DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1988, n. 367
Entrata in vigore del decreto: 11/09/1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;
Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1985 che ha approvato lo statuto della RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 7 agosto 1981 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1987, n. 335, recante proroga per sei mesi dalla predetta concessione;
Visto i descreti del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1988, n. 38, 9 aprile 1988, n. 114, e 10 giugno 1988, n. 199, recanti ulteriori proroghe della concessione medesima;
Riconosciuta l'opportunita' di assentire alla RAI per un periodo di sei anni la concessione in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi;
Sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1988;
Sulla proposta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
E' concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni, alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale.
Art. 2
E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
MAMMI', Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 agosto 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 37
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 1
CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., PER LA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE CIRCOLARE DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI. PREMESSO che l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10 stabilisce che il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale e' esercitato dallo Stato mediante concessione ad una Societa' per azioni a totale partecipazione pubblica; che la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del predetto servizio pubblico, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1988, n. 199, viene a scadere il 31 luglio 1988; che sussiste la necessita' di rinnovare la predetta convenzione per un ulteriore periodo di sei anni, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 14 aprile 1975, n. 103; tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - in persona del direttore generale Ing. Roberto Panella - che in seguito verra' piu' brevemente denominato "Amministrazione" - e la RAI Radiotelevisione italiana, S.p.a., con sede in Roma - legalmente rappresentata dal Presidente dr. Enrico Manca e dal direttore generale dr. Biagio Agnes, all'uopo delegati dal consiglio di amministrazione della RAI in data 11 febbraio 1988 - che nel corso del presente atto verra' piu' brevemente denominata "RAI" o "Societa' concessionaria" - si conviene e si stipula quanto appresso. Art. 1 (Oggetto della concessione) E' concesso in esclusiva alla RAI il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, via etere, via filo, via cavo, per mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, siccome oggetto di riserva statale ai sensi dell'art. 43 della Costituzione e degli articoli 1 e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte non abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 15 luglio 1976, nonche' ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 1984 n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 fbbraio 1985, n. 10. La societa' concessionaria e' tenuta, alle condizioni e con le modalita' di cui ai successivi articoli, a diffondere, in regime di servizio pubblico, i programmi di cui al precedente comma in ambito nazionale e/o locale. La concessione conseguentemente comprende: a) l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare di programmi sonori e televisivi come specificata nei commi precedenti; b) la trasmissione di programmi, mediante gli impianti predetti, sia all'interno che all'esterno, nel rispetto dell'autonomia decisionale della RAI e degli indirizzi generali formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a norma dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103. E' vietata la subconcessione, anche parziale, dei servizi previsti nella presente convenzione.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 2
Art. 2 (Fonti legislative e regolamentari) La RAI e' tenuta ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle noerme e delle indicazioni della [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103) del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156), delle [sentenze della Corte costituzionale n. 202, del 15 luglio 1976](https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::), e [n. 148 del 14 luglio 1981](https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::), del [decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-06;807), cosi' come convertito dalla [legge 4 febbraio 1985, n. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-04;10), degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi delle decisioni del Parlamento in occasione della presentazione della relazione annuale o riguardanti materie inerenti il servizio pubblico radiotelevisivo e, in quanto compatibili, delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, nonche' degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti, concernenti la stessa materia.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 3
Art. 3 (Scopo sociale) L'installazione e l'esercizio degli impianti e dei mezzi anche di collegamento, nonche' una gestione dei servizi previsti dalla presente convenzione finalizzata al piu' ampio sviluppo del rapporto con l'utenza, rientrano nella concessione alla Societa', la quale non puo' assumere altri esercizi industriali o commerciali non aventi connessione con l'esercizio dei servizi concessi, o entrare in partecipazione diretta o indiretta in imprese aventi per scopo tali esercizi, senza l'autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quello delle partecipazioni statali. Alla Societa' e' consentito di svolgere, direttamente o attraverso societa' collegate, attivita' commerciali, editoriali, (nei limiti di cui all'[articolo 1 comma 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art1-com13)), audiovisive, discografiche, di produzione di sofware audiovisivo, di sfruttamento cinematografico, teatrale e concertistico, di vendita dei programmi, di utilizzazione dei diritti da loro derivanti, le attivita' ausiliarie connesse al televideo e in genere alla radiodiffusione, nonche' le altre attivita' comunque connesse all'oggetto sociale, purche' esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale. Le attivita' di cui al precedente comma non possono comunque assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione. La societa' concessionaria informera' la sua attivita' nell'ambito delle societa' collegate al rigoroso rispetto dei principi di economicita' di gestione al fine di valorizzarne il concorso, anche finanziario, allo svolgimento dei pubblici servizi concessi. Non e' ammessa la partecipazione della RAI a societa' di persone.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 4
Art. 4 (Sede sociale e struttura organizzativa della Societa' concessionaria) La RAI deve conservare la propria sede sociale e la direzione generale in Roma. La struttura organizzativa e produttiva della RAI e' regolata dalle prescrizioni della [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103), con le modificazioni e integrazioni di cui al [decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-06;807), cosi' come convertito nella [legge 4 febbraio 1985, n. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-04;10).
