DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Type DPR
Publication 1988-09-22
Ultimo aggiornamento 2026-03-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

Visto il parere espresso in data 16 maggio 1988 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1988;

Visto il parere espresso in data 4 agosto 1988 dalla Commissione parlamentare a norma dell'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 81 del 1987;

Visto il parere espresso in data 19 luglio 1988 dal Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1.

E' approvato il testo del codice di procedura penale, allegato al presente decreto.

2.

Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 settembre 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

VASSALLI,

Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Art. 01

1.E' approvato il testo del codice di procedura penale, allegato al presente decreto.

2.Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 settembre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

PARTE PRIMA - LIBRO I SOGGETTI Titolo I GIUDICE Capo I GIURISDIZIONE

Art. 1

Giurisdizione penale

1.La giurisdizione penale e' esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.

Art. 2

Cognizione del giudice

1.Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.

2.La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.

Art. 3

Questioni pregiudiziali

1.Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione e' seria e se l'azione a norma delle leggi civili e' gia' in corso, puo' sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione.

2.La sospensione e' disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio.

3.La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4.La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

Art. 4

Regole per la determinazione della competenza

1.Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

Art. 5

Competenza della corte di assise

1.La corte di assise e' competente: ((a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)); b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale; c) per ogni delitto doloso se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale. d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. ((d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonche' per i delitti con finalita' di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni)). ((176))

Art. 6

Competenza del tribunale

1.Il tribunale e' competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise ((o del giudice di pace)). (90) (90a) ((114))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((94))

Art. 8

Regole generali

1.La competenza per territorio e' determinata dal luogo in cui il reato e' stato consumato.

2.Se si tratta di fatto dal quale e' derivata la morte di una o piu' persone, e' competente il giudice del luogo in cui e' avvenuta l'azione o l'omissione.

3.Se si tratta di reato permanente, e' competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone.

4.Se si tratta di delitto tentato, e' competente il giudice del luogo in cui e' stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

Art. 9

Regole suppletive

1.Se la competenza non puo' essere determinata a norma dell'articolo 8, e' competente il giudice dell'ultimo luogo in cui e' avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

2.Se non e' noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

3.Se nemmeno in tale modo e' possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.

Art. 10

Competenza per reati commessi all'estero

1.Se il reato e' stato commesso interamente all'estero, la competenza e' determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralita' di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.

((1-bis. Se il reato e' stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza e' del tribunale o della corte di assise di Roma quando non e' possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.))

((235))

2.((In tutti gli altri casi, se)) non e' possibile determinare nei modi indicati ((nei commi 1 e 1-bis)) la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335. ((235))

3.Se il reato e' stato commesso in parte all'estero, la competenza e' determinata a norma degli articoli 8 e 9.

Art. 11

(( (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).

1.I procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.

2.Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso e' venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, e' competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

3.I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1)). ((98))

Art. 11-bis

(( (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia).

1.I procedimenti in cui assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76- bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11)).

Art. 12

Casi di connessione

Art. 13

Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali

1.Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, e' competente per tutti quest'ultima.

2.Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune e' piu' grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati e' del giudice ordinario.

Art. 14

Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni

1.La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.

2.La connessione non opera, altresi', fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

Art. 15

Competenza per materia determinata dalla connessione

1.Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, e' competente per tutti la corte di assise. (90) ((90a))

Art. 16

Competenza per territorio determinata dalla connessione

1.La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali piu' giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato piu' grave e, in caso di pari gravita', al giudice competente per il primo reato.

2.Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto e' derivata la morte di una persona, e' competente il giudice del luogo in cui si e' verificato l'evento.

3.I delitti si considerano piu' gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera piu' grave il reato per il quale e' prevista la pena piu' elevata nel massimo ovvero, in caso di parita' dei massimi, la pena piu' elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parita' delle pene detentive.

Art. 17

Riunione di processi

1-bis.Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione e' disposta davalti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi. (90) (90a)

Art. 18

Separazione di processi

2.Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione puo' essere altresi' disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.

Art. 19

Provvedimenti sulla riunione e separazione

1.La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.

Art. 20

Difetto di giurisdizione

1.Il difetto di giurisdizione e' rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

2.Se il difetto di giurisdizione e' rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorita' competente.

