DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1988, n. 358
Entrata in vigore del decreto: 4/09/1988.
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 lugio 1973, n. 477 Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Piemonte; Udito il parere n. 1690/87 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 26 agosto 1987; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Piemonte annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.
COSSIGA
GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
AMATO, Ministro del tesoro
SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 27
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.1
ALLEGATO STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DEL PIEMONTE (Approvato dal consiglio direttivo con delibera n. 60 del 3 febbraio 1987) Art. 1 - Istituzione L'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per il Piemonte ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto ha sede in Torino. Il presente statuto regola il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'Istituto.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.2
Art. 2 - Articolazione territoriale Ferma restando l'unicita' della struttura dell'Istituto e la collocazione presso la sede di esso delle sezioni e dei servizi, le attivita' dell'Istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale; in tal caso esse si appoggiano a uffici o istituzioni scolastiche gia' esistenti.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.3
Art. 3 - Finalita' L'Istituto si configura come centro di promozione, di programmazione e di realizzazione dell'innovazione educativa, con riferimento al proprio ambito territoriale. Esso svolge in proprio attivita' dirette alla documentazione, ricerca, sperimentazione, aggiornamento educativi; promuove, assiste e valorizza analoghe iniziative da parte delle istituzioni che operanno nel territorio, nel rispetto della loro autonomia, coordinandole eventualmente con il loro consenso; promuove, in ordine alla realizzazione dei propri fini, la partecipazione e il contributo dei singoli, degli organi collegiali, delle associazioni culturali e professionali, degli enti locali e delle forze sociali presenti nel territorio.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.4
Art. 4 - Compiti I compiti dell'Istituto sono: 1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 2) condurre studi e ricerche in campo educativo; 3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale. Per l'attuazione dei suddetti compiti l'Istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione delle Universita' della stessa o di altre regioni.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.5
Art. 5 - Documentazione Per conseguire le finalita' connesse con il compito di cui al punto 1 del precedente art. 4, l'Istituto: - previa autorizzazione dei competenti organi dell'Amministra zione scolastica, attua la ricognizione dello 'status' della scuola di ogni ordine e grado in relazione all'innovazione, alla sperimentazione, al collegamento con il territorio e le sue esigenze sociali e culturali, alla formazione in servizio degli insegnanti, nonche' la ricognizione dei bisogni di innovazione e di aggiornamento emergenti dalla scuola e dalle istituzioni esistenti nel territorio; - raccoglie, seleziona, elabora, diffonde, anche con pubblicazioni in proprio, la documentazione pedagogico-didattica, sia regionale che nazionale e di altri paesi, con particolare riferimento alle innovazioni e sperimentazioni condotte nella scuola.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.6
Art. 6 - Ricerca e sperimentazione Per conseguire le finalita' connesse con il compito di cui al punti n. 2 e n. 3 del precedente art. 4, l'Istituto nei confronti delle scuole di ogni ordine e grado: a) fornisce il sostegno tecnico-scientifico alle iniziative esistenti; b) promuove e assiste i progetti di sperimentazione, dal momento dell'ideazione a quello delle verifica, con il consenso degli organismi interessati e nel rispetto delle diverse autonomie; c) elabora progetti di ricerca, da verificare sperimentalmente in singole scuole o gruppi di scuole; d) favorisce il collegamento tra la scuola ed enti operanti nel territorio per la sperimentazione di nuovi criteri di interazione scuola-lavoro e di nuovi profili di professionalita'. L'Istituto inoltre: a) propone al Ministero della pubblica istruzione, con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, programmi di sperimentazione relativa a innovazioni degli ordinamenti e delle strutture; b) esprime un parere tecnico sulle proposte di sperimentazione relative ad ordinamenti e strutture da inoltrare al Ministero; c) e' disponibile ad eventuali richieste della Regione, ad esprimere pareri sui progetti e sui programmi di istruzione professionale, anche al fine di promuovere, in forme sperimentali, l'interazione tra sistema formativo scolastico e sistema formativo professionale.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.7
Art. 7 - Aggiornamento Per conseguire le finalita' connesse con il compito di cui al punto 4 del precedente art. 4, l'Istituto: a) assume iniziative di aggiornamento degli insegnanti previo accordo con gli organi collegiali interessati; b) offre la collaborazione tecnico-scientifica per la formulazione e l'attuazione dei programmi di aggiornamento predisposti da scuole, enti e istituti finanziati dallo Stato; c) assiste le iniziative promosse; d) assume iniziative e fornisce strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento a livello territoriale;
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.8
Art. 8 - Sono organi dell'Istituto: a) Il consiglio direttivo; b) Il presidente; c) Il collegio dei revisori dei conti;
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.9