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 5
Art. 5 (Capitale della Societa' concessionaria) Il Capitale della societa' concessionaria, che alla data di entrata in vigore della presente convenzione e' di lire 120 miliardi, deve essere adeguato all'entita' e al valore degli impianti da gestire, nonche' agli sviluppi dei medesimi. Le azioni della RAI possono essere trasferite solo allo Stato o ad altri enti pubblici, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La predetta limitazione alla negoziabilita' delle azioni deve essere annotata sui relativi titoli.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 6
Art. 6 (Personale della Societa') La Societa', per espletamento dei servizi in concessione, ha l'obbligo di assumere, anche per chiamata nominativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente servizio degli impianti e per il migliore svolgimento delle attivita' aziendali. La Societa' ha l'obbligo di provvedere, se necessario, all'istruzione professionale del personale stesso sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 7
Art. 7 (Esercizio del servizio radiotelevisivo) Il servizio radiotelevisivo oggetto della presente convenzione e' esercitato, salvo quanto disposto nei successivi articoli, con gli impianti esistenti mediante: a) tre reti radiofoniche a modulazione di ampiezza e tre a modulazione di frequenza per la diffusione via radio di almeno tre programmi; mediante tali reti e' possibile anche la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale e interregionale; b) cinque canali per la filodiffusione radiofonica, tre dei quali destinati alla simultanea trasmissione dei programmi radiofonici di cui alla presente lettera a) e due alla trasmissione di altri programmi. La RAI ha facolta' di utilizzare un sesto canale di filodiffusione per la trasmissione di programmi di carattere specializzato; c) tre reti televisive per la radiodiffusione di altrettanti programmi; una di tali reti e' idonea anche ad una separata e contemporanea utilizzazione per la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale, e interregionale. La consistenza degli impianti alla data di stipula della presente convenzione, ivi compresi quelli destinati ai servizi previsti da convenzioni aggiuntive ai sensi degli [articoli 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art19) e [20 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art20), risulta dall'allegato A. La durata di diffusione dei programmi non potra' essere inferiore a: - una media annua di 45 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera a); - una media annua di 24 ore giornaliere complessive per i due canali della filodiffusione destinati, ai sensi della lettera b), alla trasmissione di programmi diversi e autonomi da quelli di radiodiffusione sonora; - una media annua di 20 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera c). Ciascuna delle anzidette durate sara' calcolata considerando tutti i programmi effettuati, qualunque ne siano la natura, il contenuto e la provenienza e tenendo conto, per le trasmissioni locali e per quelle previste dalle convenzioni aggiuntive, dell'ambito della diffusione, mediante una ponderazione basata sulla relativa popolazione. La concessionaria e' tenuta a trasmettere gratuitamente i messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse delle amministrazioni dello Stato che saranno richiesti dalla Presisdenza del Consiglio dei Ministri. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 (due) per cento ogni ora di programmazione e l'1 (uno) per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 8
Art. 8 (Utilizzazioni particolari degli impianti) La RAI ha la facolta' di utilizzare i propri impianti tecnici, purche' non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento di pubblici servizi concessi e concorra alla equilibrata gestione aziendale per la predisposizione e/o il transito dei programmi radiofonici e televisivi da e/o per l'estero richiesti da altri organismi radiotelevisivi, informandone, con relazioni periodiche, l'Amministrazione. La stessa concessionaria, inoltre, sempreche' non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorra all'equilibrata gestione aziendale, puo' utilizzare i propri impianti tecnici, previa richiesta e autorizzazione dell'Amministrazione per: a) l'organizzazione e la realizzazione di conferenze radiotelevisive, a supporto di programmi di diffusione circolare sonora e televisiva, secondo le norme vigenti e alle condizioni che dall'Amministrazione saranno stabilite, sentita la societa' concessionaria; b) l'organizzazione e la realizzazione, alle condizioni e secondo le norme vigenti, di programmi televisivi a circuito chiuso; c) il transito dei programmi radiofonici e televisivi nell'ambito del territorio nazionale, secondo le norme vigenti, alle condizioni che dall'Amministrazione saranno stabilite, sentita la societa' concessionaria;