Art. 21

Incompetenza

1.L'incompetenza per materia e' rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 23 comma 2.

2.L'incompetenza per territorio e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.

3.L'incompetenza derivante da connessione e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.

Art. 22

Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

1.Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2.L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

3.Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Art. 23

Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

1.Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente. (45) ((70))

2.Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.

Art. 24

Decisioni del giudice di appello sulla competenza

1.Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purche', in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello. (48) ((70))

2.Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.

Art. 24-bis

(( (Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio). ))

((

1.Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio puo' essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, puo' essere altresi' rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

2.Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori.

3.La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

4.L'estratto della sentenza e' immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonche' al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed e' notificato alle parti private.

5.Il termine previsto dall'articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4.

6.La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non puo' piu' riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.

))

Art. 25

Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza

1.La decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza e' vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.

Art. 26

Prove acquisite dal giudice incompetente

1.L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove gia' acquisite.

2.Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.

Art. 27

Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

1.Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.

Art. 28

Casi di conflitto

2.Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.

3.Nel corso delle indagini preliminari, non puo' essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.

Art. 29

Cessazione del conflitto

1.I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.

Art. 30

Proposizione del conflitto

1.Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori.

2.Il conflitto puo' essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia e' presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale e' unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonche' copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

3.L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso.

Art. 31

Comunicazione al giudice in conflitto

1.Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'articolo 30 ne da' immediata comunicazione al giudice in conflitto.

2.Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

Art. 32

Risoluzione del conflitto

1.I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.

2.L'estratto della sentenza e' immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed e' notificato alle parti private.

3.Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.

Art. 33

Capacita' del giudice

1.Le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

2.Non si considerano attinenti alla capacita' del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.

3.Non si considerano altresi' attinenti alla capacita' del giudice ne' al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico. (90) ((90a))

Art. 33-bis

(Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale).

2.Sono attribuiti altresi' al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

Art. 33-ter

(Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica).

1.Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, del medesimo testo unico.

1-bis.((Sono altresi' attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dagli articoli 572, secondo e quinto comma, e 612-ter del codice penale)).

2.Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresi', in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge.

Art. 33-quater

(Effetti della connessione sulla composizione del giudice).

1.Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi. (90) ((90a))

Art. 33-quinquies

(Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale).

1.L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il ter-mine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare. (90) ((90a))

Art. 33-sexies

(( (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare) ))

((

1.Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di' trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552.

2.

Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554))

Art. 33-septies

(( (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado) ))

((

1.Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.

2.Fuori dai casi previsti dal comma 1 se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione dei collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

3.

Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4))

Art. 33-octies

(Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione).

1.Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purche' la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

2.Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica. (90) ((90a))

Art. 33-novies

Art. 33-nonies. (Validita' delle prove acquisite). 1. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invalidita' degli atti del procedimento ne' l'inutilizzabilita' delle prove gia' acquisite. (90) ((90a))

Art. 34

Incompatibilita' determinata da atti compiuti nel procedimento

1.Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non puo' esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, ne' partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione. (126) (195) (283) ((340))

2.Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere. (13) (27) (29) (32) (35) (41) (51) (58) (59) (64) (72) (73) (77) (80) (88) (98)(94)(104) (164) (284) (313) (324) (335)

2-bis.Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non puo' emettere il decreto penale di condanna, ne' tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non puo' partecipare al giudizio. (90) (90a) (105)

2-quater.Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto.

3.Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non puo' esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.

Art. 35

Incompatibilita' per ragioni di parentela, affinita' o coniugio

1.Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.

Art. 36

Astensione

2.I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilita' per ragioni di coniugio o affinita', sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3.La dichiarazione di astensione e' presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalita' di procedura.

4.Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione. (90) ((90a))

Art. 37

Ricusazione

2.Il giudice ricusato non puo' pronunciare ne' concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. (81) ----------------- AGGIORNAMENTO (81) La Corte Costituzionale con sentenza 9-23 gennaio 1997, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 29/01/1995, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione." ----------------- AGGIORNAMENTO (113) La Corte Costituzionale con sentenza 6-14 luglio 2000, n. 283 (in G.U. 1a s.s. 19/07/2000, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita' di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto."

Art. 38

Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione

1.La dichiarazione di ricusazione puo' essere proposta, nell'udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice.

