DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1988, n. 359

Type DPR
Publication 1988-01-25
Ultimo aggiornamento 1988-08-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 4/09/1988

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta le legge 30 luglio 1977, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Veneto; Udito il parere n. 2063/87 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 4 novembre 1987; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Veneto annesso al pesente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione. Il presente decreto, munito dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione AMATO, Ministro del tesoro SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alal Corte dei conti, addi' 8 agosto 1988 Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 35

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 1

ALLEGATO STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DEL VENETO ART.1 (Istituzione) L'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Veneto e' istituito a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419. L'Istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto ha sede giuridica in Venezia. Il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'Istituto sono regolate dal presente statuto.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 2

ART. 2 (Finalita') Nell'ambito di quanto stabilito dall'[art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art9), l'istituto svolge i seguenti compiti: 1) raccoglie, elabora e diffonde la documentazione pedagogico-didattica, anche al fine di promuovere una ampia e precisa conoscenza dei risultati delle piu' qualificate iniziative di aggiornamento e di sperimentazione; 2) conduce studi e ricerche in campo educativo con specifiche finalita' pedagogico-didattiche; 3) promuove ed assiste l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4) organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5) da' parere al Ministero della pubblica istruzione in vista del riconosciemto del carattere di scuola sperimentale plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione; 6) fornisce consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collabora all'attuazione delle relative iniziative promosse dagli enti locali del Veneto. L'istituto inoltre puo' attendere a specifihe finalita' connesse con le esigenze del Veneto e puo' collaborare ad iniziative dell'Ente Regione, nonche' ad attivita' di ricerca a carattere nazionale e internazionale. Per l'attuazione dei propri compiti l'Istituto si avvale, in via prioritaria della collaborazione di cattedre e di istituti universitari del Veneto o di altre regioni, con i quali stabilisce rapporti mediante apposite convenzioni.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 3

ART. 3 (Attivita' di documentazione e di informazione) L'Istituto, per realizzare le finalita' di cui al punto 1) del precedente art. 2: - raccoglie e censisce materiale bibliografico, emerografico, monografie, risultati di studi e ricerche, di attivita' di sperimentazione e aggiornamento, documenti e ogni altro tipo di materiale, anche audiovisivo, che interessi l'attivita' pedagogico-didattica; - conserva e mantiene accessibile il materiale pedagogico-didattico, italiano e straniero, organizzando anche appositi servizi di biblioteca, emeroteca e medioteca; - raccoglie e conserva la documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni, trasmettendo agli altri istituti regionali, al Cento Europeo dell'Educazione e alla Biblioteca di documentazione pedagogica quella relativa ad iniziative sperimentali che abbiano un carattere di particolare validita' e che risultino di piu' generale interesse; - cura la conservazione e l'utilizzazione del suddetto materiale con metodi di classificazione e reperimento rispondenti a criteri per quanto possibile omogenei rispetto a quegli degli altri Istituti regionali e concordati su scala nazionale tramite la Conferenza dei presidenti; - facilita la consultazione, lo scambio e l'utilizzazione della documentazione pedagogico-didattica promuovendo l'attuazione di sistemi di meccanizzazione e automazione, utilizzando anche le attrezzature esistenti presso istituti scolastici e universita' cura la pubblicazione di un bollettino periodico che attesti l'attivita' dell'istituto e dia notizie circa le iniziative attuate dalle sezioni e dai servizi; - cura i rapporti, anche di scambio della documentazioe pedagogico-didattica, con i servizi di biblioteca e medioteca degli istituti scolastici, dei distretti scolastici, delle universita' e di altre istituzioni pubbliche; - mantiene costanti collegamenti con la Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze e con i principali centri di documentazione pedagogica italiani e stranieri.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 4

