LEGGE 23 agosto 1988, n. 370
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.A decorrere dal 1› gennaio 1989, non sono soggetti all'imposta di bollo le domande, compresa l'autentica della sottoscrizione, ed i relativi documenti per la partecipazione ai concorsi, nonchè per le assunzioni, anche temporanee, presso le amministrazioni pubbliche.
2.I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego.
3.Alla minore entrata derivante dalla presente legge, valutata in lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1988-90 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando l'accontanamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 agosto 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI _______
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