DECRETO 20 settembre 1988, n. 415
IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1988, concernente il regime delle importazioni delle merci;
Ritenuta
l'opportunità di liberalizzare le importazioni di succhi di limone e pertanto di apportare le dovute modifiche al suddetto regime; Decreta:
Art. 1
Le importazioni dei succhi di limone dai Paesi delle zone A 2, A 3, B e C di cui all'allegato 1 del citato decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, già soggette ad autorizzazione ministeriale, sono liberalizzate. Pertanto, all'allegato 2 - Elenco delle merci, del ripetuto decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, vengono apportate le seguenti modifiche: viene eliminato il simbolo "A", con i relativi riferimenti alle note, apposto in corrispondenza delle zone summenzionate per le posizioni 2009 3051, 2009 3055 e 2009 3059; la nota (3) "diversi da quelli di pompelmo" posta in corrispondenza della posizione 2009 30 "succhi di altri agrumi" è sostituita dalla nota (3) "diversi da quelli di pompelmo e di limone".
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