Art. 9 - Il consiglio direttivo e' composto da 15 membri scelti e nominati ai sensi dell'[art. 11 del D.P.R. 419/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;419~art11). I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario dell'Istituto e i revisori dei conti.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.10
Art. 10 - Il consiglio direttivo sovrintende alla direzione tecnica e amministrativa dell'Istituto; elabora le linee programmatiche relative ai compiti istituzionali; segue la programmazione delle attivita' e ne valuta gli esiti; esercita ogni altra funzione conferitagli dalle leggi dello Stato e dal presente statuto.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.11
Art. 11 - Il consiglio direttivo: a) elegge il presidente dell'Istituto tra i membri di nomina ministeriale. L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. b) elegge nel suo seno un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. c) puo' eleggere nel suo seno un consiglio di presidenza ed eventuali altri organi ausiliari, la cui composizione e i cui compiti vengono definiti nel regolamento interno. A tali organi non potranno essere conferite funzioni aventi rilevanza esterna o surrogatoria di compiti e funzioni che sono propri del presidente del consiglio direttivo e del segretario. L'essere membri di tali organi non dovra' comportare specifiche indennita'. d) designa, di volta in volta, il consigliere che, ai sensi dell'[art. 15 del D.P.R. 419/74](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;419~art15), partecipa alla Conferenza dei presidenti. e) il consiglio direttivo designa i responsabili de servizi tra i propri membri e i responsabili delle sezioni anche al di fuori dei propri membri, comunque tra il personale docente comandato presso l'Istituto sulla base della valutazione delle competenze culturali e professionali specifiche. La designazione avviene a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. f) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da ri chiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale. g) delibera sull'affidamento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della Pubblica Istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, penultimo e ultimo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 31.5.1974. n. 419. h) designa, di volta in volta, gli ispettori tecnici della cui collaborazione intende avvelersi. i) delibera annualmente il programma di attivita' dell'Istituto, con l'indicazione delle relative spese. j) esprime i pareri tecnici e i giudizi di competenza dell'Istituto o a questo facoltativamente richiesti. k) delibera con apposito regolamento interno l'ordinamento degli uffici, dei servizi e delle sezioni nonche' i compiti degli organi ausiliari. l) adotta deliberazioni in ordine all'amministrazione del personale nei limiti della normativa vigente. m) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo. n) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contrtti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali. o) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili. p) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili. q) delibera l'eliminazione degli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare. r) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici. s) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese. t) designa l'Istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione. u) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui e di obbligazioni. v) delibera le modifiche allo statuto con la presenza di almento tre quarti dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. w) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto, compresa la costituzione di commissioni di studio e di consulenza, per le quali deve essere utilizzato il personale comandato ex articolo 16, 2o comma del [D.P.R. 31 maggio 1974 n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419). Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, eccetto quelle previste ai punti m/o/p/q/, le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione; quella di cui alla lettera v e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.12
Art. 12 - Il consiglio direttivo tiene la sua prima seduta entro 30 giorni dalla notifica del Decreto ministeriale di nomina, su convocazione del presidente uscente dell'Istituto, a mezzo raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima della seduta. In difetto vi provvede il Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almento ogni bimestre. La convocazione con l'ordine del giorno della seduta e' fissata dal presidente, che vi provvede con raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione. Il consiglio direttivo si riunisce in via straordinaria, quando un terzo dei suoi componenti in carica lo richieda per iscritto con indicazione dell'ordine del giorno. Il presidente deve provvedere alla convocazione entro venti giorni. Si riunisce altresi' in via straordinaria quando e' chiamato su iniziativa del presidente, a mezzo comunicazione telegrafica da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione. Il presidente, in accordo con il consiglio direttivo, puo' autorizzare la presenza temporanea di personale degli uffici, chiamato ad esporre, in sede predeliberante, gli opportuni chiarimenti in ordine a specifici problemi tecnici in discussione.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.13
Art. 13 - Ogni componente il consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del Consiglio stesso.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.14
Art. 14 - La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme legislative e statutarie non prevedano maggioranze diverse.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.15
Art. 15 - I membri del consiglio direttivo, in caso di prevista assenza da una seduta, devono presentare giustificazione scritta che comparira' nel verbale della seduta stessa. I consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, a quattro sedute ordinarie consecutive, possono essere proposti con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro per la pubblica istruzione.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.16
