DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1988, n. 359
Entrata in vigore del decreto: 4/09/1988
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta le legge 30 luglio 1977, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Veneto; Udito il parere n. 2063/87 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 4 novembre 1987; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Veneto annesso al pesente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione. Il presente decreto, munito dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione AMATO, Ministro del tesoro SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alal Corte dei conti, addi' 8 agosto 1988 Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 35
Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 1
ALLEGATO STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DEL VENETO ART.1 (Istituzione) L'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Veneto e' istituito a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419. L'Istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto ha sede giuridica in Venezia. Il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'Istituto sono regolate dal presente statuto.
Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 2
ART. 2 (Finalita') Nell'ambito di quanto stabilito dall'[art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art9), l'istituto svolge i seguenti compiti: 1) raccoglie, elabora e diffonde la documentazione pedagogico-didattica, anche al fine di promuovere una ampia e precisa conoscenza dei risultati delle piu' qualificate iniziative di aggiornamento e di sperimentazione; 2) conduce studi e ricerche in campo educativo con specifiche finalita' pedagogico-didattiche; 3) promuove ed assiste l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4) organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5) da' parere al Ministero della pubblica istruzione in vista del riconosciemto del carattere di scuola sperimentale plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione; 6) fornisce consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collabora all'attuazione delle relative iniziative promosse dagli enti locali del Veneto. L'istituto inoltre puo' attendere a specifihe finalita' connesse con le esigenze del Veneto e puo' collaborare ad iniziative dell'Ente Regione, nonche' ad attivita' di ricerca a carattere nazionale e internazionale. Per l'attuazione dei propri compiti l'Istituto si avvale, in via prioritaria della collaborazione di cattedre e di istituti universitari del Veneto o di altre regioni, con i quali stabilisce rapporti mediante apposite convenzioni.
Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 3
ART. 3 (Attivita' di documentazione e di informazione) L'Istituto, per realizzare le finalita' di cui al punto 1) del precedente art. 2: - raccoglie e censisce materiale bibliografico, emerografico, monografie, risultati di studi e ricerche, di attivita' di sperimentazione e aggiornamento, documenti e ogni altro tipo di materiale, anche audiovisivo, che interessi l'attivita' pedagogico-didattica; - conserva e mantiene accessibile il materiale pedagogico-didattico, italiano e straniero, organizzando anche appositi servizi di biblioteca, emeroteca e medioteca; - raccoglie e conserva la documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni, trasmettendo agli altri istituti regionali, al Cento Europeo dell'Educazione e alla Biblioteca di documentazione pedagogica quella relativa ad iniziative sperimentali che abbiano un carattere di particolare validita' e che risultino di piu' generale interesse; - cura la conservazione e l'utilizzazione del suddetto materiale con metodi di classificazione e reperimento rispondenti a criteri per quanto possibile omogenei rispetto a quegli degli altri Istituti regionali e concordati su scala nazionale tramite la Conferenza dei presidenti; - facilita la consultazione, lo scambio e l'utilizzazione della documentazione pedagogico-didattica promuovendo l'attuazione di sistemi di meccanizzazione e automazione, utilizzando anche le attrezzature esistenti presso istituti scolastici e universita' cura la pubblicazione di un bollettino periodico che attesti l'attivita' dell'istituto e dia notizie circa le iniziative attuate dalle sezioni e dai servizi; - cura i rapporti, anche di scambio della documentazioe pedagogico-didattica, con i servizi di biblioteca e medioteca degli istituti scolastici, dei distretti scolastici, delle universita' e di altre istituzioni pubbliche; - mantiene costanti collegamenti con la Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze e con i principali centri di documentazione pedagogica italiani e stranieri.
Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 4
ART. 4 (Attivita' di ricerca e di studio) L'Istituto, per realizzare le finalita' di cui al punto 2) del precedente art. 2: - promuove e svolge studi in materia educativa secondo le proprie finalita' istituzionali, con particolare riferimento alle situazioni socio-educative e alle esigenze pedagogico-didattiche delle istituzioni formative comprese nel territorio di sua competenza; - comunica i risultati dell'attivita' di studio e di ricerca agli altri Istituti regionali, al Centro Europeo dell'Educazione, alla Biblioteca nazionale di documentazione pedagogica e, se opportuno, e comunque a richiesta, agli organi dell'amministrazione scolastica, agli ispettori tecnici, alle istituzioni scolastiche e alle universita'; - cura la pubblicazione degli studi e delle ricerche di maggior rilievo; - fornisce alla Conferenza dei presidenti gli elementi idonei di proporre agli organi competenti provvedimenti specifici volti all'innovazione educativa. L'Istituto, per lo svolgimento delle attivita' di studio e di ricerca, ove queste non possano essere svolte direttamente attraverso il personale di cui al successivo, art. 21 o richiedano competenze specialistiche o l'uso di attrezzature o l'adozione di tcniche di particolare complessivita', puo' richiedere la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9 ultimo comma,e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma del [Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419).
Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 5
ART. 5 (Attivita' in materia di sperimentazione) Con riferimento ai compiti di cui ai punti 3), 5) e 6) del precedente art. 2, l'istituto: - propone sperimentazione che interessino una o piu' istituzioni scolastiche, concernenti sia le innovazioni metodologiche-didattiche, sia le innovazioni relative agli ordinamenti e alle strutture; - promuove attivita' di sperimentazione proposte da una o piu' istituzioni scolastiche; -esprimere parere tecnico sulle proposte di sperimentazioni presentate al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi del comma [4o dell'art. 3 del decreto del presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3-num4); - esprimere parere tecnico sulle richieste di riconoscimento di scuole sperimentali presentate al Ministero della pubblica Istruzione, ai sensi del penultimo comma dell'[art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3); - svolge, a richiesta, attivita' di consulenza tecnica e di assistenza nei confronti di iniziative sperimentali di singoli istituti, assiste l'attuazione degli stessi progetti ove ad essi siano interessati piu' istituti scolastici; - favorisce nella scuola il confronto e l'applicazione della ricerca pedagogica e dell'innovazione educativa, di cui sia stata riconosciuta la validita'; - predispone annualmente per la Conferenza dei presidenti una relazione sulle sperimentazioni attuate nell'ambito regionale. Tale relazione dovra' contenere i dati fondamentali che consentano di effettuare la verifica dei risultati e la loro valutazione scientifica, anche ai sensi del comma [1o, lettera b) dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 416](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;416~art18-letb-num1).
Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 6
ART. 6 (Attivita' in materia di aggiornamento) Con riferimento ai compiti di cui ai punti 4 e 6 del precedente art. 2, l'Istitutoorganiza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente a livello regionale e previo accordo con altri Istituti regionali, acnhe a livello interregionale e nazionale; - formula proposte per iniziative di aggiornamento del personale direttivo e docente della scuola a livello interregionale e nazionale; - assume iniziative e fornisce strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento proposte da uno o piu' distretti scolastici su temi e problemi che presentano analoghe esigenze di attuazione; - assiste, su richiesta, con attivita' di collaborazione tecnico-scientifica, iniziative di aggiornamento attuate nell'ambito dei circoli, degli istituti e dei distretti; - effettua studi e ricerche e fornisce consulenza tecnica sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collabora all'attuazione delle iniziative promosse a livello locale; - organizza ed attua iniziative di formazione di docenti e di operatori per le attivita' di aggiornamento e di sperimentazione; - organizza ed attua iniziative di aggiornamento del personale in servizio presso l'Istituto; - puo' collaborare, su richiesta, con le cattedre e con gli istituti universitari alla preparazione del personale docente.
Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 7
ART. 7 (Attrezzature) L'Istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, e nei limiti delle disponibilita' di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca. L'Istituto puo' inoltre avvalersi dei locali e delle attrezzature e dotazioni didattiche che le universita' e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettono a disposizione, su richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze relative all'attivita' didattica e al servizio.
Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 8
ART. 8 (Articolazione territoriale dell'Istituto) Ferma restando l'unicita' della struttura dell'Istituto e la collocazione presso la sede di esso delle sezioni e dei servizi, le attivita' dell'Istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale in tal caso esse si appoggiano a uffici o istituzioni scolastiche gia' esistenti.
Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 9
ART. 9 (Organi dell'Istituto) Sono organi dell'Istituto il consigli direttivo, il presidente, il gollegio dei revisori dei conti.
Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 10
ART. 10 (Consiglio direttivo) Il consiglio direttivo e' composto da 15 membri scelti e nominati ai sensi dell'[art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11). I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario dell'Istituto e i revisori dei conti.
Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 11
ART. 11 (Compiti del consiglio direttivo) Il consiglio direttivo 1) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione; 2) designa tra i propri membri il consigliere che partecipera' alle singole riunioni della conferenza dei presidenti; 3) puo' eleggere un vice-presidente; 4) designa tra i propri membri i resonsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri ma comunque tra il personale comandato presso l'Ente, i responsabili delle sezioni; 5) delibera annualmente il programma di attivita' e le relative spese; 6) delibera il bilancio preventivo entro il 30 novembre; 7) delibera, entro il 15 marzo, il conto consuntivo; 8) delibera le variazioni al bilancio preventivo; 9) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazione e ad acquistare immobili; 10) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni; 11) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo direttivo, docente, amminstrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministro della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento d comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; 12) richiede al Ministro della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui opera intenda avvalersi; 13) si pronuncia, nei casi controversi, sulla competenza delle sezioni e dei servizi; 14) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 15) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobli divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; 16) stabilisce il limite di somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo per modesti rinnovi e completamenti e materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; 17) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; 18) designa l'Istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; 19) designa il consigliere delegato alla firma degli ordini di incasso o di pagamento; 20) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto e delibera circa il suo regolamento interno; 21) delibera le modifiche al presente statuto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti 6, 7, 8, 10, 15 le quali sono soggette all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione; quella prevista al punto 21 e' approvata con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con Ministro del tesoro e il Ministro della funzione pubblica, udito il Consiglio i Stato.
Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto-art. 12
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