DECRETO 4 agosto 1988, n. 365
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il proprio decreto ministeriale 20 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1984, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 8 agosto 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 1986, contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 1725/79 della Commissione del 26 luglio 1979;
Visto il regolamento CEE n. 1725/79 della Commissione del 26 luglio 1979 relativo alla concessione di aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere utilizzati per la produzione di alimenti per il bestiame modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1543/88 del 1› giugno 1988;
Considerata
la necessità di adeguare la normativa nazionale in relazione all'intervenuta normativa comunitaria: Decreta:
Art. 1
Il quarto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 agosto 1984 è sostituito dal seguente testo: "Le indicazioni previste all'art. 4, paragrafo 2 del 'regolamentò possono essere riportate su apposito cartellino a condizione che sul sacco contenente i mangimi composti siano stampate in modo indelebile le seguenti diciture: con caratteri di altezza non inferiore a cm 1: 'Alimenti composti contenenti almeno il 45% di latte scremato in polverè; con caratteri di altezza non inferiore a cm 0,3 e non superiore a cm 0,5 'il tenore di latte scremato in polvere e la data di fabbricazione figurano sul cartellinò". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1: Il testo vigente dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 agosto 1984 è il seguente: "Art. 4. - Conformemente a quanto disposto dall'art. 1, par. 2, del 'regolamentò, possono beneficiare dell'aiuto soltanto il latte scremato ed il latte scremato in polvere come definiti all'art. 1, lettere c) e d), del regolamento CEE n. 986/68 e all'art. 1, paragrafo 4, del 'regolamentò e cioè: latte scremato: latte e latticello con tenore massimo di grassi dell'1%; latte scremato in polvere: latte e latticello sotto forma di polvere, con tenore massimo di materie grasse dell'11% e tenore d'acqua del 5% (determinato alle condizioni previste all'art. 10, paragrafo 1 del 'regolamentò). Per quei quantitativi di latte scremato in polvere nei quali il tenore d'acqua supera il 5% l'aiuto viene concesso in misura ridotta dell'1% per ogni frazione supplementare dello 0,2% di acqua. Il latte scremato e il latte scremato in polvere, così come definiti al primo comma, devono essere impiegati per la produzione di alimenti per animali che corrispondono alle caratteristiche fissate all'art. 4, par. 1, del 'regolamentò, ed essere confezionati secondo le disposizioni fissate al paragrafo 2 dello stesso articolo. Le indicazioni previste all'art. 4, paragrafo 2 del 'regolamentò possono essere riportate su apposito cartellino a condizione che sul sacco contenente i mangimi composti siano stampate in modo indelebile le seguenti diciture: con caratteri di altezza non inferiore a cm 1: 'Alimenti composti contenenti almeno il 45% di latte scremato in polverè; con caratteri di altezza non inferiore a cm 0,3 e non superiore a cm 0,5: 'il tenore di latte scremato in polvere e la data di fabbricazione figurano sul cartellinò. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, secondo comma, del 'regolamentò è consentito produrre alimenti composti per animali con un contenuto massimo di 80 kg di latte scremato in polvere per 100 kg. In tal caso l'organo di controllo comunica trimestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, relativamente ad ogni singolo stabilimento, i quantitativi di mangimi contenenti più di 70 kg di latte scremato in polvere per 100 kg prodotti nell'ambito del territorio di competenza. L'aggiunta di 2 kg di amido può essere raggiunta anche attraverso l'utilizzazione di farine di cereali in quantità tale da assicurare sempre la presenza nel mangime finito di 2 kg di amido. La farina di cereali utilizzata deve essere costituita per almeno il 70% da particelle non superiori a 300 micron. Il latte scremato ed il latte scremato in polvere incorporato in una miscela, come definito all'art. 1, paragrafo 3 del 'regolamentò modificato dal regolamento CEE n. 355/80 (latte grassato), può usufruire dell'aiuto comunitario soltanto se sono rispettate le norme previste dall'art. 4, paragrafo 4 del 'regolamentò stesso. È concesso l'aiuto al latte scremato in polvere che è stato denaturato, dalle imprese autorizzate ai sensi del precedente art. 2, conformemente a quanto disposto all'art. 2, paragrafo 1 del 'regolamentò".
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