DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 395
ART. 5 - Modalita' piu' specifiche di svolgimento dello sciopero, nonche' le procedure da esperire nei conflitti di lavoro saranno indicate nei codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che saranno allegati agli accordi per i singoli comparti del pubblico impiego.
Allegato I
ALLEGATO I CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO C.I.L.D.I. La Confederazione C.I.L.D.I. nella convinzione che l'esercizio del diritto di sciopero deve garantire il massimo consenso dei lavoratori e degli utenti, attenuando per quanto possibile i disagi alla collettivita' e in coerenza con i principi che hanno ispirato la Confederazione stessa nella stipula dell'accordo intercompartimentale, assume in allegato all'accordo stesso, il presente codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dell'impiego pubblico ai sensi della legge n. 93 del 1983. Esso costituisce disciplina generale per tutti i comparti della pubblica amministrazione ed e' integrato dai codici di autoregolamentazione dei singoli comparti. Nella convinzione che l'esercizio del diritto di sciopero deve garantire il massimo consenso dei lavoratori e degli utenti attenuando per quanto possibile i disagi alla collettivita', la Confederazione C.I.L.D.I. ritiene tale codice coerente agli obiettivi indicati nell'accordo intercompartimentale. Il presente codice riguarda il complesso di azioni sindacali relative agli accordi intercompartimentali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali per l'insieme del settore pubblico, e non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro. La titolarita' a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi e' riservata, per le materie di cui al comma precedente, alla Confederazione nazionale C.I.L.D.I., per problemi riguardanti i relativi ambiti territoriali, alle rispettive strutture regionali e locali. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. Il primo sciopero non puo' superare la durata di un'intera giornata di lavoro; quelli successivi al primo per la stessa vertenza non possono superare le due giornate di lavoro in unica soluzione. L'effettuazione di ogni forma di lotta avra' riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori e degli impianti. Si rinvia ai codici di autoregolamentazione dei singoli comparti per quanto attiene: - i periodi di esclusione degli scioperi; - l'individuazione dei gradi di essenzialita' dei servizi e i relativi termini di preavviso; - le modalita' di svolgimento al fine di garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili. Ogni comportamento difforme costituisce violazione ai rispettivi statuti di organizzazione ed e', come tale, soggetto alle relative sanzioni.
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