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 9
Art. 9 (Sviluppo delle reti, degli impianti e dei servizi) Ai sensi dell'[art. 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art14), la RAI si impegna: 1) a completare, entro il 31/12/1989, la realizzazione degli impianti radiofonici a modulazione di ampiezza e a modulazione di frequenza e degli impianti televisivi ralativi alla 1, 2, 3 rete, nonche' degli impianti di collogamento previsti nei piani gia' approvati dall'Amministrazione di cui all'allegato B; 2) per la diffusione radiofonica: a) a migliorare e ad estendere la ricezione dei propri programmi irradiati dalle reti a modulazione di ampiezza sul territorio nazionale e per quanto possibile all'estero; b) a migliorare ed estendere la ricezione dei propri programmi irradiati dalle reti a modulazione di frequenza sul territorio nazionale, tenendo conto in particolare delle esigenze dell'utenza automobilistica; c) a completare l'introduzione del servizio stereofonico sulle tre reti radiofoniche a modulazione di frequenza; d) a introdurre, secondo modalita' e normative che verranno stabilite dall'Amministrazione, il servizio di informazioni addizionali per automobilisti con il sistema RDS (Radio Data System) sulle reti radiofoniche a modulazione di frequenza; 3) per la diffusione televisiva: a) ad eliminare, per la 1^ e 2^ rete televisiva, le zone d'ombra esistenti nei capoluoghi di provincia, e ad estendere il servizio sino ai centri abitati con popolazione non inferiore 500 abitanti; b) per la 3^ rete, avendo come obiettivo la sua equiparazione alla 1^ e alla 2^ rete, a provvedere a portare fino all'85% il grado di servizio regionale in quelle regioni in cui esso risulta inferiore, con particolare riguardo a quelle meridionali, e a completare il servizio regionale nei capoluoghi di provincia. Tale estensione dovra' realizzarsi tenendo conto dell'esigenza di assicurare un adeguato spazio alla radiodiffusione privata secondo quanto previsto dal secondo comma del successivo articolo 14; c) a migliorare la ricezione dei propri programmi su tutte le tre reti televisive ove essa risulti degradata; d) a sostituire il canale "C" attualmente utilizzato da alcuni impianti della 1^ rete televisiva; e) ad introdurre gradualmente sulle tre reti televisive il servizio stereofonico; f) a potenziare il servizio televideo, anche attraverso l'applicazione di nuove tecnologie per la trasmissione dati; g) a sviluppare il servizio di sottotitolatura per audiolesi, utilizzando il sistema televideo; 4) per l'estensione delle proprie reti radiofoniche e televisive la RAI potra' stipulare convenzioni o contratti con le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane o altri enti locali o consorzi di enti locali, nonche' con altri enti e soggetti, che prevedano apporti di beni, diritti e servizi, dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione. Ove con le dette convenzioni o contratti si eccedano i sopraindicati limiti di estensione delle reti televisive, i progetti degli impianti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 185 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156); 5) per i collegamenti: a potenziare, secondo criteri di economicita' di gestione e di sicurezza di esercizio, la rete dei collegamenti e dei relativi impianti per adeguarli alle esigenze del servizio e al progresso tecnologico, anche impiegando i nuovi mezzi trasmissivi disponibili (satelliti, fibre ottiche, ecc.). Tale potenziamento terra' anche conto delle possibilita' offerte dalla rete pubblica ai sensi dell'art. 15 della presente convenzione, nonche' del fatto che i collegamenti a rimbalzo per l'alimentazione di emergenza di alcuni trasmettitori non verranno protetti dalle interferenze. 6) ad effettuare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, altri servizi speciali raiotelevisivi o di televideo destinati a soddisfare esigenze di pubblica utilita' e/o particolari categorie di utenti.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 10