2.Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione puo' essere proposta entro tre giorni. Se la causa e' sorta o e' divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.

3.La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove e' proposta con atto scritto ed e' presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione e' depositata nella cancelleria dell'ufficio cui e' addetto il giudice ricusato.

4.La dichiarazione, quando non e' fatta personalmente dall'interessato, puo' essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilita', i motivi della ricusazione.

Art. 39

Concorso di astensione e di ricusazione

1.La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione e' accolta.

Art. 40

Competenza a decidere sulla ricusazione

1.Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. (90) ((90a))

2.Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

3.Non e' ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Art. 41

Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

1.Quando la dichiarazione di ricusazione e' stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale e' proponibile ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611. (90) ((90a))

2.Fuori dei casi di inammissibilita' della dichiarazione di ricusazione, la corte puo' disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attivita' processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti. (90) ((90a))

3.Sul merito della ricusazione la corte decide a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. (90) ((90a))

4.L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti e' comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed e' notificata alle parti private.

Art. 42

Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

1.Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione e' accolta, il giudice non puo' compiere alcun atto del procedimento.

2.Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

Art. 43

Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

1.Il giudice astenuto o ricusato e' sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

2.Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11.

Art. 44

Sanzioni in caso di inammissibilita' o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

1.Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta puo' essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.

Art. 45

(( (Casi di rimessione).

1.In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumita' pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.

Art. 46

Richiesta di rimessione

1.La richiesta e' depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed e' notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.

2.La richiesta dell'imputato e' sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

3.Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.

4.L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 e' causa di inammissibilita' della richiesta.

Art. 47

(( (Effetti della richiesta).

1.In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione puo' sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2.Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione e' stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non e' fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra gia' rigettata o dichiarata inammissibile.

3.La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4.In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta e' stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304. ))

Art. 48

(Decisione).

1.La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

2.Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilita' della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.

3.L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, e' immediatamente comunicata al giudice che procede.

4.L'ordinanza che accoglie la richiesta e' comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

5.Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne e' richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facolta' che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

6.Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro ((, che puo' essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilita' della richiesta)).

((6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente))

Art. 49

(( (Nuova richiesta di rimessione).

1.Anche quando la richiesta e' stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato puo' chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2.L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purche' fondata su elementi nuovi.

3.E' inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli gia' valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

4.La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza puo' essere sempre riproposta.

Art. 50

Azione penale

1.Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

2.Quando non e' necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale e' esercitata di ufficio.

3.L'esercizio dell'azione penale puo' essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 51

Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

2.Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia. (28)

3.Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis.Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater, 600, 601, 602, 416-bis , 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. (132) (267)

3-ter.Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-quater.Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125. (127)

3-quinquies.Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, ((628-bis,)) 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, o per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. (159)

Art. 52

Astensione

1.Il magistrato del pubblico ministero ha la facolta' di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

2.Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale. (90) ((90a))

3.Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione.(90) ((90a))

4.Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto e' sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, puo' essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'articolo 11. (90) ((90a))

Art. 53

Autonomia del pubblico ministero nell'udienza Casi di sostituzione

1.Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.

2.Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a) , b) , d) , e). Negli altri casi il magistrato puo' essere sostituito solo con il suo consenso.

3.Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a) , b) , d) , e), il procuratore generale presso la corte di appello designa per l'udienza un magistrato appartenente al suo ufficio.

Art. 54

((Contrasti negativi tra pubblici ministeri))

1.Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

2.Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da' comunicazione agli uffici interessati.

3.Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazio 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

((

3-bis.Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.

))

Art. 54-bis

(( (Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero).

1.Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1 .

2.Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da' comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

3.Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1 .

4.Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5.Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.

Art. 54-ter

(Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalita' organizzata).

1.Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati ((negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,)) se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati. (28)

Art. 54-quater

(Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero)

1.La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonche' i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilita', le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.

2.La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.

3.Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, puo' chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis ((e comma 3-quater)), il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter.

4.La richiesta non puo' essere riproposta a pena di inammissibilita' salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.

5.Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Art. 55

Funzioni della polizia giudiziaria

1.La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

2.Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria.

3.Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 56

Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

Art. 57

Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

3.Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55. ----------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/12/1988, n. 291 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 58

Disponibilita' della polizia giudiziaria

1.Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.