ART. 4 (Attivita' di ricerca e di studio) L'Istituto, per realizzare le finalita' di cui al punto 2) del precedente art. 2: - promuove e svolge studi in materia educativa secondo le proprie finalita' istituzionali, con particolare riferimento alle situazioni socio-educative e alle esigenze pedagogico-didattiche delle istituzioni formative comprese nel territorio di sua competenza; - comunica i risultati dell'attivita' di studio e di ricerca agli altri Istituti regionali, al Centro Europeo dell'Educazione, alla Biblioteca nazionale di documentazione pedagogica e, se opportuno, e comunque a richiesta, agli organi dell'amministrazione scolastica, agli ispettori tecnici, alle istituzioni scolastiche e alle universita'; - cura la pubblicazione degli studi e delle ricerche di maggior rilievo; - fornisce alla Conferenza dei presidenti gli elementi idonei di proporre agli organi competenti provvedimenti specifici volti all'innovazione educativa. L'Istituto, per lo svolgimento delle attivita' di studio e di ricerca, ove queste non possano essere svolte direttamente attraverso il personale di cui al successivo, art. 21 o richiedano competenze specialistiche o l'uso di attrezzature o l'adozione di tcniche di particolare complessivita', puo' richiedere la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9 ultimo comma,e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma del [Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419).

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 5

ART. 5 (Attivita' in materia di sperimentazione) Con riferimento ai compiti di cui ai punti 3), 5) e 6) del precedente art. 2, l'istituto: - propone sperimentazione che interessino una o piu' istituzioni scolastiche, concernenti sia le innovazioni metodologiche-didattiche, sia le innovazioni relative agli ordinamenti e alle strutture; - promuove attivita' di sperimentazione proposte da una o piu' istituzioni scolastiche; -esprimere parere tecnico sulle proposte di sperimentazioni presentate al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi del comma [4o dell'art. 3 del decreto del presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3-num4); - esprimere parere tecnico sulle richieste di riconoscimento di scuole sperimentali presentate al Ministero della pubblica Istruzione, ai sensi del penultimo comma dell'[art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3); - svolge, a richiesta, attivita' di consulenza tecnica e di assistenza nei confronti di iniziative sperimentali di singoli istituti, assiste l'attuazione degli stessi progetti ove ad essi siano interessati piu' istituti scolastici; - favorisce nella scuola il confronto e l'applicazione della ricerca pedagogica e dell'innovazione educativa, di cui sia stata riconosciuta la validita'; - predispone annualmente per la Conferenza dei presidenti una relazione sulle sperimentazioni attuate nell'ambito regionale. Tale relazione dovra' contenere i dati fondamentali che consentano di effettuare la verifica dei risultati e la loro valutazione scientifica, anche ai sensi del comma [1o, lettera b) dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 416](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;416~art18-letb-num1).

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 6

ART. 6 (Attivita' in materia di aggiornamento) Con riferimento ai compiti di cui ai punti 4 e 6 del precedente art. 2, l'Istitutoorganiza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente a livello regionale e previo accordo con altri Istituti regionali, acnhe a livello interregionale e nazionale; - formula proposte per iniziative di aggiornamento del personale direttivo e docente della scuola a livello interregionale e nazionale; - assume iniziative e fornisce strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento proposte da uno o piu' distretti scolastici su temi e problemi che presentano analoghe esigenze di attuazione; - assiste, su richiesta, con attivita' di collaborazione tecnico-scientifica, iniziative di aggiornamento attuate nell'ambito dei circoli, degli istituti e dei distretti; - effettua studi e ricerche e fornisce consulenza tecnica sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collabora all'attuazione delle iniziative promosse a livello locale; - organizza ed attua iniziative di formazione di docenti e di operatori per le attivita' di aggiornamento e di sperimentazione; - organizza ed attua iniziative di aggiornamento del personale in servizio presso l'Istituto; - puo' collaborare, su richiesta, con le cattedre e con gli istituti universitari alla preparazione del personale docente.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 7

ART. 7 (Attrezzature) L'Istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, e nei limiti delle disponibilita' di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca. L'Istituto puo' inoltre avvalersi dei locali e delle attrezzature e dotazioni didattiche che le universita' e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettono a disposizione, su richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze relative all'attivita' didattica e al servizio.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 8