Art.10 (Piani pluriennali di massima e piani tecnici) La Societa' concessionaria RAI e' tenuta a sottoporre al parere degli Organi collegiali dell'Amministrazione, in conformita' alla normativa vigente, i piani pluriennali di massima delle opere e degli investimenti programmati nel campo degli impianti di diffusione e collegamento. Entro il mese di ottobre di ciascuno anno la Societa' ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, opportunamente documentato, il piano pluriennale di massima delle opere e degli investimenti suddetti, per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti, in modo da migliorare la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi nel territorio nazionale e sviluppare i servizi in conformita' a quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione. Le indicazioni del piano saranno elaborate in forma piu' particolareggiata per il primo anno di validita' del medesimo e sotto forma di previsione piu' generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo del servizio nell'intero periodo considerato nel piano. Ogni anno si provvedera' all'aggiornamento del piano, modificando ed integrando, ove occorre, le previsioni del precedente. Il piano stesso dovra' contenere l'indicazione dei seguenti elementi, riferiti all'intero territorio nazionale: - previsioni della Societa' sull'andamento della utenza dei servizi oggetto della presente convenzione; - programma di sviluppo degli impianti, elaborato anche in rapporto al Piano generale di sviluppo dei servizi di telecomunicazioni predisposto dall'Amministrazione, e riferito, per ciascun anno, sia agli impianti che si prevede di realizzare nell'anno sia quelli progettati, le cui realizzazioni avverranno negli anni successivi; - investimenti occorrenti, secondo previsioni di larga massima, per l'attuazione del programma, e indicazioni delle condizioni necessarie per assicurare la continuita' dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, nonche' degli strumenti necessari per il finanziamento degli investimenti. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dei piani pluriennali, l'Amministrazione dovra' comunicare alla Societa' le proprie osservazioni e le richieste di eventuali integrazioni e modifiche in ordine alla rispondenza del piano alle finalita' indicate dal presente articolo. Il termine suddetto potra' essere al massimo prorogato di giorni trenta nel caso che l'Amministrazione abbia richiesto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dei piani, altri elementi che la Societa' e' tenuta a fornire entro trenta giorni dalla richiesta. La Societa' concessionaria, in attuazione del piano pluriennale di massima di cui al presente articolo, provvedera' a presentare all'Amministrazione, con un congruo anticipo sulla data di realizzazione delle opere programmate, i Piani esecutivi delle reti e dei singoli impianti previsti nel piano di massima. Essi, tra l'altro, indicano le caratteristiche radioelettriche essenziali e la destinazione delle opere, l'ubicazione, le frequenze di funzionamento richieste e i costi preventivati. Nel caso di attivita' di ricerca e sperimentazione essi conterranno i dettagli e le finalita' dei singoli studi. L'Amministrazione, entro centoventi giorni dal ricevimento dei piani esecutivi, comunichera' le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei piani stessi; detto termine potra' essere prorogato di giorni sessanta qualora l'Amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria. La Societa' provvedera' a comunicare annualmente all'Amministrazione, secondo modalita' da concordare, gli elementi essenziali di consuntivo dei piani esecutivi con l'indicazione dell'attivazione dei singoli impianti e di quelli in corso di realizzazione. La RAI, inoltre, e' tenuta a fornire tutta la documentazione tecnica richiesta dall'Amministrazione. In appendice ai piani di massima, di cui al primo comma del presente articolo, la Societa' concessionaria e' tenuta a presentare all'Amministrazione una relazione contenente le indicazioni di tutti gli altri investimenti che la Societa' stessa intende realizzare. Il dettaglio di tali investimenti verra' comunicato all'Amministrazione all'inizio di ogni esercizio.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 11
