DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Type DPR
Publication 1988-09-22
Ultimo aggiornamento 2026-03-12
State In force
Source Normattiva
articles 907
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3-bis.Il pubblico ministero puo' autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti.

))

4.Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano piu' essere utilmente compiuti.

4-bis.La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non puo' essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non e' proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.

5.Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.

Art. 361

Individuazione di persone e di cose

1.Quando e' necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto altro puo' essere oggetto di percezione sensoriale.

2.Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.

3.Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall'articolo 214 comma 2.

Art. 362

Assunzione di informazioni

1.Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-bis.Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.

1-ter.Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma ((tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche')) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, ((593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,)) 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies ((, 612-bis e 612-ter)) del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, ((577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma)), del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. ((Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilita' di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non puo' essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale)).

1-quater.Alla persona chiamata a rendere informazioni e' sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

Art. 362-bis

(Misure urgenti di protezione della persona offesa)

1.Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575 ((del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche')) per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, ((593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,)) 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, ((577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma)), 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che e' legata o e' stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

2.In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

3.Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

Art. 363

Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso

1.Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall'articolo 210 commi 2, (( 3, 4 e 6. ))

2.La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).

Art. 364

Nomina e assistenza del difensore

1.Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione ((, a individuazione di persone)) o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375.

2.La persona sottoposta alle indagini priva del difensore e' altresi' avvisata che e' assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia.

3.Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.

4.Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.

5.Nei casi di assoluta urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero puo' procedere a interrogatorio, a ispezione ((, a individuazione di persone)) o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso puo' essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi e' fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del difensore d'intervenire.

6.Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullita', i motivi della deroga e le modalita' dell'avviso.

7.E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore puo' presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali e' fatta menzione nel verbale.

Art. 365

Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso

1.Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se e' assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3.

2.Il difensore ha facolta' di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'articolo 249.

3.Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.

Art. 366

Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori

1.Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facolta' per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non e' stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore e' immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. (( Il difensore ha facolta' di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia )).

(( 2. Il pubblico ministero con decreto motivato, puo' disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facolta' indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attivita' del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore, possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127 ))

Art. 367

Memorie e richieste dei difensori

1.Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facolta' di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero.

Art. 368

Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro

1.Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall'interessato, trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari.

Art. 369

Informazione di garanzia

1.((A tutela del diritto di difesa,)) quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia ((contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione)) delle norme di legge che si assumono violate, dell a data e del luogo del fatto e ((l'invito)) a esercitare la facolta' di nominare un difensore di fiducia.

1-bis.Il pubblico ministero informa altresi' la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.

1-ter.Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

((

1-quater.La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, puo' essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalita' ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.

1-quinquies. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2))

2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

Art. 369-bis

(Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa)

1.Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, ((ovvero, al piu' tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis,)) il pubblico ministero, a pena di nullita' degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio.

Art. 370

Atti diretti e atti delegati

1.Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivita' di indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivita' di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di liberta,' con l'assistenza necessaria del difensore.

((

1-bis.Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero puo' disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell'interrogatorio e' delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1.

))

2.Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373 ((e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell'articolo 133-ter in quanto compatibili)).

2-bis.Se si tratta del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-ter.Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attivita' nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 357.

3.Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, ((...)) qualora non ritenga di procedere personalmente ((e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero)), puo' delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo. (90) (90a)

4.Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facolta' di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

Art. 371

Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero

1.Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonche' alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresi' procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.

3.Salvo quanto disposto dall'articolo 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.

Art. 371-bis

Attivita' di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo).

1.Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi' dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2.Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire la funzionalita' dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestivita' delle investigazioni.

4.Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non puo' delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero. (28)

4-bis.Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonche', quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresi' le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo. ((Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' in relazione ai procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.))

Art. 372

Avocazione delle indagini

(( 1-bis. Il procuratore generale presso la corte d' appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresi', con decreto motivato, l' avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli art. 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in cui e' obbligatorio l' arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall' art. 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d' intesa con altri procuratori generali interessati. ))

((28))

Art. 373

Documentazione degli atti

2.Il verbale e' redatto secondo le modalita' previste nel titolo III del libro II.

((

2-bis.Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se cio' non e' possibile a causa della contingente indisponibilita' di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

2-ter.Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresi' mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

2-quater.Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

2-quinquies.La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter e' disposta solo se assolutamente indispensabile e puo' essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

))

3.Alla documentazione delle attivita' di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.

