DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 574

Type DPR
Publication 1988-07-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 9-11-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari generali ed i problemi istituzionali;

E M A N A il seguente decreto:

Capo I CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

2.Anche per le forze di polizia che fanno parte delle Forze armate e per il personale della Polizia di Stato che e' soggetto ad ordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del presente decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l'attivita' di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione.

Art. 1-bis

((Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalita', residenza, domicilio o sede)).

Art. 2

((

1.Presso i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di Bolzano l'attivita' deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue italiana e tedesca secondo le norme del presente decreto. Il personale occorrente a tal fine deve essere in possesso del requisito di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

2.Ai fini del presente decreto sono concessionari di servizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella disponibilita' di enti pubblici, nonche' quelli in atto ad essi equiparati.

3.Nei formulari degli atti relativi alla assicurazione obbligatoria deve essere garantito l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca.

4.Per le assunzioni, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, di personale, nelle societa' o enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano in concessione esclusiva o parziale la gestione di servizi che al 1 gennaio 1991 erano esercitati sia dalle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo soggette alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, sia da enti pubblici economici, e' richiesto il requisito previsto dal titolo I del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il medesimo requisito e', altresi', richiesto per i trasferimenti di personale da sedi o uffici in altre province ad uffici situati in provincia di Bolzano.

5.L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Alla applicazione di detta sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni. In caso di recidiva l'autorita' competente al rilascio della concessione puo' disporre la sospensione della concessione per un periodo non superiore ad un anno ovvero puo' escludere il concessionario dalle procedure di rilascio, anche temporaneo, della relativa concessione.

6.Il personale presso i concessionari in possesso dell'attestato di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 200.000 lire. Alla applicazione della sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

))

Capo II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3

1.Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1 devono predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso dell'una e dell'altra lingua.

2.A tal fine devono essere predisposti i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue purche' si tratti di mezzi che per legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o predisposti dagli organi, dagli uffici e dai concessionari di cui all'art. 1.

3.Presso gli organi, gli uffici ed i concessionari suddetti deve essere affisso l'avviso relativo alla ((facolta' degli interessati)) di usare la lingua del gruppo di appartenenza, con l'indicazione delle forme di tutela e delle relative sanzioni per il caso di indebito rifiuto, omissione o ritardo nell'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 4

1.A norma dell'ultimo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca da parte degli organi, uffici e concessionari di cui all'art. 1, e' prescritto per gli atti destinati alla generalita' ((delle persone)), per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralita' di uffici.

3.Per la redazione congiunta nelle due lingue degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 non puo' essere posto a carico degli interessati alcun onere aggiuntivo di spese.

4.Negli atti scritti i due testi vengono riportati uno a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico.

Art. 5

1.Gli atti e i provvedimenti per i quali e' prescritta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, emanati dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'art. 1, nonche' dalle persone fisiche o giuridiche, dalle societa', dalle associazioni, dalle fondazioni, dai comitati e dai soggetti in genere, residenti o aventi sede nella provincia di Bolzano, devono essere pubblicati nelle due lingue nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

2.Degli atti e dei provvedimenti amministrativi, diversi dai regolamenti, delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici aventi sede fuori della regione, che interessano la provincia di Bolzano, viene data notizia con avviso in lingua tedesca inserito nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale nel quale e' pubblicato l'atto nel testo italiano.

3.L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia cura la pubblicazione dell'avviso su richiesta della provincia di Bolzano, la quale fornisce il testo dell'avviso stesso in lingua tedesca con la tempestivita' necessaria ad assicurare la regolare pubblicazione dell'atto nella Gazzetta Ufficiale.

4.L'esame degli atti in pubblicazione, ai fini di cui ai commi 2 e 3, e' compiuto presso l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti da un incaricato della provincia di Bolzano secondo modalita' da concordare tra la provincia stessa ed il Ministero di grazia e giustizia.

5.La pubblicazione integrale in lingua tedesca degli atti e dei provvedimenti dei quali e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, ferma la loro entrata in vigore.

6.Sono eseguite nelle due lingue le pubblicazioni nel fascicolo regionale del Bollettino ufficiale delle societa' per azioni o in altri casi di pubblicazione prescritta da leggi o regolamenti in analoghi bollettini o fogli ufficiali a carattere regionale o provinciale, ovvero nel Bollettino ufficiale della regione ove manchino edizioni locali di bollettini a carattere nazionale, i quali, comunque, dovranno dare notizia dell'avvenuta pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

7.La redazione nelle due lingue degli atti o dei provvedimenti, ai fini delle pubblicazioni indicate nei commi 1 e 6, e' effettuata a cura degli organi, degli uffici, dei concessionari o dei soggetti tenuti alla pubblicazione.

8.Le spese, dovute dai soggetti privati per le pubblicazioni previste dal presente articolo, non possono essere superiori a quelle richieste per la pubblicazione in una sola lingua.