Art. 11 (Attivita' di ricerca e di sperimentazione) Al fine di conseguire l'estensione e il miglioramento dei servizi e di esplorare le possibilita' di introduzione di nuovi servizi, nonche' di favorire lo sviluppo dell'industria nazionale, la RAI e' tenuta a destinare adeguate risorse correlate all'entita' degli investimenti per svolgere ricerche e sperimentazioni sulle piu' avanzate tecniche analogiche e digitali riguardanti i sistemi di produzione, trasmissione, diffusione e ricezione radiofonica, televisiva ed eventuali dati associati, nonche' a sperimentare le trasmissioni con doppio audio sulle proprie reti televisive. La RAI si impegna a sottoporre all'Amministrazione, che li approva sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, i programmi di massima e i piani particolari delle nuove sperimentazioni. L'Amministrazione si riserva di coordinare le sperimentazioni promosse dalla RAI con analoghe ricerche condotte dalla stessa Amministrazione e da altri gestori dei servizi pubblici di telecomunicazioni. La RAI informa periodicamente l'Amministrazione e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi dei risultati conseguiti nella sperimentazione delle nuove tecniche e nell'attivita' di ricerca.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 12
Art. 12 (Radiodiffusione diretta da satellite) La RAI si impegna a sperimentare la diffusione diretta dei programmi radiofonici e televisivi via satellite, sia per quanto riguarda le tecnologie di produzione, trasmissione, diffusione e ricezione dell'intero sistema - compresa la TV ad alta definizione -, sia per quanto riguarda tipologie di programmi, palinsesti, ipotesi di esercizio e di gestione. La RAI utilizzera' a tale scopo, in collaborazione con Telespazio, ripetitori sul satellite Olympus dell'ESA o altri che si rendano disponibili. Al termine del periodo di sperimentazione la RAI e' impegnata a introdurre il servizio operativo, con caratteristiche, condizioni e modalita' che saranno stabilite dall'Amministrazione d'intesa con la Societa' concessionaria.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 13
Art. 13 (Filodiffusione sonora) La RAI si impegna a soddisfare le nuove richieste di utenza nelle citta' gia' servite al momento della stipulazione della presente convenzione e indicate nell'allegato C. La RAI utilizzera', per realizzare tale obiettivo, le reti telefoniche della concesionaria del servizio pubblico telefonico, provvedendo a fornire gli opportuni organi di modulazione ed amplificazione. L'Amministrazione stabilira' con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, la misura del canone di abbonamento dovuto alla RAI per il servizio di filodiffusione, nonche' la ripartizione del canone stesso tra la RAI e la concessionaria del servizio pubblico telefonico, tenendo conto dei costi rispettivamente sostenuti, e provvedera' agli eventuali successivi aggiornamenti.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 14
Art. 14 (Pianificazione e assegnazione di frequenze) Sino all'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione, di cui all'[art. 2 del decreto legge 6 dicembre 1984 n. 807](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-06;807~art2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 febbraio 1985, n. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-04;10), lo sviluppo delle reti di cui all'art. 9 della presente Convenzione avviene in base alle direttive impartite dall'Amministrazione, sentito il Consiglio Superiore Tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione, e le assegnazioni delle frequenze di funzionamento degli impianti vengono definite in sede di approvazione dei piani esecutivi. L'amministrazione si atterra' al criterio di assicurare il migliore equilibrio tra le reti della Societa' concessionaria e le emittenti radio-televisive private, alle quali l'[art. 3 del D.L. 6/12/84 n. 807](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-06;807~art3), convertito nella [legge 4/2/85, n. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-04;10), consente la prosecuzione dell'attivita' con gli impianti gia' in funzione alla data 1/10/84, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilita' con i pubblici servizi. In sede di elaborazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze saranno salvaguardate le esigenze della societa' concessionaria e quelle delle emittenti private e in particolare gli spazi effettivamente occupati dall'emittenza radiotelevisiva privata secondo le comunicazioni di cui all'[articolo 4 del decreto legge 6 dicembre 1984, n.807](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-06;807~art4) convertito con modificazioni nella [legge 4 febbraio 1985, n.10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-04;10).
