LEGGE 27 ottobre 1988, n. 496
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 8 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, adottato a Vienna il 19 marzo 1985.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 del protocollo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convention-Protocol n. 8
Convention-Protocol n. 8 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 8-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE ----------------------- PROTOCOLLO N. 8 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle liberta'' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui' di seguito denominata 'La Convenzione'). Considerando opportuno emendare alcune disposizioni della Convenzione al fine di migliorare e sopratutto accelerare le procedure della Commisione Europea dei Diritti dell'Uomo, Considerata altresi' l'opportunita' di emendare alcune disposizioni della Convenzione relative alla procedura della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Il testo dell'articolo 20 della Convenzione diventa paragrafo 1 dello stesso articolo che viene completato dai seguenti quattro paragrafi: 2. La Commissione si riunisce in seduta plenaria. Tuttavia essa potra' istituire nel suo ambito delle Camere composte ciascuna da almeno sette membri. Le Camere possono esaminare le domande () presentate in applicazione dell'art. 25 della presente Convenzione che possono essere giudicate secondo la giurisprudenza stabilita o che non comportano gravi problemi per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione. Entro questi limiti e con riserva del paragrafo 5 del presente articolo, le Camere esercitano tutte le competenze affidate alla Commissione della Convenzione. Il membro della Commissione eletto dall'Alta Parte contraente contro la quale e' stata presentata la domanda (ricorso) ha il diritto di far parte della Camera investita di detta domanda. 3. La Commissione puo' istituire nel suo ambito dei Comitati, ciascuno composto da almeno tre membri, con il potere di dichiarare all'unanimita' irricevibile o cancellata dal ruolo una domanda (ricorso) presentata in applicazione dell'art. 25, qualora una simile decisione possa essere presa senza un piu' ampio esame. 4. Una Camera o un Comitato puo', in ogni caso, dichiararsi incompetente in favore della Commissione Plenaria, che puo' altresi avocare a se tutte le domande (ricorsi) affidate ad una Camera o ad un Comitato. 5. Unicamente la Commissione Plenaria puo' esercitare le seguenti competenze: a.esaminare le domande (ricorsi) presentate in applicazione dell'art.24 b. investire la Corte in conformita' all'art.48a c. fissare il regolamento interno in conformita' all'art.36. () domande (ricorsi) (vedi nota a fine traduzione)
Protocollo n. 8-art. 2
ARTICOLO 2 L'articolo 21 della Convenzione viene completato dal seguente paragrafo 3: 3. I candidati dovranno godere della massima considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio di alte funzioni giudiziare o essere persone di riconosciuta competenza nel campo del diritto interno o internazionale.
Protocollo n. 8-art. 3
ARTICOLO 3 L'articolo 23 della Convenzione viene completato dalla seguente frase: Durante tutto l'esercizio del loro mandato non possono assumere funzioni incompatibili con le esigenze di indipendenza, imparzialita' e disponibilita' inerenti a detto mandato.