Art. 6

2.Il relativo testo viene trasmesso al commissario del Governo e alla giunta provinciale di Bolzano per eventuali modifiche ed integrazioni. Trascorso il termine di sei mesi senza osservazioni, il testo si intende approvato.

3.I testi in lingua italiana e tedesca delle leggi, dei regolamenti, degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 5, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione, devono essere rispettivamente redatti o tradotti osservando la terminologia determinata in base alle norme del presente articolo.

4.La commissione determina le modalita' per l'assolvimento dei suoi compiti e puo' proporre alla provincia di Bolzano la nomina temporanea di consulenti specializzati nei settori giuridico, amministrativo e tecnico. Essa si avvale per l'espletamento delle sue funzioni di personale ed attrezzature posti a disposizione dalla provincia di Bolzano.

5.Ai componenti della commissione spetta il compenso per le commissioni di esame della provincia, che viene corrisposto dalla provincia stessa salvo il rimborso da parte dello Stato di una quota pari alla meta' della spesa.

Capo III RAPPORTI CON GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON I CONCESSIONARI DI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE.

Art. 7

1.Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1 i quali ricevono istanze, domande, denunce o dichiarazioni sono tenuti a formulare gli atti e i provvedimenti e ad eseguire le prescritte comunicazioni o notificazioni nella lingua usata dal richiedente, denunciante o dichiarante ove questo ne sia il destinatario.

2.Qualora l'istanza, la domanda, la denuncia e la dichiarazione siano formulate oralmente e non verbalizzate deve essere attestata la lingua usata dal richiedente salvo che la risposta sia immediata.

3.Per gli atti o i provvedimenti da emettere, comunicare o notificare a loro iniziativa, gli organi, gli uffici ed i concessionari di cui al comma 1, usano la lingua presunta del destinatario, adeguandosi, in ogni caso, nei rapporti orali, alla lingua usata dall'interlocutore.

4.Gli organi, gli uffici ed i concessionari, di cui al comma 1, che nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' di istituto sono tenuti a trasmettere, comunicare o notificare gli atti o i provvedimenti da essi emessi in lingua tedesca, ad amministrazioni o enti pubblici situati in altre province dello Stato, devono provvedere a loro cura e spese alla traduzione in lingua italiana degli atti o provvedimenti medesimi.

Art. 8

null

2.

L'eccezione puo' essere sollevata anche oralmente dinanzi all'organo, ufficio o concessionario che ha emesso l'atto o il provvedimento o dal quale proviene la comunicazione o la notificazione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza o da quello in cui la comunicazione o la notificazione viene eseguita. Se l'eccezione e' proposta oralmente, l'incaricato di un pubblico servizio provvede a redigere apposito verbale. 3. L'eccezione puo' essere proposta, nello stesso termine e con le stesse modalita', davanti al sindaco o ad un suo delegato del comune di residenza dell'interessato, quando l'atto, il provvedimento, la comunicazione o la notificazione siano stati emessi da organi, uffici o concessionari che abbiano sede in altro comune. In tal caso la dichiarazione scritta dell'interessato o il verbale che la contiene sono, immediatamente, trasmessi, a cura del comune, all'organo, ufficio o concessionario competente. 4. L'eccezione puo' essere altresi' sollevata direttamente all'ufficiale notificante il quale ne fa menzione nella relazione di notifica. 5. L'eccezione di nullita' sospende gli effetti dell'atto. 6. L'organo, l'ufficio o il concessionario, accertata la fondatezza della eccezione, provvede, a sua cura e spese, alla rinnovazione nella lingua richiesta ed alla notificazione o comunicazione dell'atto o del provvedimento nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti da quello in cui esso ha avuto conoscenza della eccezione. I termini di decadenza o di prescrizione sono in tal caso prorogati fino alla data della notifica o comunicazione dell'atto tempestivamente rinnovato. 7. In caso di infondatezza della eccezione l'organo, l'ufficio o il concessionario, nello stesso termine perentorio di dieci giorni, da' notizia del rigetto all'interessato e da quel momento l'atto riprende a produrre i suoi effetti. 8. L'inutile decorso del termine di dieci giorni indicato nei commi 6 e 7 determina comunque la inefficacia dell'atto.

((Gli interessati))

Art. 9

1.Nei casi previsti dall'art. 8 e sempre che l'organo, l'ufficio o il concessionario non abbia gia' accolto l'eccezione, l'interessato deve dimostrare l'appartenenza al gruppo linguistico mediante la produzione del certificato di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

2.La produzione del certificato deve avvenire nel termine di dieci giorni di cui al comma 2 dell'art. 8.

3.Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 7 l'interessato e' esentato dal fornire la prova di cui comma 2 del presente articolo.

4.In mancanza della tempestiva produzione del certificato la eccezione di nullita' va rigettata e l'atto continua a produrre i suoi effetti nella lingua in cui e' stato redatto.

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