4.Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

5.L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357.

6.Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 142.

Art. 374

Presentazione spontanea

1.Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facolta' di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.

2.Quando il fatto per cui si procede e' contestato a chi si presenta spontaneamente e questi e' ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto cosi' compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.

3.La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

Art. 375

Invito a presentarsi

1.Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.

3.Quando la persona e' chiamata a rendere l'interrogatorio, l'invito contiene altresi' la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. ((L'invito puo' inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453 comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potra' essere presentata richiesta di giudizio immediato.))

4.L'invito a presentarsi e' notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purche' sia lasciato il tempo necessario per comparire.

Art. 376

Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

1.Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo e' disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

Art. 377

Citazioni di persone informate sui fatti

1.Il pubblico ministero puo' emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.

3.Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente tecnico, dell'interprete e del custode delle cose sequestrate.

Art. 378

Poteri coercitivi del pubblico ministero

1.Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell'articolo 131.

Art. 379

Determinazione della pena

1.Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena e' determinata a norma dell'articolo 278.

Art. 380

Arresto obbligatorio in flagranza

1.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

3.Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non e' contestualmente proposta, quando la persona offesa non e' prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, e' eseguito anche in mancanza della querela che puo' ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non e' proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa e' presente o e' rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela puo' essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessita' di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis.

Art. 381

Arresto facoltativo in flagranza

1.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

3.Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, ferma restando la necessita' di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.

4.Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o dalle circostanze del fatto.

4-bis.Non e' consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

Art. 382

Stato di flagranza

1.E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, e' inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero e' sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

2.Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non e' cessata la permanenza.

Art. 382-bis

(Arresto in flagranza differita)

1.Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. 1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-bis.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei casi di delitti non colposi per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonche' di chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita', ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.

1-ter.((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica o individuale.))

Art. 383

Facolta' di arresto da parte dei privati

1.Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona e' autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

2.La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Art. 384

Fermo di indiziato di delitto

1.Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilita' di identificare l'indiziato fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi ((o di un delitto commesso per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.))

2.Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.

3.La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano ((specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga)) e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

Art. 384-bis

(Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare)

1.Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi e' colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2.Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si da' atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

((

2-bis.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

2-ter.Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza e' stato eseguito.

2-quater.Il giudice fissa l'udienza di convalida al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.

2-quinquies.Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.

2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo))

Art. 385

Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze

1.L'arresto o il fermo non e' consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo e' stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilita'.

Art. 386

Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

1-bis.Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato.

1-ter.La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l'originale e' redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3. (290)

2.Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.

3.Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall' articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al piu' presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo e' stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonche' la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.

4.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo e' stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo 558. ((Se l'arrestato o fermato e' donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a un anno, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria lo pongono a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.))

5.Il pubblico ministero puo' disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale. ((Se l'arrestato o fermato e' madre di prole di eta' superiore a un anno e inferiore a tre anni, il pubblico ministero puo' disporre che sia custodito presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.))

6.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

7.L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.

Art. 387

Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari

1.La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ((dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata)).

Art. 387-bis

(( (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore eta'). ))

((1. Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore eta', la polizia giudiziaria che lo ha eseguito, senza ritardo, ne da' notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonche' al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo))

Art. 388

Interrogatorio dell'arrestato o del fermato

1.Il pubblico ministero puo' procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.

2.Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non puo' derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

Art. 389

Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato

1.Se risulta evidente che l'arresto o il fermo e' stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell'arresto o del fermo e' divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in liberta'.

2.La liberazione e' altresi' disposta prima dell'intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo e' stato eseguito.

Art. 390

Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo

1.Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo e' stato eseguito.

2.Il giudice fissa l'udienza di convalida al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

3.L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.

((

3-bis.Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla liberta' personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.

))

Art. 391

Udienza di convalida

1.L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato. Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice puo' autorizzarli a partecipare a distanza.

2.Se il difensore di fiducia o di ufficio non e' stato reperito o non e' comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4.Il giudice altresi', anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.

3.Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla liberta' personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.

4.Quando risulta che l'arresto o il fermo e' stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.

5.Se ricorrono le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei delitti indicati ((nell'articolo 387-bis del codice penale o)) nell'articolo 381, comma 2, ((del presente codice)) ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.

6.Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

7.Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non e' pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a disposizione del giudice.

Art. 391-bis

(Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore).