Art. 16 - Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto e ne sovrintende le attivita'; b) coordina sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo, con la collaborazione del segretario e dell'eventuale consiglio di presidenza, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni, salvo quanto precisato dall'art. 11, lettera c; c) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo; provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone, con l'eventuale collaborazione del consiglio di presidenza, gli argomenti da trattare nelle sedute, salvo quanto precisato dall'art. 11 lettera c; d) partecipa alla Conferenza dei presidenti, ai sensi dell'[art. 15 del D.P.R. 419/74](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;419~art15) insieme con il consigliere eletto; e) cura i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione e con gli organi periferici, con enti e organismi di cui all'art. 4 del presente statuto, con gli Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento delle altre regioni; f) promuove, salvo riferirne al consiglio direttivo nella prima seduta, ai fini della necessaria ratifica, i procedimenti cautelari e le azioni possessorie; g) stipula in nome dell'Istituto contratti e convenzioni, previa autorizzazione del consiglio direttivo; h) dispone le spese per le attivita' previste alla lettera r del precedente art. 11; i) e' responsabile d'ogni forma di pubblicizzazione della attivita' dell'Istituto; l) predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione; m) firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 48; n) esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi dello Stato e dal presente statuto.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.17
Art. 17 - Il presidente, in casi di particolare urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio direttivo da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella prima seduta ordinaria, successiva al provvedimento, o in seduta straordinaria, comunque non oltre 30 giorni dall'adozione del provvedimento. Il consiglio direttivo, ove neghi la ratifica o modifichi la delibera presidenziale, adotta i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti giuridici sorti nella base dei provvedimenti non ratificati o modificati.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.18
Art. 18 - Il presidente puo' delegare la firma di atti di ordinaria amministrazione a membri del consiglio direttivo, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di amministrazione straordinaria. Puo' anche delegare la firma di particolari atti, previsti dal regolamento interno del consiglio direttivo, al segretario o ai funzionari proposti dal segretario medesimo.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.19
Art. 19 - Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente eletto dal consiglio direttivo.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.20
Art. 20 - Il presidente puo' essere revocato dal consiglio direttivo con deliberazione motivata, assunta a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La proposta di revoca deve essere posta all'ordine del giorno della seduta successiva a quella in cui viene avanzata.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.21
Art. 21 - In caso di dimissioni o revoca del presidente si procede all'elezione del nuovo presidente nella prima riunione successiva.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.22
Art. 22 - Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'Ente regione. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione le relative variazioni ed il conto consuntivo, compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.23
Art. 23 - L'Istituto, per lo svolgimento dei propri compiti, si articola al suo interno in sezioni e in servizi comuni. Le sezioni sono: a) per la scuola materna; b) per la scuola elementare; c) per la scuola secondaria di primo grado; d) per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica; e) per le attivita' di educazione permanente. Per attivita' e materia di interesse comune le sezioni operano unitariamente. I servizi comuni sono: f) documentazione e informazione; g) metodi e tecniche della ricerca sperimentale; h) organizzazione delle attivita' di aggiornamento.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.24
Art. 24 - Il consiglio direttivo stabilisce, secondo i principi della legislazione vigente, le attribuzioni e i compiti di ciascuna sezione e ne coordina l'attivita' con le funzioni dei servizi comuni. Al fine di garantire detto coordinamento sono previste riunioni periodiche dei responsabili dei servizi e delle sezioni con la partecipazione del segretario, indette dal presidente. Riunioni di coordinamento possono essere indette dal presidente anche su richiesta di ciascun responsabile di sezione o di servizio.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.25
Art. 25 - I responsabili dei servizi e delle sezioni vengono nominati dal presidente dell'Istituto, su designazione del consiglio direttivo in base ai criteri di cui all'art. 11 lettera e. I responsabili dei servizi e delle sezioni durano in carica un anno e possono essere confermati. Per provvedimenti di revoca nei loro confronti occorre deliberazione motivata, assunta a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.26
Art. 26 - I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al Consiglio direttivo sull'andamento delle attivita' di rispettiva competenza. Per l'esame di problemi specifici possono essere temporaneamente deliberate dal Consiglio Direttivo commissioni e gruppi di lavoro con compiti di studio e di consulenza composti da personale comandato ex articolo 16 2o comma del [D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419).