ART. 8 (Articolazione territoriale dell'Istituto) Ferma restando l'unicita' della struttura dell'Istituto e la collocazione presso la sede di esso delle sezioni e dei servizi, le attivita' dell'Istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale in tal caso esse si appoggiano a uffici o istituzioni scolastiche gia' esistenti.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 9

ART. 9 (Organi dell'Istituto) Sono organi dell'Istituto il consigli direttivo, il presidente, il gollegio dei revisori dei conti.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 10

ART. 10 (Consiglio direttivo) Il consiglio direttivo e' composto da 15 membri scelti e nominati ai sensi dell'[art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11). I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario dell'Istituto e i revisori dei conti.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 11

ART. 11 (Compiti del consiglio direttivo) Il consiglio direttivo 1) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione; 2) designa tra i propri membri il consigliere che partecipera' alle singole riunioni della conferenza dei presidenti; 3) puo' eleggere un vice-presidente; 4) designa tra i propri membri i resonsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri ma comunque tra il personale comandato presso l'Ente, i responsabili delle sezioni; 5) delibera annualmente il programma di attivita' e le relative spese; 6) delibera il bilancio preventivo entro il 30 novembre; 7) delibera, entro il 15 marzo, il conto consuntivo; 8) delibera le variazioni al bilancio preventivo; 9) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazione e ad acquistare immobili; 10) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni; 11) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo direttivo, docente, amminstrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministro della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento d comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; 12) richiede al Ministro della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui opera intenda avvalersi; 13) si pronuncia, nei casi controversi, sulla competenza delle sezioni e dei servizi; 14) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 15) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobli divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; 16) stabilisce il limite di somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo per modesti rinnovi e completamenti e materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; 17) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; 18) designa l'Istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; 19) designa il consigliere delegato alla firma degli ordini di incasso o di pagamento; 20) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto e delibera circa il suo regolamento interno; 21) delibera le modifiche al presente statuto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti 6, 7, 8, 10, 15 le quali sono soggette all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione; quella prevista al punto 21 e' approvata con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con Ministro del tesoro e il Ministro della funzione pubblica, udito il Consiglio i Stato.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 12

ART. 12 (Adunanze e deliberazioni del consiglo direttivo) Il Consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi su convocazione del presidente mediante preavviso di almeno 5 giorni e in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo articolo 13. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimennto di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio. La riunione del consiglio direttivo e' valida quanto e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazini si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse. Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, l'autorizzazione alla stipula di contratti e convenzioni, l'approvazione del regolamento interno, la nomina dei responsabili delle sezioni e dei servizi, e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo. Il presidente, in accordo con il consiglio direttivo, puo' autorizzare la presenza temporanea di persone e rappresentanti di enti e istituzioni, chiamati a esporre, in sede predeliberante, gli opportuni chiarimenti in ordine a specifici problemi tecnici in discussione. Il segretario partecipa ai lavori del consiglio direttivo, senza diritto di voto, e cura la stesura dei relativi verbali. Il consigliere che non partecipa senza valida giustificazine alle riunioni del consiglio direttivo per tre sedute ordinarie o straordinarie consecutive puo' essere proposto con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione. Salvo che il consiglio stesso non ritenga di mantenerlo in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 13

ART. 13 (Il presidente) Il presidente e' eletto dal consiglio direttivo tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto, sovrintende alla sue attivita'; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Coordina con la collaborazione del segretario l'attivita' delle sezioni e dei servizi sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo. Il presidente firma tutte le deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e ne cura l'esecutivita'; firma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione, stipula, in nome dell'Istituto, contratti e convenzioni; e' dipositario dei beni. Dispone le spese per le attivita' previste dal punto 16 del precedente art. 11. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo ed al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Il presidente e' responsabile delle pubblicazioni periodiche dell'Istituto e, su conforme parere del consiglio direttivo, autorizza la stampa di tutte le altre pubblicazioni dell'istituto. Il presidente, nei casi d'urgenza, sentito il parere del vice-presidente, adotta determinazioni in materia di competenza del consiglio direttivo, che deve essere convocato entro quindic gioni per la rettifica delle determinazioni stesse. Il presidente e' coadiuvato, nell'esercizio delle funzioni, dal vice-presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il vice-presidente e' eletto a maggioranza assolta dal consiglio direttivo nel proprio seno.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 14

