DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1987, n. 608

Type DPR
Publication 1987-12-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 4/09/1988

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi dell'Abruzzo; Udito il parere n. 1609/87 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 29 luglio 1987; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: e' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi dell'Abruzzo annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

COSSIGA

GALLONI, Ministro della pubblica istruzione

AMATO, Ministro del tesoro

SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli:VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1988

Atti di Governo,registro n. 75, foglio n. 28

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 1

STATUTO DELL'ISTITUTO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELL'ABRUZZO (Approvato dal consiglio direttivo con deliberazione n. 8 del 26 gennaio 1987) ART. 1 - Denominazione, natura e sede. L'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per l'Abruzzo ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto ha sede in L'Aquila.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 2

ART. 2 - Compiti L'Istituto svolge attivita' indirizzata a: 1 - raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 2 - condurre studi e ricerche in campo educativo; 3 - promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4 - organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5 - fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e suoi programmi, sui metodi e sui servi zi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale; 6 - assumere iniziative e fornire strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento; 7 - collaborare, a richiesta, con la Regione Abruzzo per il conseguimento dei fini indicati dagli [articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art47) ed a quelli previsti dalle leggi regionali sulla formazione professionale e sul diritto allo studio, in un quadro di educazione permanente. Per l'attuazione dei suddetti compiti l'istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre e istituti universitari abruzzesi o di altre regioni. Oltre a tali finalita' di carattere generale, l'istituto puo' svolgere specifiche attivita' connesse con le esigenze della Regione nel campo delle istituzioni culturali ed educative e puo' collaborare ad attivita' di ricerca a carattere nazionale ed internazionale.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 3

ART. 3 - Attrezzature L'Istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, nei limiti di disponibilita' di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca. L'Istituto puo', inoltre, avvalersi dei locali e delle atttrezzature e dotazioni didattiche che le u niversita' e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettano a disposizione, su richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze dell'attivita' didattica e di servizio.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 4

ART. 4 - Organi dell'Istituto. Sono organi dell'istituto: a) il consiglio direttivo; b) il presidente; c) il collegio dei revisori dei conti.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 5

ART. 5 - Consiglio direttivo. Il consiglio direttivo e' composto da 15 membri scelti e nominati ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419. I componenti il consiglio direttivo durano in carica 5 anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario dell'istituto e i revisori dei conti. Il presidente, in accordo con il consiglio direttivo, puo' autorizzare la presenza temporanea di personale degli uffici, chiamato ad esporre, in sede predeliberante, gli opportuni chiarimenti in ordine a specifici problemi tecnici in discussione.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 6

ART. 6 - Compiti del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo: a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione, nonche' il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419; b) puo' eleggere un vice presidente; c) designa tra i propri membri, i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'ente i responsabili delle sezioni; d) delibera annualmente il programma delle attivita' con l'indicazione delle relative spese; e) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; f) autorizza il presidente a stare in guidizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; g) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili; h) delibera le modifiche al presente statuto nonche' l'ordinamento interno. i) richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui opera intende avvalersi; l) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo e docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; m) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; n) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; o) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; p) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; q) designa l'istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; r) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni; s) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il fuzionamento dell'istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti e), g), m), n), r), le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, quella di cui alla lettera h), per quanto riguarda le modifiche al presente Statuto, e' approvata con decreto del Presidente della Republica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato. Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno cinque giorni ed in via straordinaria, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 7. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse. Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri non partecipano, senza giustificato motivo, a quattro sedute ordinarie consecutive, possono essere proposti con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro per la pubblica istruzione.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 7

ART. 7 - Il presidente Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto, sovrintende alle sue attivita', convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere, propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del Consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre 30 giorni dall'adozione del provvedimento stesso. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni.Dispone le spese per le attivita' previste alla lettera o) del precedente art. 6. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa le norme di cui al successivo art. 24. La elezione del presidente ha luogo, per scrutino segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei membri in carica. Dopo il terzo scrutino e' sufficiente la maggioranza assoluta. Il presidente cessa dall'incarico o alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che lo ha eletto, o a seguito di dimissioni, o a seguito di voto di sfiducia dei 2/3 dei consiglieri in carica.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 8