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 15
Art. 15 (Realizzazione degli impianti) La RAI ha l'obbligo di realizzare gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione a perfetta regola d'arte, adottando ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico. Qualora ragioni di indole tecnica ed economica lo consiglino, allo scopo di evitare antieconomiche duplicazioni di impianti, la RAI utilizzera' gli esistenti mezzi trasmissivi dell'Amministrazione e dei concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, sempreche' tecnicamente rispondenti o facilmente adattabili alle esigenze del servizio di cui alla presente convenzione. Particolari intese verranno ricercate con l'A.S.S.T. e le concessionarie SIP e Telespazio. Per gli sviluppi a piu' lungo termine puo' essere prevista la progettazione di impianti comuni tra la RAI e gli altri gestori di telecomunicazioni. Le modalita' di uso dovranno essere conformi ai piani tecnici approvati dall'Amministrazione e predisposti dalla RAI di intesa con gli altri gestori interessati. I relativi canoni saranno stabiliti dall'Amministrazione, in rapporto al costo dei circuiti stessi.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 16
Art. 16 (Efficienza degli impianti) La RAI si obbliga a mantenere costantemente tutti gli impianti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria compreso il normale processo di rinnovo degli impianti. La RAI e' tenuta a trasmettere all'Amministrazione la documentazione relativa ai rinnovi.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 17
Art. 17 (Attrezzature tecniche accessorie) I mezzi destinati allo svolgimento del servizio saranno dotati delle necessarie attrezzature tecniche per la trasmissione di segnali di controllo e di telecomando e di tutti gli altri dati ed informazioni occorrenti al loro funzionamento, nonche' di collegamenti telefonici di servizio.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 18
Art. 18 (Controllo della ricezione radiofonica e televisiva) La RAI presenta all'amministrazione e alla Commissione parlamentare una relazione annuale sui dati relativi: - alle caratteristiche dei sistemi per la ricezione radiofonica e televisiva; - alle condizioni di ricezione dei propri programmi radiofonici e televisivi in qualunque punto del territorio nazionale; - alla occupazione, nelle varie localita' delle frequenze; - agli elementi che localmente degradano la qualita' della ricezione; - alla consistenza e alla localizzazione delle utenze. La RAI provvedera', con ogni opportuno mezzo di ricognizione e di indagine, a tenere costantemente aggiornata, anche ai fini dello svolgimento del proprio servizio, i dati di cui al precedente comma. Su richiesta dell'Amministrazione, la RAI e' impegnata a collaborare ad ogni altra eventuale verifica o accertamento in ordine all'impiego delle frequenze. La RAI dovra' dare tempestiva notizia ai competenti direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di ogni elemento suscettibile di provocare turbativa ai propri servizi e dovra' fornire la collaborazione tecnica per la sua eliminazione.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 19
Art. 19 (Controlli e collaudi) La Societa' concessionaria e' tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi e ai propri impianti al personale dell'Amministrazione incaricato dei controlli o del collaudo dei nuovi impianti, da effettuare a norma degli articoli 193 e 200 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156).
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 20
Art. 20 (Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione) L'amministrazione ha il diritto di effettuare: a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti; b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione; c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista dalla precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento del canone che la Societa' e' obbligata a corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell'art. 24 della presente Convenzione; d) le verifiche e le indagini sugli elementi contenuti nell'inventario e sull'andamento della gestione, al fine di accertare che si svolga con efficienza ed economicita', come previsto dall'art. 15, 1° comma, della [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103). I relativi risultati saranno presi in considerazione ai fini delle verifiche previste al successivo art. 22. La Societa' mettera' a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati. Alle verifiche di cui alle lettere c) e d) possono partecipare anche funzionari del Ministero del tesoro.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 21
Art. 21 (Preventivo globale dei ricavi e dei costi e bilancio consuntivo) Il preventivo globale annuo dei ricavi e dei costi di esercizio della RAI dovra' essere approvato dal consiglio di amministrazione della stessa entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e dovra' essere comunicato all'Amministrazione e al Ministero del Tesoro entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione. Le eventuali variazioni ai preventivi dei costi e dei ricavi, deliberate nel corso dell'esercizio dovranno essere comunicate all'Amministrazione e al Ministero del Tesoro entro trenta giorni dall'avvenuta delibera. Le predette amministrazioni hanno facolta' di richiedere chiarimenti in ordine ai preventivi ed alle relative variazioni. Il bilancio consuntivo e il relativo conto dei profitti e delle perdite dovranno essere trasmessi all'Amministrazione e al Ministero del Tesoro entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea dei soci della societa' concessionaria. Le predette amministrazioni si riservano la facolta', entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed alle altre norme in vigore. La Societa' dovra' tenere a disposizione dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 22
