DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1988, n. 358

Type DPR
Publication 1988-01-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 4/09/1988.

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 lugio 1973, n. 477 Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Piemonte; Udito il parere n. 1690/87 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 26 agosto 1987; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Piemonte annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

COSSIGA

GALLONI, Ministro della pubblica istruzione

AMATO, Ministro del tesoro

SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1988

Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 27

Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.1

ALLEGATO STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DEL PIEMONTE (Approvato dal consiglio direttivo con delibera n. 60 del 3 febbraio 1987) Art. 1 - Istituzione L'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per il Piemonte ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto ha sede in Torino. Il presente statuto regola il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'Istituto.

Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.2

Art. 2 - Articolazione territoriale Ferma restando l'unicita' della struttura dell'Istituto e la collocazione presso la sede di esso delle sezioni e dei servizi, le attivita' dell'Istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale; in tal caso esse si appoggiano a uffici o istituzioni scolastiche gia' esistenti.

Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.3

Art. 3 - Finalita' L'Istituto si configura come centro di promozione, di programmazione e di realizzazione dell'innovazione educativa, con riferimento al proprio ambito territoriale. Esso svolge in proprio attivita' dirette alla documentazione, ricerca, sperimentazione, aggiornamento educativi; promuove, assiste e valorizza analoghe iniziative da parte delle istituzioni che operanno nel territorio, nel rispetto della loro autonomia, coordinandole eventualmente con il loro consenso; promuove, in ordine alla realizzazione dei propri fini, la partecipazione e il contributo dei singoli, degli organi collegiali, delle associazioni culturali e professionali, degli enti locali e delle forze sociali presenti nel territorio.

Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.4

Art. 4 - Compiti I compiti dell'Istituto sono: 1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 2) condurre studi e ricerche in campo educativo; 3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale. Per l'attuazione dei suddetti compiti l'Istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione delle Universita' della stessa o di altre regioni.

Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.5

Art. 5 - Documentazione Per conseguire le finalita' connesse con il compito di cui al punto 1 del precedente art. 4, l'Istituto: - previa autorizzazione dei competenti organi dell'Amministra zione scolastica, attua la ricognizione dello 'status' della scuola di ogni ordine e grado in relazione all'innovazione, alla sperimentazione, al collegamento con il territorio e le sue esigenze sociali e culturali, alla formazione in servizio degli insegnanti, nonche' la ricognizione dei bisogni di innovazione e di aggiornamento emergenti dalla scuola e dalle istituzioni esistenti nel territorio; - raccoglie, seleziona, elabora, diffonde, anche con pubblicazioni in proprio, la documentazione pedagogico-didattica, sia regionale che nazionale e di altri paesi, con particolare riferimento alle innovazioni e sperimentazioni condotte nella scuola.

Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.6

Art. 6 - Ricerca e sperimentazione Per conseguire le finalita' connesse con il compito di cui al punti n. 2 e n. 3 del precedente art. 4, l'Istituto nei confronti delle scuole di ogni ordine e grado: a) fornisce il sostegno tecnico-scientifico alle iniziative esistenti; b) promuove e assiste i progetti di sperimentazione, dal momento dell'ideazione a quello delle verifica, con il consenso degli organismi interessati e nel rispetto delle diverse autonomie; c) elabora progetti di ricerca, da verificare sperimentalmente in singole scuole o gruppi di scuole; d) favorisce il collegamento tra la scuola ed enti operanti nel territorio per la sperimentazione di nuovi criteri di interazione scuola-lavoro e di nuovi profili di professionalita'. L'Istituto inoltre: a) propone al Ministero della pubblica istruzione, con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, programmi di sperimentazione relativa a innovazioni degli ordinamenti e delle strutture; b) esprime un parere tecnico sulle proposte di sperimentazione relative ad ordinamenti e strutture da inoltrare al Ministero; c) e' disponibile ad eventuali richieste della Regione, ad esprimere pareri sui progetti e sui programmi di istruzione professionale, anche al fine di promuovere, in forme sperimentali, l'interazione tra sistema formativo scolastico e sistema formativo professionale.

Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.7

Art. 7 - Aggiornamento Per conseguire le finalita' connesse con il compito di cui al punto 4 del precedente art. 4, l'Istituto: a) assume iniziative di aggiornamento degli insegnanti previo accordo con gli organi collegiali interessati; b) offre la collaborazione tecnico-scientifica per la formulazione e l'attuazione dei programmi di aggiornamento predisposti da scuole, enti e istituti finanziati dallo Stato; c) assiste le iniziative promosse; d) assume iniziative e fornisce strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento a livello territoriale;

Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.8

Art. 8 - Sono organi dell'Istituto: a) Il consiglio direttivo; b) Il presidente; c) Il collegio dei revisori dei conti;

Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.9

Art. 9 - Il consiglio direttivo e' composto da 15 membri scelti e nominati ai sensi dell'[art. 11 del D.P.R. 419/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;419~art11). I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario dell'Istituto e i revisori dei conti.

Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.10

Art. 10 - Il consiglio direttivo sovrintende alla direzione tecnica e amministrativa dell'Istituto; elabora le linee programmatiche relative ai compiti istituzionali; segue la programmazione delle attivita' e ne valuta gli esiti; esercita ogni altra funzione conferitagli dalle leggi dello Stato e dal presente statuto.

Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.11

Art. 11 - Il consiglio direttivo: a) elegge il presidente dell'Istituto tra i membri di nomina ministeriale. L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. b) elegge nel suo seno un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. c) puo' eleggere nel suo seno un consiglio di presidenza ed eventuali altri organi ausiliari, la cui composizione e i cui compiti vengono definiti nel regolamento interno. A tali organi non potranno essere conferite funzioni aventi rilevanza esterna o surrogatoria di compiti e funzioni che sono propri del presidente del consiglio direttivo e del segretario. L'essere membri di tali organi non dovra' comportare specifiche indennita'. d) designa, di volta in volta, il consigliere che, ai sensi dell'[art. 15 del D.P.R. 419/74](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;419~art15), partecipa alla Conferenza dei presidenti. e) il consiglio direttivo designa i responsabili de servizi tra i propri membri e i responsabili delle sezioni anche al di fuori dei propri membri, comunque tra il personale docente comandato presso l'Istituto sulla base della valutazione delle competenze culturali e professionali specifiche. La designazione avviene a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. f) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da ri chiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale. g) delibera sull'affidamento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della Pubblica Istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, penultimo e ultimo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 31.5.1974. n. 419. h) designa, di volta in volta, gli ispettori tecnici della cui collaborazione intende avvelersi. i) delibera annualmente il programma di attivita' dell'Istituto, con l'indicazione delle relative spese. j) esprime i pareri tecnici e i giudizi di competenza dell'Istituto o a questo facoltativamente richiesti. k) delibera con apposito regolamento interno l'ordinamento degli uffici, dei servizi e delle sezioni nonche' i compiti degli organi ausiliari. l) adotta deliberazioni in ordine all'amministrazione del personale nei limiti della normativa vigente. m) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo. n) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contrtti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali. o) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili. p) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili. q) delibera l'eliminazione degli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare. r) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici. s) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese. t) designa l'Istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione. u) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui e di obbligazioni. v) delibera le modifiche allo statuto con la presenza di almento tre quarti dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. w) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto, compresa la costituzione di commissioni di studio e di consulenza, per le quali deve essere utilizzato il personale comandato ex articolo 16, 2o comma del [D.P.R. 31 maggio 1974 n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419). Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, eccetto quelle previste ai punti m/o/p/q/, le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione; quella di cui alla lettera v e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.12

Art. 12 - Il consiglio direttivo tiene la sua prima seduta entro 30 giorni dalla notifica del Decreto ministeriale di nomina, su convocazione del presidente uscente dell'Istituto, a mezzo raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima della seduta. In difetto vi provvede il Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almento ogni bimestre. La convocazione con l'ordine del giorno della seduta e' fissata dal presidente, che vi provvede con raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione. Il consiglio direttivo si riunisce in via straordinaria, quando un terzo dei suoi componenti in carica lo richieda per iscritto con indicazione dell'ordine del giorno. Il presidente deve provvedere alla convocazione entro venti giorni. Si riunisce altresi' in via straordinaria quando e' chiamato su iniziativa del presidente, a mezzo comunicazione telegrafica da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione. Il presidente, in accordo con il consiglio direttivo, puo' autorizzare la presenza temporanea di personale degli uffici, chiamato ad esporre, in sede predeliberante, gli opportuni chiarimenti in ordine a specifici problemi tecnici in discussione.

Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.13

Art. 13 - Ogni componente il consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del Consiglio stesso.

Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.14

Art. 14 - La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme legislative e statutarie non prevedano maggioranze diverse.

Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.15

Art. 15 - I membri del consiglio direttivo, in caso di prevista assenza da una seduta, devono presentare giustificazione scritta che comparira' nel verbale della seduta stessa. I consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, a quattro sedute ordinarie consecutive, possono essere proposti con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro per la pubblica istruzione.

Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.16

Art. 16 - Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto e ne sovrintende le attivita'; b) coordina sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo, con la collaborazione del segretario e dell'eventuale consiglio di presidenza, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni, salvo quanto precisato dall'art. 11, lettera c; c) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo; provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone, con l'eventuale collaborazione del consiglio di presidenza, gli argomenti da trattare nelle sedute, salvo quanto precisato dall'art. 11 lettera c; d) partecipa alla Conferenza dei presidenti, ai sensi dell'[art. 15 del D.P.R. 419/74](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;419~art15) insieme con il consigliere eletto; e) cura i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione e con gli organi periferici, con enti e organismi di cui all'art. 4 del presente statuto, con gli Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento delle altre regioni; f) promuove, salvo riferirne al consiglio direttivo nella prima seduta, ai fini della necessaria ratifica, i procedimenti cautelari e le azioni possessorie; g) stipula in nome dell'Istituto contratti e convenzioni, previa autorizzazione del consiglio direttivo; h) dispone le spese per le attivita' previste alla lettera r del precedente art. 11; i) e' responsabile d'ogni forma di pubblicizzazione della attivita' dell'Istituto; l) predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione; m) firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 48; n) esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi dello Stato e dal presente statuto.

Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.17

Art. 17 - Il presidente, in casi di particolare urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio direttivo da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella prima seduta ordinaria, successiva al provvedimento, o in seduta straordinaria, comunque non oltre 30 giorni dall'adozione del provvedimento. Il consiglio direttivo, ove neghi la ratifica o modifichi la delibera presidenziale, adotta i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti giuridici sorti nella base dei provvedimenti non ratificati o modificati.

Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.18

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