DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 448
Entrata in vigore del decreto: 24-10-1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;
Visto il parere espresso in data 16 maggio 1988 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1988;
Visto il parere espresso in data 4 agosto 1988 dalla Commissione parlamentare a norma dell'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 81 del 1987;
Visto il parere espresso in data 19 luglio 1988 dal Consiglio superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
1.E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
2.Le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 1
Art. 1. Principi generali del processo minorile 1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447). Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalita' e alle esigenze educative del minorenne , assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla [Costituzione e dall'articolo 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art6) del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti riconosciuti dalla (([direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0800),)) sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. (16) 2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attivita' processuali che si svolgono in sua presenza nonche' il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 2
Art. 2. Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni 1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario: a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; d) il procuratore generale presso la corte di appello; e) la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie; f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni. (17) (22) ((26))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 3
Art. 3. Competenza 1. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e' competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto. (17) (22) ((26)) 2. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di eta'. (17) (22) ((26))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 4
Art. 4. Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni 1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'autorita' giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale. (17) (22) ((26))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 5
Art. 5. Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni 1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e' istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale e' assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.(17) (22) ((26))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 6
Art. 6. (( (Servizi minorili). )) ((1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale)).
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 7
Art. 7. Notifiche all'esercente la potesta' dei genitori 1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullita', anche all'esercente la potesta' dei genitori. ((23))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 8
Art. 8. Accertamento sull'eta' del minorenne 1. Quando vi e' incertezza sulla minore eta' dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. 2. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore eta', questa e' presunta ad ogni effetto. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresi' quando vi e' ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 9
Art. 9. Accertamenti sulla personalita' del minorenne 1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilita' e il grado di responsabilita', valutare la rilevanza sociale del fatto nonche' disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. 2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalita'.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 9 bis
Art. 9-bis. (Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della liberta' personale). 1. Fermo quanto previsto dalla [legge 26 luglio 1975, n. 354](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354) ((,)) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-06-30;230), nonche' dal [decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121), il minorenne in stato di privazione della liberta' personale e' sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze. 2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorita' giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della liberta' personale.))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 10
Art. 10. Inammissibilita' dell'azione civile 1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non e' ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. (17) (22) ((26)) 2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 3. Non puo' essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 11
Art. 11. Difensore di ufficio dell'imputato minorenne 1. Fermo quanto disposto dall'[articolo 97 del codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art97), il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 12
Art. 12. Assistenza all'imputato minorenne 1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o degli altri esercenti la responsabilita' genitoriale. 1-bis. Il minorenne e' assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorita' giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneita' o di mancata indicazione, in presenza ((di una o piu')) delle seguenti condizioni: a) la partecipazione degli esercenti la responsabilita' genitoriale e' contraria all'interesse superiore del minorenne; b) nonostante le ricerche compiute, non e' stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilita' genitoriale; c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi e' motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilita' genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorita' giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza. 2. In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6. 3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali e' richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 12 bis
Art. 12-bis. (Diritto all'informazione). 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 ((del presente decreto)) e dall'[articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121~art1-com1), al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 ((del presente articolo)) . 2. Quando e' informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne e' informato altresi' del diritto: a) a che vengano informati l'esercente la responsabilita' genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter; b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilita' genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12; c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all'articolo 6; d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'articolo 9; e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33. 3. Quando e' comunque sottoposto a privazione della liberta' personale, il minorenne e' informato altresi' del diritto: a) a che la privazione della liberta' personale sia limitata al piu' breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura e' ritenuta inadeguata; b) a che la decisione sulla liberta' personale sia rivalutata dall'autorita' giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte; c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalita' e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute ((sia fisica sia)) psichica e il rispetto della liberta' di religione e di credo, e altresi' ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalita' adeguate alla natura ed alla durata della privazione della liberta'. 4. Quando e' sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne e' altresi' informato che: a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare puo' essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata; b) la durata della misura cautelare e' soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti; c) la privazione della liberta' personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di eta' e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di eta'. 5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato ((all'eta' e alle capacita')) del minorenne.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 12 ter
Art. 12-ter. (( (Informazioni all'esercente la responsabilita' genitoriale). 1. Le informazioni dirette al minorenne sono al piu' presto comunicate anche all'esercente la responsabilita' genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorita' giudiziaria che procede. 2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilita' genitoriale.))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 13
Art. 13. Divieto di pubblicazione e di divulgazione 1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento. 2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 14
Art. 14. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313)))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 15
Art. 15. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 novembre 2002, N. 313](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313)))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 16
Art. 16. Arresto in flagranza 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, puo' essere disposta la misura della custodia cautelare. 2. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12))). 3. Nell'avvalersi ((della facolta' prevista dal comma 1)) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravita' del fatto nonche' dell'eta' e della personalita' del minorenne.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 17
Art. 17. (( (Fermo di minorenne indiziato di delitto). )) ((1. E' consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, puo' essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 18
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