1.Salve le incompatibilita' previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attivita' investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2.Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalita' previste dall'articolo 391-ter.

4.Alle persone gia' sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

5.Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, e' dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza e' necessaria. Se la persona e' priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.

((5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile))

6.Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed e' comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

7.Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione e' data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

8.All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

9.Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reita' a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

10.Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attivita' investigativa abbia esercitato la facolta' di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362.

11.Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, puo' chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facolta' di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.

Art. 391-ter

(Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni).

2.La dichiarazione e' allegata alla relazione.

3.Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.

((

3-bis.Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

3-ter.Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

3-quater.La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter e' disposta solo se assolutamente indispensabile.

))

Art. 391-quater

(( (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione). )) ((

1.Ai fini delle indagini difensive, il difensore puo' chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

2.L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3.In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

Art. 391-quinquies

(( (Potere di segretazione del pubblico ministero). )) ((

1.Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita' di indagine, il pubblico ministero puo', con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non puo' avere una durata superiore a due mesi.

2.Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilita' penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.

Art. 391-sexies

(( (Accesso ai luoghi e documentazione). )) ((

Art. 391-septies

(( (Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico). )) ((

1.Se e' necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi e' il consenso di chi ne ha la disponibilita', l'accesso, su richiesta del difensore, e' autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalita'.

2.Nel caso di cui al comma 1, la persona presente e' avvertita della facolta' di farsi assistere da persona di fiducia, purche' questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

3.Non e' consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

Art. 391-octies

(Fascicolo del difensore).

1.Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore puo' presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

2.Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale puo' presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perche' ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non e' previsto l'intervento della parte assistita.

3.((La documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore. I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati in originale o, se il difensore ne chiede la restituzione, in copia, presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari.)) Della documentazione il pubblico ministero puo' prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore e' inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433.

4.Il difensore puo', in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

Art. 391-novies

Art. 391-nonies. (( (Attivita' investigativa preventiva). )) ((1. L'attivita' investigativa prevista dall'articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorita' giudiziaria, puo' essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualita' che si instauri un procedimento penale. 2. Il mandato e' rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.))

Art. 391-decies

(( (Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive). )) ((

1.Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.

2.Fuori del caso in cui e' applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, e' inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431.

3.Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facolta' previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facolta' di assistervi.

4.Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facolta' di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma 1, lettera c) )).

Art. 392

Casi

1-bis.Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.

2.Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis. (53)

Art. 393

Richiesta

2.La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b), la persona offesa e il suo difensore.

((2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti))

3.Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilita'.

4.Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del provvedimento e' data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. (53)

Art. 394

Richiesta della persona offesa

1.La persona offesa puo' chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.

2.Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

Art. 395

Presentazione e notificazione della richiesta

1.La richiesta di incidente probatorio e' depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed e' notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione e' depositata in cancelleria.

Art. 396

Deduzioni

1.Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini puo' presentare deduzioni sull'ammissibilita' e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonche' indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell'articolo 393 comma 1 lettera b).

2.Copia delle deduzioni e' consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La persona sottoposta alle indagini puo' prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.

Art. 397

Differimento dell'incidente probatorio

1.Il pubblico ministero puo' chiedere che il giudice disponga il differimento dell'incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o piu' atti di indagine preliminare. Il differimento non e' consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova.

3.Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L'ordinanza di inammissibilita' o di rigetto e' immediatamente comunicata al pubblico ministero.

4.Nell'accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l'udienza per l'incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell'atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2 lettera a). L'ordinanza e' immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La richiesta di differimento e l'ordinanza sono depositate alla udienza.

Art. 398

Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

1.Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilita' o di rigetto e' immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

3.Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni gia' rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso e 'comunicato al pubblico ministero.

3-bis.La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.

4.Se si deve procedere a piu' incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5.Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non puo' essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo puo' delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5-bis.Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 609-quater e 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e Le modalita' particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti. (93) (140)

5-ter.Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilita', desunta anche dal tipo di reato per cui si procede.

((5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita' si applicano le diposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater))

Art. 399

Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini

1.Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza e' necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.

Art. 400

Provvedimenti per i casi di urgenza

1.Quando per assicurare l'assunzione della prova e' indispensabile procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.

Art. 401

U d i e n z a

1.L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresi' diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.

2.In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.

3.La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.

4.Non e' consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilita' e alla fondatezza della richiesta.