ART. 14 (Sezioni e servizi) L'Istituto si articola in sezioni per: 1) la scuola materna; 2) la scuola elementare; 3) la scuola decondaria di 1o grado; 4) la scuola secondaria di 2o grado e per l'istruzione artistica; 5) le attivita' di educazione permanente; e i servizi comuni concernenti; a) la documentazione e l'informazione pedagogico-didattica; b) i metodi e le tecniche della ricerca sperimentale; c) l'organizzazione delle attivita' di aggiornamento. Nel rispetto dell'autonomia delle sezioni, che sono investite in via prioritaria dei problemi relativi ai corrispondenti ambiti scolastici di competenza, l'unitarieta' delle attivita' che l'Istituto svolge e' perseguita attraverso l'organizzazione dei reativi servizi secondo i criteri di massima deliberati dal consiglio direttivo. I responsabili delle sezioni e dei sevizi sono designati secondo le modalita' di cui al successivo art. 15. I responsabili delle sezioni e dei servizi si riuniscono periodicamente per uno scambio di informazioni sulle attivita' dei settori di competenza e per l'esame dei problemi comuni, in merito riferiscono al consiglio direttivo. Per l'esame dei problemi che interessino singoli servizi o sezioni o piu' servizi o sezioni, possono essere costituiti temporaneamente con compiti di studio e di consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione, o sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale spettivo, direttivo, docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'Istituto ai sensi dell'art. 16, comma 2o del [decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419). Puo' essere richiesta la collaborazione di istituti universitari e di esperti ai sensi, rispettivamente, all'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo comma, del [Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, n1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;1) [419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419).

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 15

ART. 15 (Responsabiita' delle sezioni e dei servizi) Sono nominati dal presidente dell'Istituto su designazione del consiglio direttivo, tra i propri membri, i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri ma comunque tra il personale comandato presso l'Ente, i responsabili delle sezioni. La designazione va effettuata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, con il consenso degli interessati, sulla base della valutazione dei titoli culturali e professionali degli esperti da designare, tenendo in particolare conto la rispondenza di tali titoli ai livelli di responsabilita' e ai compiti propri delle sezioni e dei servizi ai quali gli interessati devono essere preposti. Salvo la revoca dell'incarico, da disporre con provvedimento del presidente su proposta motivata e vincolante del consiglio direttivo, dopo una votazione per la quale e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso, e in caso di dimissioni, i responsabili suddetti cessano dall'incarico alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che li ha designati.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 16

ART. 16 (Collegio dei revisori dei conti) Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'Ente Regione. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo - contabile dell'Istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo - contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsone, le relative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 17

ART. 17 (Ufficio di segreteria) E' costituito l'ufficio di segreteria che provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativo - contabile. Al suo funzionamento e coordinamento presiede il segretario dell'Istituto.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 18

ART. 18 (Categorie di personale) Il personale dell'Istituto e' costituito dal segretario dell'istituto e dal personale comandato ai sensi del comma [2o dell'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-num2). Detto personale deve appartenere ai ruoli del personale della scuola e/o dell'universita; e a quello del personale dell'amministrazione scolastica.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 19

ART. 19 (Segretario) Il segretario e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi del [art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, no 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16), e partecipa senza diritto di voto ai lavori del consiglio direttivo. Il segretario: - e' preposto dal funzionamento della struttura tecnico - operativa dell'Istituto; - predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; - predispone, sulla base delle proposte fatte dal consiglio direttivo e dai responsabili dei servizi e delle sezioni, il programma, il bilancio preventivo e il conto consutivo da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo; - nell'ambito di programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, assicura il personale coordinamento delle attivita' dell'Istituto; - sovrintende all'attivita' amministrativa - contabile dell'Istituto per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali, secondo le direttive deliberate dal consiglio direttivo e le disposizoni impartite dal presidente, sia al funzionamento degli uffici; - sovrintende all'amministrazione del patrimonio, alla contabiltia', alla cassa e, in genere, a tutto quanto riguarda l'attivita' dell'Istituto; - firma, insieme al presidente al consigliere delegato, gli ordini di incasso e i titoli di spesa; - esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dal consiglio direttivo o dal presidente; - in caso di assenza o di impedimento sara' sostituito, per quanto riguarda gli atti contabili, dal funzionario della carriera direttiva piu' alto in grado.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 20

