DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1988, n. 367

Type DPR
Publication 1988-08-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 11/09/1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1985 che ha approvato lo statuto della RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 7 agosto 1981 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1987, n. 335, recante proroga per sei mesi dalla predetta concessione;

Visto i descreti del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1988, n. 38, 9 aprile 1988, n. 114, e 10 giugno 1988, n. 199, recanti ulteriori proroghe della concessione medesima;

Riconosciuta l'opportunita' di assentire alla RAI per un periodo di sei anni la concessione in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi;

Sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1988;

Sulla proposta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1
1.

E' concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni, alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale.

Art. 2
1.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

MAMMI', Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 agosto 1988

Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 37

Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 1

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., PER LA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE CIRCOLARE DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI. PREMESSO che l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10 stabilisce che il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale e' esercitato dallo Stato mediante concessione ad una Societa' per azioni a totale partecipazione pubblica; che la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del predetto servizio pubblico, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1988, n. 199, viene a scadere il 31 luglio 1988; che sussiste la necessita' di rinnovare la predetta convenzione per un ulteriore periodo di sei anni, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 14 aprile 1975, n. 103; tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - in persona del direttore generale Ing. Roberto Panella - che in seguito verra' piu' brevemente denominato "Amministrazione" - e la RAI Radiotelevisione italiana, S.p.a., con sede in Roma - legalmente rappresentata dal Presidente dr. Enrico Manca e dal direttore generale dr. Biagio Agnes, all'uopo delegati dal consiglio di amministrazione della RAI in data 11 febbraio 1988 - che nel corso del presente atto verra' piu' brevemente denominata "RAI" o "Societa' concessionaria" - si conviene e si stipula quanto appresso. Art. 1 (Oggetto della concessione) E' concesso in esclusiva alla RAI il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, via etere, via filo, via cavo, per mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, siccome oggetto di riserva statale ai sensi dell'art. 43 della Costituzione e degli articoli 1 e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte non abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 15 luglio 1976, nonche' ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 1984 n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 fbbraio 1985, n. 10. La societa' concessionaria e' tenuta, alle condizioni e con le modalita' di cui ai successivi articoli, a diffondere, in regime di servizio pubblico, i programmi di cui al precedente comma in ambito nazionale e/o locale. La concessione conseguentemente comprende: a) l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare di programmi sonori e televisivi come specificata nei commi precedenti; b) la trasmissione di programmi, mediante gli impianti predetti, sia all'interno che all'esterno, nel rispetto dell'autonomia decisionale della RAI e degli indirizzi generali formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a norma dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103. E' vietata la subconcessione, anche parziale, dei servizi previsti nella presente convenzione.

Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 2

Art. 2 (Fonti legislative e regolamentari) La RAI e' tenuta ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle noerme e delle indicazioni della [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103) del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156), delle [sentenze della Corte costituzionale n. 202, del 15 luglio 1976](https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::), e [n. 148 del 14 luglio 1981](https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::), del [decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-06;807), cosi' come convertito dalla [legge 4 febbraio 1985, n. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-04;10), degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi delle decisioni del Parlamento in occasione della presentazione della relazione annuale o riguardanti materie inerenti il servizio pubblico radiotelevisivo e, in quanto compatibili, delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, nonche' degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti, concernenti la stessa materia.

Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 3

Art. 3 (Scopo sociale) L'installazione e l'esercizio degli impianti e dei mezzi anche di collegamento, nonche' una gestione dei servizi previsti dalla presente convenzione finalizzata al piu' ampio sviluppo del rapporto con l'utenza, rientrano nella concessione alla Societa', la quale non puo' assumere altri esercizi industriali o commerciali non aventi connessione con l'esercizio dei servizi concessi, o entrare in partecipazione diretta o indiretta in imprese aventi per scopo tali esercizi, senza l'autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quello delle partecipazioni statali. Alla Societa' e' consentito di svolgere, direttamente o attraverso societa' collegate, attivita' commerciali, editoriali, (nei limiti di cui all'[articolo 1 comma 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art1-com13)), audiovisive, discografiche, di produzione di sofware audiovisivo, di sfruttamento cinematografico, teatrale e concertistico, di vendita dei programmi, di utilizzazione dei diritti da loro derivanti, le attivita' ausiliarie connesse al televideo e in genere alla radiodiffusione, nonche' le altre attivita' comunque connesse all'oggetto sociale, purche' esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale. Le attivita' di cui al precedente comma non possono comunque assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione. La societa' concessionaria informera' la sua attivita' nell'ambito delle societa' collegate al rigoroso rispetto dei principi di economicita' di gestione al fine di valorizzarne il concorso, anche finanziario, allo svolgimento dei pubblici servizi concessi. Non e' ammessa la partecipazione della RAI a societa' di persone.

Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 4

Art. 4 (Sede sociale e struttura organizzativa della Societa' concessionaria) La RAI deve conservare la propria sede sociale e la direzione generale in Roma. La struttura organizzativa e produttiva della RAI e' regolata dalle prescrizioni della [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103), con le modificazioni e integrazioni di cui al [decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-06;807), cosi' come convertito nella [legge 4 febbraio 1985, n. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-04;10).

Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 5

Art. 5 (Capitale della Societa' concessionaria) Il Capitale della societa' concessionaria, che alla data di entrata in vigore della presente convenzione e' di lire 120 miliardi, deve essere adeguato all'entita' e al valore degli impianti da gestire, nonche' agli sviluppi dei medesimi. Le azioni della RAI possono essere trasferite solo allo Stato o ad altri enti pubblici, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La predetta limitazione alla negoziabilita' delle azioni deve essere annotata sui relativi titoli.

Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 6

Art. 6 (Personale della Societa') La Societa', per espletamento dei servizi in concessione, ha l'obbligo di assumere, anche per chiamata nominativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente servizio degli impianti e per il migliore svolgimento delle attivita' aziendali. La Societa' ha l'obbligo di provvedere, se necessario, all'istruzione professionale del personale stesso sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.

Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 7

Art. 7 (Esercizio del servizio radiotelevisivo) Il servizio radiotelevisivo oggetto della presente convenzione e' esercitato, salvo quanto disposto nei successivi articoli, con gli impianti esistenti mediante: a) tre reti radiofoniche a modulazione di ampiezza e tre a modulazione di frequenza per la diffusione via radio di almeno tre programmi; mediante tali reti e' possibile anche la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale e interregionale; b) cinque canali per la filodiffusione radiofonica, tre dei quali destinati alla simultanea trasmissione dei programmi radiofonici di cui alla presente lettera a) e due alla trasmissione di altri programmi. La RAI ha facolta' di utilizzare un sesto canale di filodiffusione per la trasmissione di programmi di carattere specializzato; c) tre reti televisive per la radiodiffusione di altrettanti programmi; una di tali reti e' idonea anche ad una separata e contemporanea utilizzazione per la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale, e interregionale. La consistenza degli impianti alla data di stipula della presente convenzione, ivi compresi quelli destinati ai servizi previsti da convenzioni aggiuntive ai sensi degli [articoli 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art19) e [20 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art20), risulta dall'allegato A. La durata di diffusione dei programmi non potra' essere inferiore a: - una media annua di 45 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera a); - una media annua di 24 ore giornaliere complessive per i due canali della filodiffusione destinati, ai sensi della lettera b), alla trasmissione di programmi diversi e autonomi da quelli di radiodiffusione sonora; - una media annua di 20 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera c). Ciascuna delle anzidette durate sara' calcolata considerando tutti i programmi effettuati, qualunque ne siano la natura, il contenuto e la provenienza e tenendo conto, per le trasmissioni locali e per quelle previste dalle convenzioni aggiuntive, dell'ambito della diffusione, mediante una ponderazione basata sulla relativa popolazione. La concessionaria e' tenuta a trasmettere gratuitamente i messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse delle amministrazioni dello Stato che saranno richiesti dalla Presisdenza del Consiglio dei Ministri. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 (due) per cento ogni ora di programmazione e l'1 (uno) per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.

Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 8

Art. 8 (Utilizzazioni particolari degli impianti) La RAI ha la facolta' di utilizzare i propri impianti tecnici, purche' non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento di pubblici servizi concessi e concorra alla equilibrata gestione aziendale per la predisposizione e/o il transito dei programmi radiofonici e televisivi da e/o per l'estero richiesti da altri organismi radiotelevisivi, informandone, con relazioni periodiche, l'Amministrazione. La stessa concessionaria, inoltre, sempreche' non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorra all'equilibrata gestione aziendale, puo' utilizzare i propri impianti tecnici, previa richiesta e autorizzazione dell'Amministrazione per: a) l'organizzazione e la realizzazione di conferenze radiotelevisive, a supporto di programmi di diffusione circolare sonora e televisiva, secondo le norme vigenti e alle condizioni che dall'Amministrazione saranno stabilite, sentita la societa' concessionaria; b) l'organizzazione e la realizzazione, alle condizioni e secondo le norme vigenti, di programmi televisivi a circuito chiuso; c) il transito dei programmi radiofonici e televisivi nell'ambito del territorio nazionale, secondo le norme vigenti, alle condizioni che dall'Amministrazione saranno stabilite, sentita la societa' concessionaria;

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