Art. 22 (Congruita' dei ricavi) I ricavi della Societa' concessionaria, costituiti dai canoni di abbonamento nonche' dai proventi derivanti dalla pubblicita' radiofonica e televisiva e dagli altri ricavi consentiti dalla legge, debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi, tenuto conto dei riflessi economici conseguenti alla esecuzione dei programmi di investimento. A tal fine ogni due anni l'Amministrazione, di concerto con il Ministero del tesoro, verifichera', sulla base della documentazione di cui ai commi successivi e tenendo conto anche dell'andamento degli altri ricavi sopra indicati, la congruita' dei canoni predetti rispetto all'obiettivo di un efficace adempimento dei compiti della Concessionaria. L'amministrazione potra' effettuare, anche su richiesta della RAI, verifiche di congruita' in anticipo rispetto alla cadenza biennale La Societa', ai fini delle verifiche di congruita' dei ricavi di cui al precedente secondo comma, e' tenuta a presentare all'Amministrazione ed al Ministero del tesoro, entro il mese di luglio di ogni anno, proiezioni triennali dei prevedibili costi e ricavi, opportunamente documentate nelle singole voci di costo e di ricavo anche mediante gli elementi forniti dalla contabilita' industriale che la RAI e' impegnata ad introdurre. Tali proiezioni sono elaborate tenendo presenti i riflessi sul conto economico derivanti dall'attuazione dei piani di investimento di cui al precedente art. 10. Le anzidette verifiche di congruita' saranno completate entro il mese di ottobre, tenendo conto degli analoghi dati forniti dall'Amministrazione, in modo che gli Organi competenti possano tempestivamente determinare l'eventuale revisione dei canoni per l'anno successivo. Nell'ambito delle verifiche, di cui al precedente secondo comma, saranno accertati anche gli eventuali scostamenti dei costi rispetto alle previsioni dell'anno precedente. Di tali scostamenti devono essere opportunamente considerate le ragioni, in sede di valutazione delle voci di costo da prendere in esame per la determinazione dei nuovi canoni.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 23
Art. 23 (Prestazioni aggiuntive) Le prestazioni aggiuntive, di cui all'[articolo 19, lettere b)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art19-letb) e [c), della legge 14 aprile 1975, n.103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art19-letc), e le relative condizioni e modalita' saranno regolate con le speciali convenzioni previste dall'art. 20 della stessa legge, da stipulare con le amministrazioni dello Stato dirattamente interessate con l'intervento dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro. Le prestazioni aggiuntive di cui all'ultimo comma dell'[art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art20), saranno regolate con apposite convenzioni con le Amministrazioni dello Stato richiedenti, dandone preventiva informativa al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero del tesoro. La durata delle convenzioni aggiuntive stipulate in attuazione dell'[articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art19) e' prorogata fino all'entrata in vigore delle nuove convenzioni che dovranno in ogni caso essere stipulate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 24
Art. 24 (Canone di concessione) La RAI corrispondera' un canone annuo del 4,50%, di cui 2,50% all'Amministrazione e 2% al Ministero del tesoro, su tutti i proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio derivanti da abbonamenti radiotelevisivi, pubblicita', iniziative promozionali, commercializzazione programmi; lo stesso canone annuo del 4,50 per cento la RAI corrispondera' sui proventi netti derivanti da cessioni e/o Servizi per conto terzi. La percentuale del canone di cui al precedente comma, di spettanza del Ministero del tesoro, resta destinata a finanziare manifestazioni teatrali e musicali all'interno e all'estero, ai sensi dell'[art. 1 della legge 9 giugno 1973, n. 308](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-06-09;308~art1), ivi comprese le attivita' dei complessi sinfonico-corali della RAI, alle quali e' riservata una quota non inferiore al 20% dello stanziamento complessivo. Il versamento del canone dovra' essere effettuato non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 25
Art. 25 (Deposito cauzionale) A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la Societa' concessionaria e' tenuta a costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 600 milioni in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale. Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza dei prelievi effettuati per penalita' o per altre ragioni, esso deve essere reintegrato dalla Societa' concessionaria entro un mese dalla data di notificazione del prelievo. In caso di ritardo della reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le disposizioni previste nell'art. 27 della presente convenzione per il ritardato pagamento del canone di concessione. Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facolta' di applicare alla societa' concessionaria la sanzione prevista nel successivo art. 28. Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della Societa' concessionaria. L'Amministrazione ha la facolta' di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la Societa' concessionaria sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la Societa' concessionaria e' tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 26