ART. 20 (Personale comandato) Il personale e' comandato presso l'Istituto dal Ministro stesso, nell'ambito del contingente di posti stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, e sulla base delle risultanze di concorsi per titoli indetti presso l'Istituto a norma del comma [3o dell'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, n.419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-num3). Vanno indetti concorsi distinti per il personale appartenente ai ruoli del personale della scuola anche universitaria e a quelli del personale amministrativo e ausiliario. Il comando del personale presso l'Istituto ha durata di un quinquennio ed e' rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. Gli obblighi e gli orari di servizio del personale comandato sono stabiliti con regolamento interno dal consiglio direttivo.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 21

ART. 21 (Valutazione del servizio) Gli elimenti per la valutazione del servizio del personale comandato, nell'ipotesi in cui a tale adempimento si debba provvedere in virtu' delle norme di stato giuridico relativo al ruolo di appartenenza degli interessati, sono forniti dal presidente dell'Istituto in base a relazioni dei responsabili delle sezioni e dei servizi e del segretario dell'Istituto. La valutazione del servizio svolto dal segretario dell'Istituto e' effettuata dal presidente.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 22

ART. 22 (Incarichi a tempo determintato a persone estranee all'amministrazione della pubblica istruzione) Per lo svolgimento di particolari manzioni tecniche e scientifiche, delle quali sia stato accertato la necessita', l'Istituto puo' affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione della pubblica istruzione, con spese a carico del proprio bilancio. Il conferimento dell'incarico e' disposto dal presidente, su proposta dei singoli consiglieri e dei responsabili dei servizi o delle sezioni, previa delibera motivata del consiglio direttivo, sia per quanto riguarda l'esigenza del ricorso a persone estranee e all'amministrazione, sia per quanto concerne la scelta degli interessati, avendo riguardo alla preparazione scientifica e tecnica necessaria per lo svolgimento del particolare compito da affidare. Il conferimnto dell'incarico sara' disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, penultimo e ultimo comma, del [Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419).

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 23

ART. 23 (Finanziamenti) L'Istituto provvede al finanziamento della propria attivita': a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione; b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone; c) con i proventi di prestazioni e servizi resi ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 24

ART. 24 (Esercizio finanziario) L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 25

ART. 25 (Bilancio di previsione e conto consuntivo) Il bilancio di previsione e' di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 26

ART. 26 (Adempimenti) Entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al consiglio direttivo. Entro il 30 novembre successivo il consiglio direttivo delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione, non oltre il 15 dicembre, per l'approvazione.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 27

ART. 27 (Esercizio provvisorio) Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'Istituto e' autorizzato ad eseguire le spese improrogabili, entro i limiti di un dodicesimo per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente. Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 28

ART. 28 (Struttura di bilancio) Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli: a) entrate e spese correnti (o di funzionamento); b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento); c) entrate e spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 29

ART. 29 (Entrate e spese correnti) le entrate correnti comprendono: a) le rendite patrimoniali; b) i finanziamenti dello Stato; c) le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone; d) i proventi di prestazioni e servizi resi ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate; f) altre entrate eventuali. Le spese correnti comprendono: a) gli oneri e le spese patrimoniali; b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 30

ART. 30 (Entrate e spese in conto capitale) Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo stato, gli enti e i privati assegnano per spese di investimento. Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonche' per l'impianto di biblioteche.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 31

ART. 31 (Partite di giro) Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che percio' costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 32

ART. 32 (Avanzo o disavanzo di amministrazione) Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e quello cui il preventivo si riferisce. Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione, nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa relativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a condizione che l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante della suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di maggior accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 33

