La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Nella ricorrenza del V Centenario della scoperta dell'America avrà luogo a Genova dal 15 maggio al 15 agosto 1992 "Colombo '92", Esposizione internazionale specializzata avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare".
2.Ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decretolegge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948 reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972 reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, nomina, con proprio decreto, il commissario generale dell'Esposizione.
3.Il commissario cura i rapporti con il Bureau International des Expositions, rappresenta lo Stato italiano negli atti relativi alla Esposizione, svolge le attività di promozione delle iniziative presso gli Stati esteri e intrattiene relazioni con i partecipanti stranieri. Il commissario rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione concernente le esposizioni internazionali di cui al comma 2.
4.Per il finanziamento dell'attività del commissario è autorizzata la spesa annua di 1 miliardo di lire a decorrere dal 1988. Il commissario è tenuto a presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministro per i beni culturali e ambientali il piano annuale di attività relativo all'anno successivo; è tenuto altresì a presentare il rendiconto semestrale delle spese nonchè, entro il 1› luglio 1993, il rendiconto finale.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.