2.Le attivita' di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.

3.L'autorita' giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e puo' altresi' avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.

Art. 59

Subordinazione della polizia giudiziaria

1.Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.

2.L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria e' responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attivita' di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.

3.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati (( inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1 )). Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attivita' di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.

Art. 60

Assunzione della qualita' di imputato

1.Assume la qualita' di imputato la persona alla quale e' attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

2.La qualita' di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia piu' soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

3.La qualita' di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo ((oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'articolo 628-bis)).

Art. 61

Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato

1.I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2.Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

Art. 62

Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato

1.Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.

((

2.Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.

))

Art. 63

Dichiarazioni indizianti

1.Se davanti all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reita' a suo carico, l'autorita' procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

2.Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualita' di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.

Art. 64

Regole generali per l'interrogatorio

1.La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

2.Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla liberta' di autodeterminazione o ad alterare la capacita' di ricordare e di valutare i fatti.

3.Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: a)le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facolta' di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguira' il suo corso; c) se rendera' dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilita' di altri, assumera', in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilita' previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis. ((302))

3-bis.L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilita' di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potra' assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone.

Art. 65

Interrogatorio nel merito

1.L'autorita' giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le e' attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non puo' derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.

2.Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande.

3.Se la persona rifiuta di rispondere, ne e' fatta menzione nel verbale. Nel verbale e' fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.

Art. 66

Verifica dell'identita' personale dell'imputato

1.Nel primo atto cui e' presente l'imputato, l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalita' e quant'altro puo' valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalita' o le da' false.

2.L'impossibilita' di attribuire all'imputato le sue esatte generalita' non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorita' procedente, quando sia certa l'identita' fisica della persona. ((In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale e' ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale e' riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento e' emesso)).

3.Le erronee generalita' attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'articolo 130.

Art. 66-bis

(( Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato ))

((

1.In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato e' stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorita' giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorita' giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale.

))

Art. 67

Incertezza sull'eta' dell'imputato

1.In ogni stato e grado del procedimento, quando vi e' ragione di ritenere che l'imputato sia minorenne, l'autorita' giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Art. 68

Errore sull'identita' fisica dell'imputato

1.Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129.

Art. 69

Morte dell'imputato

1.Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129.

2.La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato e' stata erroneamente dichiarata.

Art. 70

Accertamenti sulla capacita' dell'imputato

1.Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi e' ragione di ritenere che, per infermita' mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non e' in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia. (40) ((299))

2.Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi e' pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.

3.Se la necessita' di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia e' disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l'incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi e' pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392.

Art. 71

Sospensione del procedimento per incapacita' dell'imputato

1.Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato e' tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato e' reversibile, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. ((299))

2.Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.

3.Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonche' il curatore speciale nominato all'imputato.

4.La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facolta' di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonche' agli atti cui questi ha facolta' di assistere.

5.Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 70 comma 3.

6.Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.

Art. 72

Revoca dell'ordinanza di sospensione

1.Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. ((299))

2.La sospensione e' revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. ((299))

Art. 72-bis

(Definizione del procedimento per incapacita' irreversibile dell'imputato)

1.Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato e' tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato e' irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. ((299))

Art. 73

Provvedimenti cautelari

1.In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo piu' rapido l'autorita' competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.

2.Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell'autorita' indicata nel comma 1.

3.Quando e' stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell'imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall'articolo 286.

4.Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.

Art. 74

Legittimazione all'azione civile

1.L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale puo' essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.

Art. 75

Rapporti tra azione civile e azione penale

1.L'azione civile proposta davanti al giudice civile puo' essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facolta' comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.

2.L'azione civile prosegue in sede civile se non e' trasferita nel processo penale o e' stata iniziata quando non e' piu' ammessa la costituzione di parte civile.

3.Se l'azione e' proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile e' sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non piu' soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge. ((79))

Art. 76

Costituzione di parte civile

1.L'azione civile nel processo penale e' esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.

2.La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Art. 77

Capacita' processuale della parte civile

1.Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.

2.Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi e' conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero puo' chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina puo' essere chiesta altresi' dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

3.Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che e' comunicato al pubblico ministero affinche' provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.

4.In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermita' di mente o per eta' minore puo' essere esercitata dal pubblico ministero, finche' subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.

