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LEGGE 29 ottobre 1988, n. 464

Current text a fecha 1988-11-04

Entrata in vigore della legge: 4/11/1988

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 4: al comma 1, le parole da: "che sara' formulato" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "formulato dalle regioni secondo le modalita' previste dal citato articolo 11 del decreto-legge 1› luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488"; al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei tre esercizi successivi anche qualora la loro destinazione risulti cambiata ai sensi del precedente articolo 2". All'articolo 5, al comma 1, le parole: "prevista dall'articolo 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dalle vigenti disposizioni".

2.La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

GALLONI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 209 del 6 settembre 1988. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 28 novembre 1988.