DECRETO 13 settembre 1988, n. 413
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;
Visto il decreto 9 giugno 1988, n. 202, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 16 giugno 1988 concernente la riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare, definito secondo il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità che, in data 16 marzo 1988, prevedendo l'uso di sostituenti del fosforo non controllati e l'aumento del consumo di preparati per lavare liquidi, che hanno percentuali maggiori di tensioattivi, ha ritenuto l'immediato abbassamento del contenuto di fosforo in detti preparati per lavare all'1% tale da ingenerare preoccupazioni di peggioramento della situazione ambientale;
Visti gli ordini del giorno 9/2954/1 e 9/2954/3, approvati dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1988, con i quali, invece, si impegna il Governo a ridurre all'1% il contenuto di fosforo nei preparati per lavare entro sessanta giorni;
Considerato che in seguito alle ricerche effettuate sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 7/1986 l'Istituto superiore di sanità si riserva un più completo parere allorchè avrà esaminato comparativamente i risultati di altre ricerche per le quali sono state stipulate dal Ministero della sanità convenzioni col Consiglio nazionale delle ricerche ed istituti universitari;
Visto il decreto 15 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1986, concernente la determinazione dei sostituenti dei composti di fosforo impiegabili nei preparati per lavare;
Visto
il decreto 20 aprile 1988, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 1988, concernente la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio; Decreta:
Art. 1
1.Il decreto 9 giugno 1988, n. 202, relativo alla riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare, è abrogato.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: La legge n. 7/1986 di conversione in legge, con modifiche, del D.L. n. 667/1985, reca: "Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione". Si trascrive l'art. 6, comma 2, della predetta legge n. 7/1986: "2. Entro il 31 marzo 1988, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la percentuale massima del 2,50 per cento per i composti di fosforo espressi come fosforo, nei preparati per lavare di cui all'articolo 3, comma 5, è ridotta sino al limite dell'1 per cento ed è altresì stabilita la relativa disciplina transitoria". Con l'istituzione del Ministero dell'ambiente, avvenuta con la legge n. 349/1986, il Ministro per l'ecologia si intende sostituito con il Ministro dell'ambiente.
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