Art. 26 (Riscatto) Lo Stato si riserva, alla scadenza della convenzione, di esercitare il diritto di riscatto con le modalita' e condizioni previste dagli articoli 202 e seguenti del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156). Le stesse norme si applicano in caso di anticipata risoluzione del rapporto e nei casi previsti dalla legge.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 27
Art. 27 (Penalita') In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta all'Amministrazione a norma della presente convenzione, la Societa' concessionaria sara' gravata di una penale fino a un massimo del 2,50% in ragione d'anno in piu' del tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti. Ove il ritardo superi un mese, la penale stessa sara' elevata fino a un massimo del 5% in ragione d'anno in piu' del tasso ufficiale di sconto. Qualora il ritardo superi l'anno, l'Amministrazione ha la facolta' di applicare alla Societa' concessionaria la sanzione prevista nel successivo articolo 28. Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente convezione, che non comportino una sanzione piu' grave, o per la inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l'Amministrazione, dopo la debita contestazione alla Societa' concessionaria, puo' applicare alla stessa una penalita' da un minimo di un milione di lire ad un massimo di dieci milioni di lire per ciascuna infrazione riscontrata. La suddetta penalita' non esonera la Societa' concessionaria da eventuali responsabilita' verso terzi. Il pagamento delle penalita' indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla Societa' concessionaria, che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 25 della presente convenzione. Qualora il ritardo nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla Societa' concessionaria, l'Amministrazione - sentito il consiglio di amministrazione - puo' non far luogo all'applicazione delle penalita' previste nel presente articolo o comunque revocarle.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 28
Art. 28 (Decadenza) In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a norma dell'ar. 191 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156), puo' essere disposta la decadenza della concessione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di decadenza l'Amministrazione ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale e di prendere immediatamente possesso degli impianti adibiti ai servizi oggetto della concessione. L'Amministrazione puo' assumere in gestione diretta gli impianti medesimi, e, entro e non oltre sei mesi, accordare la gestione stessa in concessione ad altra societa', ferme restando le attribuzioni e i poteri della Commissione parlamentare. Ove sia pronunciata la decadenza, l'amministrazione resta esonerata da ogni responsabilita' nei confronti dei terzi.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 29
Art. 29 (Collegio arbitrale) Tutte le controversie, che sorgano nel corso della presente concessione o per le quali non sia stato possibile raggiungere un accordo, sono deferite all'esame di un collegio arbitrale composto da cinque membri, designati uno dall'Amministrazione, uno dal Ministero del tesoro, due dalla Societa' concessionaria ed uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 30
Art. 30 (Estensione e durata della concessione) La concessione si estende a tutto il territorio della Repubblica. Essa ha la durata di sei anni a decorrere dal primo agosto 1988 ed e' rinnovabile per un periodo non superiore, ai sensi dell'[articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art14).
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 31
Art. 31 (Aggiornamento e revisione della convenzione) A richiesta di una delle parti, l'Amministrazione e la Societa', decorsi due anni dalla entrata in vigore della presente convenzione, esamineranno il quadro evolutivo dei servizi di radiodiffusione e procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni che si rendessereo necessari per garantire l'equilibrio delle gestioni, nonche' per apportare le modifiche o integrazioni normative conseguenti l'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi. Nel caso in cui durante il periodo di vigenza della presente convenzione siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore della materia disciplinata dalle precedenti disposizioni, la presente convenzione sara' conseguentemente adeguata.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 32
Art. 32 (Registrazione ed efficacia) L'efficacia della convenzione e' subordinata alla registrazione alla Corte dei conti del decreto del Presidente della Repubblica che l'approva. Roma, addi' 29 luglio 1988 Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. Il presidente: dott. Enrico Manca Il direttore generale: dott. Biagio Agnes Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Il direttore generale: dott. ing. Roberto Panella
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-Tabella
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA IMPIANTI TRASMITTENTI RADIOFONICI E TELEVISIVI IN ESERCIZIO (allegato A) CITTA' SERVITE DALLA FILODIFFUSIONE (allegato C) Situazione al 10 aprile 1988 TABELLA RIASSUNTIVA IMPIANTI TELEVISIVI TV1 1.400 TV2 1.378 TV3 672 TVF 27 TVS 27 ------- Totale 3.504 IMPIANTI RADIOFONICI MF MFI 672 MFII 689 MFIII 672 MFIV 65 SA 19 MFDV 4 ------- Totale 2.121 IMPIANTI RADIOFONICI OM OM1 40 OM2 65 OM3 22 OMS 1 ------- Totale 128 IMPIANTI RADIOFONICI OC Totale 10 IMPIANTI RADIOFONICI OL Totale 1 FILODIFFUSIONE Citta' servite 107
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-Allegato A
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