Protocollo n. 8-art. 4
ARTICOLO 4 Il testo modificato dell'articolo 28 della Convenzione diventa il paragrafo 1 dello stesso articolo ed il testo modificato dell'art. 30 diventa il paragrafo 2. Il nuovo testo dell'articolo 28 e' il seguente: Articolo 28 1. Nel caso in cui la Commisione accolga la domanda (ricorso): a. al fine di stabilire i fatti, procede ad un esame in contradittorio della domanda (ricorso) con i rappresentanti delle parti e, se del caso, ad una inchiesta per la quale gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie, dopo uno scambio di vedute con la Commissione b. nel contempo essa si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire ad una composizione amichevole della controversia sulla base del rispetto dei Diritti dell'Uomo quali li riconosce la presente Convenzione. 2. Se si perviene ad una composizione amichevole, la Commissione redige un rapporto che viene trasmesso agli Stati interessati, al Comitato dei Ministri ed al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, per la pubblicazione. Tale rapporto si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
Protocollo n. 8-art. 5
ARTICOLO 5 Al primo comma dell'articolo 29 della Convenzione, le parole 'all'unanimita'' vengono sostituite dalle parole 'a maggioranza dei due terzi dei suoi membri'
Protocollo n. 8-art. 6
ARTICOLO 6 Nella Convenzione viene inserita la seguente disposizione: Articolo 30 1. La Commissione puo' decidere, in qualunque momento della procedura, di cancellare una domanda (ricorso) dal ruolo qualora le circostanze portino alla seguente conclusione: a. il ricorrente non intende mantenere il ricorso,o b. la controversia e' stata risolta, o c. il proseguimento dell'esame del ricorso non e' giustificato da nessun altro motivo, di cui la Commissione constati l'esistenza. La Commissione prosegue tuttavia l'esame della domanda (ricorso) qualora il rispetto dei Diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione lo esiga. 2. Se la Commissione decide di cancellare un ricorso dal ruolo dopo essersi dichiarata competente, redige un rapporto nel quale espone i fatti e le decisioni motivate dalla cancellazione della domanda (ricorso) dal ruolo. Il rapporto viene trasmesso alle parti nonche', per conoscenza, al Comitato dei Ministri. La commissione puo' pubblicarlo. 3. La Commissione puo' decidere la nuova iscrizione al ruolo di un ricorso qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino.
Protocollo n. 8-art. 7
ARTICOLO 7 Il paragrafo 1 dell'articolo 31 della Convenzione viene cosi' modificato: Se l'esame del ricorso non si esaurisce in applicazione degli art. 28 (par. 2), 29 o 30, la Commissione redige un rapporto nel quale constata i fatti e formula un parere per sapere se i fatti constatati rivelano, da parte dello Stato interessato, una violazione degli obblighi impostigli dalla Convenzione. In questo rapporto i membri della Commissione possono esprimere le loro opinioni individuali.
Protocollo n. 8-art. 8
ARTICOLO 8 L'articolo 34 della Convenzione viene modificato come segue: 'Fatte salve le disposizioni degli art. 20 (par. 3) e 29, le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti'.
Protocollo n. 8-art. 9
ARTICOLO 9 L'articolo 40 della Convenzione viene completato dal seguente paragrafo 7: I membri della Corte partecipano alla Corte a titolo individuale. Durante l'esercizio del loro mandato, non possono assumere funzioni incompatibili con le esigenze di indipendenza, imparzialita' e disponibilita' inerenti a detto mandato
Protocollo n. 8-art. 10
ARTICOLO 10 L'articolo 41 della Convenzione viene modificato come segue: La Corte elegge il suo Presidente e uno o due Vice Presidenti per una durata di tre anni. Essi sono rieleggibili.
Protocollo n. 8-art. 11
ARTICOLO 11 Nella prima frase dell'articolo 43 della Convenzione, il termine 'sette' viene sostituito dal termine 'nove'.
Protocollo n. 8-art. 12
ARTICOLO 12 1. Il presente Protocollo e' aperto alle firme degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati con: a) La firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; b) La firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Protocollo n. 8-art. 13
ARTICOLO 13 AIl presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo in conformita'alle disposizioni dell'articolo 12.
Protocollo n. 8-art. 14
ARTICOLO 14 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati Membri del Consiglio: a) ogni firma b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' all'articolo 13 d) ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Vienna, il 19 marzo 1985, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa. (*) Nella Convenzione dei diritti dell'Uomo (firmata a Roma il 4 novembre 1950) il termine francese "requete" e' stato tradotto in italiano con il termine 'domanda'; nel tradurre il presente Protocollo si e' mantenuto lo stesso termine per non creare confusione mettendo tra parentesi il termine 'ricorso' che sarebbe l'esatta traduzione del suddetto termine in questo contesto.
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