita' delle rispettive sezioni, ne prevedono la spesa e ne curano l'attuazione; b) operano congiuntamente per materie ed attivita' di interesse comune; c) relazionano, periodicamente, al consiglio direttivo sul programma delle attivita' delle rispettive sezioni e sui risultati conseguiti.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 12

ART. 12 - Compiti dei servizi. Nel rispetto della autonomia delle sezioni, ai servizi sono affidati l'elaborazione e l'approfondimento delle linee e dei criteri di intervento istituzionale nel campo della ricerca educativa, della sperimentazione, delle metodologie dell'aggiornamento, nonche' dell'informazione e della documentazione pedagogica, secondo gli orientamenti ed i programmi stabiliti dal consiglio direttivo. I responsabili dei servizi assicurano l'unitarieta' delle attivita' dell'istituto attraverso l'organizzazione dei relativi servizi.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 13

ART. 13 - Articolazione territoriale. Ferma restando l'unicita' della struttura dell'istituto e la collocazione presso la sede delle sezioni e dei servizi, le attivita' dell'istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale; in tal caso esse si appoggiano a uffici o istituzioni scolastiche gia' esistenti.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 14

ART. 14 - Il segretario dell'istituto. Il segretario: - assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attivita' dell'istituto; - sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e delle direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e alla attivita' amministrativo-contabile dell'istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali; - predispone d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; - firma, secondo le norme cui al successivo art. 24 gli ordini di incasso e i titoli di spesa; - partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito per le attivita' amministrativo-contabili dal funzioinario della carriera amministrativa di grado piu' elevato. Per la verbalizzazione degli atti delle sedute del consiglio direttivo il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito da un consigliere indicato dal presidente.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 15

ART. 15 - Ufficio di segreteria. E' costituito l'ufficio di segreteria, che provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativo-contabile e al funzionamento degli organi dell'istituto. Dell'ufficio fanno parte impiegati appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione, con il compito di coadiuvare il segretario dell'istituto per l'attivita' contabile, e per il servizio di economato.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 16

ART. 16 - Categorie di personale. Il personale dell'istituto e' costituito dal segretario dell'istituto e dal personale comandato ai sensi del comma secondo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974 n. 419. Detto personale deve appartenere ai ruoli del personale della scuola e dell'universita' ed a quelli del personale dell'amministrazione scolastica centrale e periferica. Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sara' disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 17

ART. 17 - Personale comandato. I comandi del personale presso l'istituto, nell'ambito del contingente di posti stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti dal Ministro stesso, sulla base delle risultanze di concorsi per titoli indetti presso l'istituto a norma del [comma terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31.5.1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com3). Vanno indetti concorsi distinti per il personale amministrativo e per il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo. Il concorso per i posti relativi al personale amministrativo e' riservato al personale appartenente ai corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione ed al personale non docente della scuola e delle universita' e deve essere indetto per categorie di personale dei ruoli direttivi, di concetto, esecutivo e ausiliario. Il comando del personale presso l'istituto ha la durata di un quinquennio ed e' rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. Con regolamento interno, il consiglio direttivo stabilisce l'assegnazione del personale comandato alle diverse sezioni e servizi, gli obblighi e l'orario di servizio nel rispetto delle norme vigenti.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 18

ART. 18 - Personale con incarico a tempo determinato. A norma dell'art. 16, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419, per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche l'istituto puo' affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione con spese a carico del proprio bilancio. Il conferimento dell'incarico e' disposto dal presidente, su proposta dei responsabili delle sezioni e dei servizi o del segretario, previa delibera motivata del consiglio direttivo, sia per quanto riguarda l'esigenza del ricorso a persone estranee alla Amministrazone della pubblica istruzione e sia per quanto concerne la scelta degli interessati, avendo riguardo alla preparazione scientifica e tecnica necessaria per l'assolvimento del particolare compito da affidare. Il conferimento degli incarichi avverra' secondo le modalita' di cui al precedente art. 16, secondo comma.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 19

ART. 19 - Forme di collaborazione. L'istituto, per la realizzazione dei compiti istituzionali, puo' avvalersi dell'opera del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola e dell'universita' nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto disposto nel presente statuto.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 20

