DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
Entrata in vigore del decreto: 23/5/1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
1.Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, alla provincia autonoma di Bolzano e' attribuita la potesta' di emanare, nei limiti di cui all'art. 5 dello stesso decreto, norme legislative per i servizi relativi alla materia dell'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
2.Nell'esercizio di tale potesta' la provincia continua a provvedere all'assistenza degli studenti universitari, stabilimente residenti sul suo territorio, prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
3.A questo fine la provincia puo', in sostituzione totale o parziale delle borse di studio, provvedere ai servizi di assistenza in favore degli studenti iscritti ad istituzioni universitarie funzionanti nel territorio nazionale o nei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, mediante la stipula di apposite convenzioni con organismi competenti o con soggetti idonei.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 18 (Registrato con riserva ai sensi della delibera delle Sezioni riunite
13 aprile 1989, n. 64)
AVVERTENZA: Il testo di note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - L'art. 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, e' il seguente: "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano". Nota all'art. 1: Gli articoli 5, 17 e 113 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, sono cosi' formulati: "Art. 5. - La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie: 1) ordinamento dei comuni; 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza; 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale". "Art. 17. - Con legge dello Stato puo' essere attribuita alla regione e alle province la potesta' di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto". "Art. 113. - Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potesta' della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio".
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