5.Le prove sono assunte ((e documentate)) con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa puo' chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.

6.Salvo quanto previsto dall'articolo 402, e' vietato estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. E' in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.

7.Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attivita' di prova richieda un termine maggiore.

8.Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

Art. 402

Estensione dell'incidente probatorio

1.Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall'articolo 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma dell'articolo 398 comma 3 rinviando l'udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non e' accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione della prova.

Art. 403

Utilizzabilita' nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio

1.Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.

(( 1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile))

Art. 404

Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile

1.La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non e' stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.

Art. 405

(( Termini per la conclusione delle indagini preliminari. ))

1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).

1-bis.Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini. (166)

((

2.Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine e' di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2.

))

3.Se e' necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

4.Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.

Art. 406

(Proroga dei termini)

1.Il pubblico ministero, prima della scadenza, puo' richiedere al giudice, quando le indagini sono complesse, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2.La proroga puo' essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.

2-bis.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

2-ter.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

3.La richiesta di proroga, e' notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facolta' di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4.Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5.Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

5-bis.Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), ((numeri 4), 7-bis) e 7-ter) )). In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6.Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini

7.Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

8.Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.

Art. 407

Termini di durata massima delle indagini preliminari

1.Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.

3.Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

3-bis.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

Art. 407-bis

(Inizio dell'azione penale. Forme e termini)

1.Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V- bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

2.Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis, commi 3 e 4. Il termine e' di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. ((293))

Art. 408

Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

1.Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

2.Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso della richiesta e' notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

3.Nell'avviso e' precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa puo' prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. ((La persona offesa e' altresi' informata)) della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

3-bis.Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e' elevato a trenta giorni.

Art. 409

Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

1.Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione e' notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento e' stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

2.Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. ((La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresi' informate della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.)) Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facolta' del difensore di estrarne copia.

3.Della fissazione dell'udienza il giudice da' inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

4.A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste.

5.Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

6.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103.

Art. 410

Opposizione alla richiesta di archiviazione

1.Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilita', l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

2.Se l'opposizione e' inammissibile e la notizia di reato e' infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

3.Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di piu' persone offese, l'avviso per l'udienza e' notificato al solo opponente.

Art. 410-bis

(( (Nullita' del provvedimento di archiviazione). ))

((

1.Il decreto di archiviazione e' nullo se e' emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione e' altresi' nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilita' o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.

2.L'ordinanza di archiviazione e' nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.

3.Nei casi di nullita' previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, puo' proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

4.

Il giudice, se il reclamo e' fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilita', anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1))

Art. 411

Altri casi di archiviazione

1.Le disposizioni ((degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis)) si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilita', che la persona sottoposta alle indagini non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuita' del fatto, che il reato e' estinto o che il fatto non e' previsto dalla legge come reato.

1-bis.Se l'archiviazione e' richiesta per particolare tenuita' del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilita', le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non e' inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa e' inammissibile, il giudice procede senza formalita' e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.

Art. 412

Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale

1.Il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, l'avocazione puo' essere disposta solo se la richiesta e' stata rigettata. L'avocazione puo' essere, altresi', disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 5, primo periodo.

2.Il procuratore generale puo' altresi' disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3.

2-bis.Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2, 3 e 4.

2-ter.Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, ((commi 3-bis e 3-quater)), e 371-bis, comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Art. 413

Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato

1.La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato puo' chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma 1.

2.Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.

Art. 414

Riapertura delle indagini

1.Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.((La richiesta di riapertura delle indagini e' respinta quando non e' ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale.))

2.Quando e' autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335.

((

2-bis.Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili.

))

Art. 415

(Reato commesso da persone ignote)

1.Quando e' ignoto l'autore del reato il pubblico ministero entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.

2.Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).

2-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).

3.Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.

4.Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente dalla richiesta o dal decreto.

Art. 415-bis

(Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari)

1.((Prima)) della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonche', quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2.L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facolta' di prenderne visione ed estrarne copia.

2-bis.Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facolta' di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facolta' di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore puo', entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo' avanzare al giudice istanza affinche' si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6. (270) (275)

3.L'avviso contiene altresi' l'avvertimento che l'indagato ha facolta' entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonche' di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso e' notificato sono altresi' informati che hanno facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

4.Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione, della richiesta. Il termine puo' essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta dei pubblico ministero, per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni.

5.Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorche' sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

5-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31)).

5-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31)).

5-quater.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31)).

5-quinquies.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31)).

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