ART. 20 - Bilancio di previsione. Il bilancio di previsione e' di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio. Entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al consiglio direttivo. Entro il 30 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione, non oltre il 15 dicembre. Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'istituo e' autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/2 per ciascun mese de gli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 21

ART. 21 Struttura di bilancio. Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli: a) entrate e spese correnti (o di funzionamento); b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento); c) entrate e spese per partite di giro. Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale. Entrate e spese correnti. Le entrate correnti comprendono: a) le rendite patrimoniali; b) i finanziamenti dello Stato; c) i contributi di altri enti o privati; d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate; f) altre entrate eventuali. Le spese correnti comprendono: a) gli oneri e le spese patrimoniali; b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico. Entrate e spese in conto capitale. Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese di investimento. Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonche' per l'impianto di biblioteche. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che percio' costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'istituto. Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento. Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potra' superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessita' che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitolo di bilancio. Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilita', nonche' in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate. Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre e vanno trasmesse al Ministero della publica istruzione per l'approvazione, entro 15 giorni dalla data delle delibere stesse. Nessuna spesa puo' essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento. I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti, Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza. Non e' consentito iscrivere tra i resuidui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 22

ART. 22 - Acquisti Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compreso l'imposta sul valore aggiunto) ed i capitoli di imputazione della spesa. Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti: a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate; b) la relazione del presidente dell'ente con la indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualita' e delle destinazioni delle attrezzature gia' esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilita' di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative. E' escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almento tre ditte per le forniture di oggetti o impianti esclusivamente da una ditta. Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito della somma di cui al punto o) dell'art. 6.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 23

ART. 23 - Istituto cassiere. Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento nei confronti dell'ente delle condizioni piu' favorevoli. Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si puo' avvalere dei conti correnti postali nonche' di istituzioni all'uopo convenzionate. Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o l'istituto cassiere.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 24

ART. 24 - Ordini di incasso e di pagamento. Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente. L'istituto cassiere, per ogni somma riscossa rilascera' quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sara' consegnato dall'ente. Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente. Le reversali ed i mandati debbono indicare: a) l'esercizio al quale si riferiscono; b) il numero d'ordine progressivo; c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui; d) il nome e cognome del debitore o del creditore; e) la causale dell'incasso o del pagamento; f) la somma da incassare o da pagare; g) la data di emissione; h) gli estremi degli atti di autorizazione e delle documentazioni della spesa. Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copia. L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronoligico e su di essi devono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e di un componente il consiglio direttivo designato dal consiglio stesso. Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento. Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere. Le reversali e i mandati vanno trasmessi alla'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente. L'istituto cassiere rimettera' mensilmente all'ente i mandati estinti e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sara' inserito nella convenzione del servizio di cassa. Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'ente che li ha emessi. Esso li annulla e rimette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo. Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, i pagamenti o riscossioni interessanti piu' capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 25

ART. 25 - Spese minute. Alle minute spese si provvede col fondo che al fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria del consiglio direttivo. L'anticipazione del suddetto fondo e' disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro. Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il predetto responsabile presentera' le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sara' fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel qual giorno il predetto responsabile dovra' versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 26

ART. 26 - Responsabilita'. Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dai documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l'ufficio di ragioneria. La responsabilita' della gestione dei fondi amministrati e' imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 27

ART. 27 - Registri contabili. I registri contabili obbligatori sono: a) il giornale di cassa; b) il registro partitario delle entrate; c) il registro partitario delle spese; d) il libro degli inventari. Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali - distintamente per competenze e residui - nel giorno in cui sono emessi. Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento. Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto al sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 28

ART. 28 - Conto consuntivo. Il Conto consuntivo si compone dei rendiconto finanziario della situazione patrimoniale e del conto economico. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa al consiglio direttivo. Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 29

ART. 29 - Rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 30

ART. 30 - Situazione patrimoniale. La situazione patriomoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresi' in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuizione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Sono vietate compensazioni tra partite e dell'attivo e del passivo.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 31

ART. 31 - Conto economico. Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra i componenti positivi e negativi del conto economico.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 32

ART. 32 - Situazione amministrativa. Al conto consuntivo e' annessa la sitauzione amministrativa le quale deve evidenziare: 1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio; 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio3) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 33

ART. 33 - Disposizione finale. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Visto, il Ministro della pubblica istruzione GALLONI

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