ART. 33 (Fondi di riserva) Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potra' superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle necessita' che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 34

ART. 34 (Variazioni di bilancio) Alle varazioni di bilancio si provvede oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilita', nonche' in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate. Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione, entro 15 giorni dalla data delle delibere stesse, per l'approvazione.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 35

ART. 35 (Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio) Nessuna spesa puo' essere effettuata se non e' contemplata in bilancio e se non oltrepassa il limite del relativo stanziamento. I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 36

ART. 36 (Residui) Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella di competenza. Non e' consentito iscrivere, tra i residui degli anni precedenti, somme che siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 37

ART. 37 (Acquisti) Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi del finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (inclusa IVA) ed i capitoli di imputazione della spesa. Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti: a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate; b) la relazione del presidente dell'ente con l'indicazione dei motivi degliacquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualita' e delle destinazioni delle attrezzature gia' esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilita' di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative. E' escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta. Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui al punto 16 del precedente art.11.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 38

ART. 38 (Istituto cassiere) Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo Istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'ente, delle condizioni piu' favorevoli. Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si puo' avvalere dei conti correnti postali nonche' di istituzioni all'uopo convenzionate. Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferiti, alla fine di ogni trimestre, sul conto corrente presso l'azienda o l'istituto cassiere.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 39

ART. 39 (Ordini di incasso) Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente. L'istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascera' quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sara' consegnato dall'ente.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 40

ART. 40 (Ordini di pagamento) Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente. Indicazioni sulle reversali e sui mandati. Le reversali ed i mandati debbono indicare: a) l'esercizio al quale si riferiscono; b) il numero d'ordine progressivo; c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui; d) il nome e cognome del debitore o del creditore; e) la causale dell'incasso o del pagamento; f) la somma da incassare o da pagare; g) la data di emissione; h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 41

ART. 41 (Emissione delle reversali e dei mandati) Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copie. L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronologico e su di essi devono essere apposte tre firme e precisamente quella del presidente, del segretario e di un componente il consiglio direttivo designato dal consiglio stesso. Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento. Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere. Le reversali e i mandati vanno trasmessi all'istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 42

ART. 42 (Mandati estinti ed estratto conto) L'istituto cassiere rimettera' mensilmente all'ente i mandati estinti e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sara' inserito nella convenzione del servizio di cassa.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 43

ART. 43 (Reversali e mandati inestinti) Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'ente che li ha emessi. Esso li annulla e rimette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 44

ART. 44 (Vincoli per le reversali ed i mandati) Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti piu' capitoli del bilancio oppure la competenza ed i residui.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 45

ART. 45 (Minute spese) Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria dal consiglio direttivo. L'anticipazione del suddetto fondo e' disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite giro. Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il predetto responsabile presentera' le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sara' fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel qual giorno il predetto responsabile dovra' versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 46

Art. 46 (Responsabilita') Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitoli di bilancio, presso l'ufficio ragioneria. La responsabilita' della gestione dei fondi amministrativi e' imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 47

ART. 47 (Registri contabili) I registri contabili obbligatori sono: a) il giornale di cassa; b) il registro partitario delle entrate; c) il registro partitario delle spese; d) il libro degli inventari. Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali - distintamente per competenze e residui - nel giorno in cui sono emessi. Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di acceramento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 48

ART. 48 (Correzioni dei registri contabili) Nei registri contabili sono vietate le cancellature, le raschiature, le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 49

ART. 49 (Conto consuntivo) Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario della situazione patrimoniale e del conto economico. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dall'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo. Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato, non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 50

ART. 50 (Rendiconto finanziario) Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per le entrate e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, distintamente per competenza e per residui.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 51

ART. 51 (Situazione patrimoniale) La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresi' in evidenza le variazioni interveute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 52

ART. 52 (Conto economico) Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 53

ART. 53 (Situazione amministrativa) Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare: 1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; 3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.

Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 54

ART. 54 (Disposizione finale) Per tutto quanto non completato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per l'ammnistrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Il Ministro della pubblica istruzione GALLONI

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