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.27
Art. 27 - Il Consiglio direttivo in base alle specifiche esigenze dei servizi e delle sezioni in cui si articola l'Istituto, delibera il regolamento e formula al Ministero della pubblica istruzione le proposte riguardanti la determinazione del numero di personale comandato da assegnare all'Istituto.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.28
Art. 28 - Assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attivita' dell'Istituto; - sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e le direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attivita' amministrativo-contabile dell'Istituto, per quanto riguarda la attuazione dei compiti istituzioni; - predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; - firma secondo le norme, di cui al successivo articolo 38, gli ordini di incasso e i titoli di spesa; - partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito, per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.29
Art. 29 - I comandi del personale dell'Istituto, di cui all'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31.5.1974 numero 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16), hanno durata stabilita dal 5o comma del citato decreto. Nel regolamento, di cui all'art. 31 del presente statuto, viene stabilita l'assegnazione del personale comandato, appartenente ai ruoli del personale amministrativo e non docente, alle diverse sezioni e servizi e vengono definiti gli obblighi e l'orario di servizio, nel rispetto delle norme vigenti. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale comandato saranno compensate secondo la normativa vigente in materia.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.30
Art. 30 - Per lo svolgimento di particolari attivita' di studio, di ricerca e di consulenza, l'Istituto puo' conferire incarichi a tempo determinato, secondo quanto stabilito dall'art. 16, 8o e 9o comma del decreto del Presidente della Re pubblica 31.5.1974, numero 419. Il conferimento di detti incarichi sara' disposto dal Presidente, previa delibera motivata dal consiglio direttivo, sulla base della preparazione scientifica e tecnica necessaria per l'assolvimento degli incarichi stessi.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.31
Art. 31 - Il consiglio direttivo approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento dell'istituto che dovra' indicare: a) la determinazione particolareggiata delle norme generali del presente statuto; b) modalita' di funzionamento delle sezioni, dei servizi e degli uffici amministrativi e contabili; c) le modalita', i tempi e le condizioni per il conferimento di incarichi a consulenti per lo svolgimento di particolari attivita' di studio, ricerca e consulenza, mediante contratti a termine in ordine alle collaborazioni previste ai sensi dell'art. 30 del presente statuto. Detti incarichi saranno conferiti sulla base di apposito disciplinare tipo con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Tesoro, ai sensi dell'art. 16, 9o comma del [D.P.R. n. 419 del 31/5/74](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419); d) norme dettagliate per la gestione amministrativo-contabile; e) i compiti degli eventuali organi ausiliari; f) ogni altra norma che non sia in contrasto con il presente statuto.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.32
Art. 32 - Il bilancio di previsione e' di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.33
Art. 33 - Adempimenti ed esercizio provvisorio Entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al consiglio direttivo. Entro il 30 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, non oltre il 15 dicembre. Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'Istituto e' autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente. Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.34
Art. 34 - Struttura di bilancio Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli: a) entrate e spese correnti (o di funzionamento); b) entrate e spese in c/capitale (o di investimento); c) entrate e spese per partite di giro. Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.35
Art. 35 - Entrate e spese correnti Le entrate correnti comprendono: a) le rendite patrimoniali; b) i finanziamenti delle Stato; c) i contributi di altri enti o privati; d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate; f) altre entrate eventuali. Le spese correnti comprendono: a) gli oneri e le spese patrimoniali; b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.36
Art. 36 - Entrate e spese in conto capitale Le spese in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese di investimento. Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonche' per l'impianto di biblioteche.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.37
Art. 37 - Partite di giro Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che percio' costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.38
Art. 38 - Avanzo o disavanzo di amministrazione Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione, nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, il confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.39
Art. 39 - Fondo di riserva Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potra' superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessita' che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediate storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.40
Art. 40 - Variazioni di bilancio Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilita', nonche' in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate. Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro 15 giorni dalla data delle delibere stesse per l'approvazione.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.41
Art. 41 - Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio Nessuna spesa puo' essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento. I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spese eccedenti gli stanziamenti.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.42