ART. 8 - Collegio dei revisori dei conti. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'Ente Regione. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministero della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo alle quali devono essere invitati. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'istituto; vigila sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 9

Art. 9 - Articolazione interna. L'istituto si articola nelle seguenti sezioni e servizi: - sezione di scuola materna; - sezione di scuola elementare; - sezione di scuola secondaria di I grado; - sezione di scuola secondaria di II grado e istruzione artistica; - sezione di attivita' di educazione permanente; - servizio di documentazione e informazione; - servizio di metodi e tecniche della ricerca sperimentale; - servizio di organizzazione delle attivita' di aggiornamento.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 10

Art. 10 - Sezioni e servizi. L'istituto persegue i compiti di cui al precedente art. 2 attraverso l'azione delle sezioni e dei servizi, che ne costituiscono la struttura organizzativa. I responsabili delle sezioni e dei servizi, su convocazione del presidente, si riuniscono almeno una volta al mese per lo scambio sistematico di informazioni sulle attivita' dei settori di competenza, per il coordinamento delle stesse e per l'esame dei problemi comuni. I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attivita' di rispettiva competenza. Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi o sezioni o piu' servizi o sezioni, possono essere costituiti temporaneamente con compiti di studio o di consulenza tecnica sui progetti di ricerca e di sperimentazione, o sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'istituto ai sensi dell'art. 16, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.74, n. 419. Puo' essere richiesta la collaborazione di istituti universitari e di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 11

ART. 11 - Compiti delle sezioni. Le sezioni operano unitamente per materie ed attivita' di interesse comune, definite nell'ordinamento interno e individuate, di volta in volta, dal consiglio direttivo, anche allo scopo di coinvolgere nelle attivita' programmate il personale dei vari gradi e ordini di scuola e quello interessato alle iniziative di educazione permanente. I responsabili delle sezioni hanno le seguenti attribuzioni: a) propongono al consiglio direttivo, d'intesa con i responsabili dei servizi, il programma delle attivita' delle rispettive sezioni, ne prevedono la spesa e ne curano l'attuazione; b) operano congiuntamente per materie ed attivita' di interesse comune; c) relazionano, periodicamente, al consiglio direttivo sul programma delle attivita' delle rispettive sezioni e sui risultati conseguiti.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 12

ART. 12 - Compiti dei servizi. Nel rispetto della autonomia delle sezioni, ai servizi sono affidati l'elaborazione e l'approfondimento delle linee e dei criteri di intervento istituzionale nel campo della ricerca educativa, della sperimentazione, delle metodologie dell'aggiornamento, nonche' dell'informazione e della documentazione pedagogica, secondo gli orientamenti ed i programmi stabiliti dal consiglio direttivo. I responsabili dei servizi assicurano l'unitarieta' delle attivita' dell'istituto attraverso l'organizzazione dei relativi servizi.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 13

ART. 13 - Articolazione territoriale. Ferma restando l'unicita' della struttura dell'istituto e la collocazione presso la sede delle sezioni e dei servizi, le attivita' dell'istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale; in tal caso esse si appoggiano a uffici o istituzioni scolastiche gia' esistenti.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 14

ART. 14 - Il segretario dell'istituto. Il segretario: - assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attivita' dell'istituto; - sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e delle direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e alla attivita' amministrativo-contabile dell'istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali; - predispone d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; - firma, secondo le norme cui al successivo art. 24 gli ordini di incasso e i titoli di spesa; - partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito per le attivita' amministrativo-contabili dal funzioinario della carriera amministrativa di grado piu' elevato. Per la verbalizzazione degli atti delle sedute del consiglio direttivo il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito da un consigliere indicato dal presidente.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 15

ART. 15 - Ufficio di segreteria. E' costituito l'ufficio di segreteria, che provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativo-contabile e al funzionamento degli organi dell'istituto. Dell'ufficio fanno parte impiegati appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione, con il compito di coadiuvare il segretario dell'istituto per l'attivita' contabile, e per il servizio di economato.

Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 16

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