DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 405

Type DPR
Publication 1988-07-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 2-10-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e per gli affari regionali e i problemi istituzionali;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

1.Le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Trento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 433)).

Art. 2

1.Tra le attribuzioni previste dall'art. 1 sono comprese le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento. Fatto salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, la provincia esercita le predette funzioni a decorrere dal 10 gennaio 1996.

2.Con legge provinciale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce i ruoli del personale di cui al comma 1 e ne determina la consistenza organica.

3.La provincia disciplina con proprie leggi, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, lo stato giuridico del personale di cui al comma 1 per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'art. 7, di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento, nonche' per la migliore utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuita' didattica nonche' per una piu' efficace organizzazione della scuola.

((

4.Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge secondo i principi recati dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono disciplinati nei limiti di cui all'articolo 4 dello Statuto, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da contratti collettivi provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalita' di cui al comma 3, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonche' il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e finalita', prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresi' un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della pensione il trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo, e' computato come retribuzione accessoria. I predetti contratti possono altresi' disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle finalita' di cui al comma 3, la provincia autonoma di Trento definisce, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalita' per la mobilita' del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale; a tale fine, in applicazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la Provincia puo' indire una conferenza di servizi secondo quanto disposto dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge.

))

((

5.In caso di trasferimento del personale di cui al comma 1 ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali, nonche' i contratti di lavoro individuali stipulati con la provincia autonoma di Trento e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali, con la sottoscrizione di un nuovo contratto individuale con l'amministrazione statale competente. A tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi, garantendo comunque parita' di trattamento con il personale gia' in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni del presente comma sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4.

))

6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2003, N. 346)).

7.Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui al comma 3 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale degli uffici, scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2003, N. 346)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2003, N. 346)).

8.Salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e del personale supplente, ivi compresi gli oneri contributivi relativi alla previdenza e all'assistenza previsti per il corrispondente personale della scuola statale, e' a carico del bilancio della provincia.

9.Il Consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2, le competenze attribuite al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

10.Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2 puo' essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai relativi ruoli; parimenti il corrispondente personale in servizio presso uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale puo' essere trasferito, a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 2, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia.

11.Per le finalita' di cui al comma 10 si applicano le norme vigenti per i trasferimenti del personale ispettivo, direttivo e docente, eventualmente modificate e integrate ai sensi dei commi 3, 4 e 5.

12.Il servizio prestato nei ruoli di provenienza e' valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia.

13.Il personale insegnante di cui al comma 1, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari e secondarie della provincia di Trento partecipa sul piano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

14.Il personale insegnante di cui al comma 1, in ruolo alla data del 1 settembre 1996 nelle scuole ed istituti d'istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento, e' inquadrato, con effetto dalla medesima data, nei ruoli istituiti ai sensi del comma 2, conservando la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento.

15.Dalla data del 1 gennaio 1996 e fino all'inquadramento nei ruoli di cui al comma 2 il personale di ruolo e non di ruolo di cui al presente articolo e' messo a disposizione della provincia. In tale periodo alla gestione giuridica, retributiva e previdenziale di detto personale continua a provvedere la competente amministrazione statale, con rivalsa a carico della provincia, in relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, degli oneri complessivamente sostenuti dal 1 gennaio 1996 fino alla data di inquadramento nei ruoli di cui al comma 2. Detti oneri sono recuperati dal Ministero del tesoro, per ciascun anno di riferimento, sulle erogazioni spettanti alla provincia a qualunque titolo.

16.A far data dal 1 settembre 1996 il personale avente titolo alla nomina in ruolo per effetto dell'inclusione in graduatorie di concorsi per titoli ed esami o per soli titoli operanti alla data predetta, ovvero che sara' utilmente incluso in graduatorie conseguenti a concorsi per titoli ed esami o per soli titoli gia' banditi alla medesima data, all'atto della nomina e' iscritto nei ruoli di cui al comma 2.

Art. 3

1.Sono esercitate dalla provincia di Trento le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.Sono inoltre esercitate dalla provincia le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui all'art. 1.

3.In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel presente articolo, il personale dipendente e' trasferito alla provincia conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili e immobili sono trasferiti al patrimonio della provincia.

Art. 4

1.Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento hanno carattere statale.

2.I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.

Art. 5

((

1.All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria nonche' dei corsi finalizzati al rilascio dei titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, delle condizioni territoriali e socio-economiche che possono rendere localmente difficile il raggruppamento degli alunni, nonche' di particolari esigenze connesse alla tutela delle minoranze linguistiche della provincia di Trento.

2.

I piani di cui al comma 1 comprendono anche la soppressione, la trasformazione ed il trasferimento delle scuole esistenti, per una migliore distribuzione delle scuole nel territorio provinciale, l'attuazione di provvedimenti legislativi della provincia in ordine all'organizzazione e al funzionamento delle scuole e istituti di istruzione nonche' l'attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592))

Art. 6

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 433 ))

Art. 7

1.Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame, ivi comprese l'introduzione di nuovi insegnamenti e la modifica degli orari di insegnamento, e' comunicato al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio nazionale e' integrato da un rappresentante della provincia.Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.La provincia adotta le modifiche dei programmi d'insegnamento e di esame con propria legge ((, ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla Provincia, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio provvedimento nel rispetto di quanto previsto dal comma 1)).

3.La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi di insegnamento di cui al comma 1, degli studenti provenienti dalle altre scuole del territorio nazionale.

4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 433.

Art. 8

((

1.Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

2.La provincia e' delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e grado.

3.

In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturita' e le relative prove sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia))

Art. 9

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2003, N. 346 ))

Art. 10

(( 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato dalla parte I, titolo I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297))

2.In relazione alle competenze ad essa attribuite dallo Statuto, si intendono riferite alla provincia le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 aventi riguardo alle regioni.

3.In caso di modificazione con legge provinciale della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la provincia deve rispettare i principi in essa stabiliti. Resta ferma la competenza primaria della provincia in materia di scuola materna.

4.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 433)).

Art. 11

((

1.Al fine di assicurare la reciproca informazione sulle attivita' di competenza rispettivamente della provincia autonoma di Trento e dell'Amministrazione statale, a supporto delle forme di coordinamento previste dal presente decreto tra gli organi competenti della Provincia stessa e quelli dello Stato, il dirigente preposto alla struttura provinciale competente in materia di istruzione ha titolo a partecipare alla Conferenza permanente dei dirigenti generali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.

))

Art. 12

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 433 ))

Art. 13

1.Nell'esercizio delle proprie competenze nella materia disciplinata dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la provincia istituisce un istituto di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi.

2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 433 )).

Art. 14

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 DICEMBRE 1993, N. 592 ))

Art. 15

1.Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, il consorzio tra lo Stato e la provincia di Trento per il funzionamento dell'istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige, costituito con regio decreto 28 luglio 1926, n. 1415, e' disciolto. Sino alla predetta data e' prorogata la durata in carica degli organi del consorzio.

2.La provincia di Trento, nell'esercizio delle competenze ad essa spettanti ai sensi dello statuto, provvede con legge, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dell'Istituto.

3.La stessa legge provinciale regola lo stato del personale in servizio, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonche' la destinazione dei beni gia' appartenenti al consorzio.

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