Art. 42 - Residui Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza. Non e' consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.43
Art. 43 - Acquisti Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa l'imposta sul valore aggiunto) ed i capitoli di imputazione della spesa. Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti: a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate; b) la relazione del presidente dell'ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualita' e delle destinazioni delle attrezzature gia' esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilita' di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative. E' escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di al meno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta. Non sono soggette alle predette procedure le spese che il Presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui al punto r dell'art. 11.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.44
Art. 44 - Istituto cassiere Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo Istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Esso deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'ente, delle condizioni piu' favorevoli. Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si puo' avvalere dei conti correnti postali nonche' di istituzioni all'uopo convenzionate. Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.45
Art. 45 - Ordini di incasso Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente. L'istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascera' quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sara' consegnato dall'ente.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.46
Art. 46 - Ordine di pagamento Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.47
Art. 47 - Indicazioni sulle reversali e sui mandati Le reversali ed i mandati debbono indicare: a) l'esercizio al quale si riferiscono; b) il numero d'ordine progressivo; c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emesse e se si riferiscono alla competenza od ai residui; d) il nome e cognome del debitore o del creditore; e) la causale dell'incasso o del pagamento; f) la somma da incassare o da pagare; g) la data di emissione; h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.48
Art. 48 - Emissione delle reversali e dei mandati Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copie. L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronologico e su di essi devono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e di un componente il consiglio direttivo designato dal consiglio stesso. Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento. Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere. Le reversali e i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.49
Art. 49 - Mandati estinti ed estratto conto L'istituto cassiere rimettera' mensilmente all'ente i mandati estinti e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sara' inserito nella convenzione del servizio di cassa.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.50
Art. 50 - Reversali e mandati inesistenti Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'ente che li ha emessi. Esso li annulla e riemmette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.51
Art. 51 - Vincoli per le reversali ed i mandati Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti piu' capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.52
Art. 52 - Spese minute Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria dal consiglio direttivo. L'anticipazione del suddetto fondo e' disposta con mandato emesso sul'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per le partite di giro. Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurisi il prdetto responsabile presentera' le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corispondenti capitolo di bilancio, saranno a lui rimborsate con man dati emessi a suo favore. Analogamente sara' fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel quale giorno il predetto responsabile dovra' versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.53
Art. 53 - Responsabilita' Gli originali delle reversali o dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l'ufficio di ragioneria. La responsabilita' della gestione dei fondi amministrati e' imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.54
Art. 54 - Registri contabili I registri contabili obbligatori sono: a) il giornale di cassa; b) il registro partitario delle entarate; c) il registro partitario delle spese; d) il libro degli inventari. Nel giornale di cassa si trascrivano tutti i mandati e le reversali - distintamente per competenze e residui - nel giorno in cui sono emessi. Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conto quanti sono i capitolo del bilancio e vi si annotereranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.55
Art. 55 - Correzioni dei registri contabili Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con al firma del responsabile dell'ufficio di ragioneria.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.56
Art 56 - Conto consuntivo Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della sitauzione patrimoniale del conto economico. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo. Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del Presidente, a quella del Collegio dei Revisori dei Conti ed a copia della deliberazione del Consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.57
Art. 57 - Rendiconto finanziario Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.58
Art. 58 - Situazione patrimoniale La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresi' in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.59
Art 59 - Conto economico Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.60
Art 60 - Situazione amministrativa Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare: 1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio; 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; 3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione. Visto, il Ministro della pubblica istruzione GALLONI
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