LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470

Type Legge
Publication 1988-10-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno.

2.Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.

3.Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.

4.L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'articolo 6.

5.La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.

6.Ai fini di cui al comma 5, l'ufficio dello stato civile di Roma comunica all'anagrafe del Ministero dell'interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini.

7.Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe di cui ai commi 4 e 5, se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

8.Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.

10.Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 4 è costituito dal centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali.

11.Ad uno o più funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

12.Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.

NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: La legge n. 804/1967 reca: "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963".

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