DECRETO 9 settembre 1988, n. 398

Type Decreto
Publication 1988-09-09
Ultimo aggiornamento 1988-09-12
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 631;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 29 ottobre 1977, n. 6894 - 26- bis concernente i limiti massimi generali di velocità ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 631, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 4 novembre 1977;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 29 ottobre 1977, concernente i limiti massimi generali di velocità ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 631, per tipi di veicoli con ridotte prestazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 4 novembre 1977;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 21 luglio 1988, n. 284, recante modificazioni ai limiti massimi di velocità per gli autoveicoli e i motoveicoli circolanti su strade e autostrade, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 23 luglio 1988;

Ritenuto di dover provvedere e stabilire, al fine della sicurezza e della salute dei cittadini, limiti diversificati di velocità rispetto a quelli fissati con il citato decreto in data 21 luglio 1988, n. 284, con riferimento sia alla tipologia delle strade sia alle diverse condizioni di circolazione tra periodi di traffico ordinario e periodi di maggiore e più intenso traffico conseguenti agli esodi della stagione estiva o di tutte le festività nazionali riconosciute;

Ritenuto, altresì, di mantenere limiti inferiori per particoli categorie di veicoli così come previsti dalle vigenti disposizioni in materia;

Sentiti

i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:

Art. 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i limiti massimi generali di velocità sono così stabiliti: a) sulle strade statali, provinciali o comunali esterne agli abitati per tutti gli autoveicoli e motoveicoli: 90 km/h; b) sulle autostrade per tutti gli autoveicoli e per i motoveicoli con cilindrata superiore a 149 centimetri cubici: 130 km/h; c) la velocità prevista al punto b) è ridotta a 110 km/h nei seguenti periodi: 1) dalle ore zero del sabato alle ore ventiquattro della domenica; 2) dalle ore zero del giovedì precedente la domenica di Pasqua alle ore ventiquattro del mercoledì seguente; 3) dalle ore zero del sabato precedente la seconda domenica di luglio alle ore ventiquattro della prima domenica di settembre; 4) dalle ore zero alle ore ventiquattro di ogni festività nazionale infrasettimanale; 5) dalle ore zero del giorno 20 dicembre alle ore ventiquattro del 7 gennaio.

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