Art. 78

Formalita' della costituzione di parte civile

((

1-bis.Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonche' la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volonta' contraria della parte interessata, puo' conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione.

))

2.Se e' presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale e' eseguita la notificazione.

3.Se la procura non e' apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed e' conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile. (110) ------------------ AGGIORNAMENTO (110) La L. 16 dicembre 1999, n. 479, ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che " La deposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 79

Termine per la costituzione di parte civile

1.La costituzione di parte civile puo' avvenire per l'udienza preliminare ((, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare,)) fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 ((o dall'articolo 554-bis, comma 2)).

2.((I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti)) a pena di decadenza.

3.((Quando la costituzione di parte civile e' consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa)) avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non puo' avvalersi della facolta' di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

Art. 80

Richiesta di esclusione della parte civile

1.Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.

2.Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta e' proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento.

3.Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta e' proposta oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1.

4.Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

5.L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.

Art. 81

Esclusione di ufficio della parte civile

1.Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.

2.Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione e' stata rigettata nella udienza preliminare.

Art. 82

Revoca della costituzione di parte civile

1.La costituzione di parte civile puo' essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.

2.La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile.

3.Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non puo' conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa puo' essere proposta davanti al giudice civile.

4.La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.

Art. 83

Citazione del responsabile civile

1.Il responsabile civile per il fatto dell'imputato puo' essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato puo' essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere.

2.La richiesta deve essere proposta al piu' tardi per il dibattimento.

4.Copia del decreto e' notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto e' notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione e' depositato nella cancelleria del giudice che procede.

5.La citazione del responsabile civile e' nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non e' stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare o nel giudizio. La nullita' della notificazione rende nulla la citazione. (42)

6.La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile e' revocata o se e' ordinata l'esclusione della parte civile.(91) (288) ((333))

Art. 84

Costituzione del responsabile civile

1.Chi e' citato come responsabile civile puo' costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.

3.La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.

4.La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Art. 85

Intervento volontario del responsabile civile

1.Quando vi e' costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77 comma 4, il responsabile civile puo' intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, presentando una dichiarazione scritta a norma dell'articolo 84 commi 1 e 2.

2.Il termine previsto dal comma 1 e' stabilito a pena di decadenza. Se l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, il responsabile civile non puo' avvalersi della facolta' di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

3.Se e' presentata fuori udienza, la dichiarazione e' notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale e' eseguita la notificazione.

4.L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile e' revocata o se e' ordinata l'esclusione della parte civile.

Art. 86

Richiesta di esclusione del responsabile civile

1.La richiesta di esclusione del responsabile civile puo' essere proposta dall'imputato nonche' dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.

2.La richiesta puo' essere proposta altresi' dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654.

3.La richiesta deve essere motivata ed e' proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

Art. 87

Esclusione di ufficio del responsabile civile

1.Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.

2.Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione e' stata rigettata nella udienza preliminare.

3.L'esclusione e' disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.

Art. 88

Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile

1.L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

2.L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile e' stato escluso su richiesta della parte civile, questa non puo' esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.

3.Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.

Art. 89

Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

1.La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e' citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.

2.Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell'articolo 87 comma 3.

Art. 90

Diritti e facolta' della persona offesa dal reato

1.La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facolta' ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento puo' presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

((

1-bis.La persona offesa ha facolta' di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa puo' indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

))

2.La persona offesa minore, interdetta per infermita' di mente o inabilitata esercita le facolta' e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.

2-bis.Quando vi e' incertezza sulla minore eta' della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore eta' e' presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.

3.Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facolta' e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

Art. 90-bis

(Informazioni alla persona offesa)

Art. 90-bis.1

(( (Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134). ))

((

1.La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facolta' di svolgere un programma di giustizia riparativa.

))

Art. 90-bis.2

(( (Ulteriori informazioni alla persona offesa). ))

1.((Fermo quanto previsto dall'articolo 90-bis, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e del delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche' dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, e' informata, in una lingua a lei comprensibile, della facolta' di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, nonche' della facolta' di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, e 444, comma 1-quater)).

Art. 90-ter

(Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione)

1.Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed e' altresi' data tempestiva notizia, con le stesse modalita', dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonche' della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

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