DECRETO 3 agosto 1988, n. 429
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 877;
Visto il decreto ministeriale concernente l'individuazione degli autoservizi internazionali a carattere frontaliero in data 16 febbraio 1988;
Sentito
il parere della commissione di cui all'art. 4 della legge n. 877/86 espresso nella riunione del 18 luglio 1988; Decreta:
Art. 1
1.Sono ammessi ai contributi dello Stato, previsti dalla legge 13 dicembre 1986, n. 877, per il periodo 1› aprile 1972-31 dicembre 1986, i soggetti titolari: di concessioni di autoservizi pubblici di linea ordinari per viaggiatori, concessi ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni; di autolinee internazionali a carattere frontaliero individuate dal relativo decreto ministeriale, concesse ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni, o autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 517/72 del 28 febbraio 1972, della legge 8 aprile 1977, n. 144, nonchè in base ad accordi bilaterali; di autolinee ordinarie già di competenza statale, trasferite alle regioni a statuto ordinario o speciale, fino alla data di decorrenza della competenza regionale.
3.Qualora nel periodo di tempo 1› aprile 1972-31 dicembre 1986, sia intervenuto un cambiamento di titolarità concessionale di una autolinea, il contributo verrà corrisposto: al nuovo titolare per l'intero periodo in caso di variazione di denominazione nella titolarità concessionale, purchè in questa sia stata conservata una continuità in almeno uno dei soci; al nuovo titolare dalla data di subentro in caso di cessione a titolo oneroso; al nuovo titolare per tutto il periodo previsto dalla legge in caso di cessione a titolo gratuito; fino alla data di esercizio ai titolari di autolinee non rinnovate o prorogate per mancata iniziativa del concessionario (rinuncia) ma nei cui confronti non sia stata pronunziata decadenza, purchè svolgano ancora attività di trasporto di persone.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 1822/1939 concerne la concessione di servizi pubblici di linea ordinari per viaggiatori. - Il D.M. 16 febbraio 1988, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 21 marzo 1988, individua gli autoservizi internazionali a carattere frontaliero aventi titolo al contributo finanziario previsto dalla legge n. 877/1986. Note all'art. 1: - I contributi previsti dalla legge n. 877/1986 vengono concessi in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate nel periodo di riferimento 1› aprile 1972-31 dicembre 1986. - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 1822/1939, come modificato dall'art. 45 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771: "Art. 1. - Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per i viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario. Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata idoneità morale tecnica e finanziaria che risultino associate alla organizzazione sindacale competente. I concessionari hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali su richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni". - Il regolamento CEE n. 517/72 (G.U. CEE n. L 67 del 20 marzo 1972) riguarda la fissazione di norme comuni per i servizi regolari e per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus fra gli Stati membri. - La legge n. 144/1977 concerne l'applicazione dei regolamenti della CEE relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli stati membri. - Il testo dell'intero art. 34 della legge n. 1822/1939 è il seguente: "Art. 34. - Il concessionario di autoservizi incorre nella decadenza della concessione quando: a) venga a perdere i requisiti di idoneità di cui all'art. 1; b) non inizi l'esercizio nel termine prefissato o, iniziatolo, lo abbandoni ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore; c) si rifiuti di eseguire il trasporto degli effetti postali; d) ostacoli provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge; e) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo. Nel caso di cui alla lettera a) la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida".
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