LEGGE 3 novembre 1988, n. 498
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 della convenzione stessa.
Art. 3
E' punito, secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia: a) il cittadino che commette all'estero un fatto costituente reato che sia qualificato atto di tortura dall'articolo 1 della convenzione b) lo straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati alla lettera a) in danno di un cittadino italiano c) lo straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati alla lettera a) quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta l'estradizione.
Art. 4
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni annui per il triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA,Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convention
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
Gli Stati parte alla presente Convenzione, Considerado che, in confornita' ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana e' il fondamento della liberta', della giustizia e della pace nel mondo, Riconoscendo che tali diritti derivano dalla dignita' inerente alla persona umana, Considerando che gli Stati sono tenuti, in base alla Carta, e segnatamente all'articolo 55, ad incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, Tenendo conto dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici che prescrivono entrambe che nessuna persona venga sottoposta alla tortura, ne' a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, Tenendo conto altresi' della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale il 9 dicembre 1975, Desiderosi di accrescere l'efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani, o degradanti nel mondo intero, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo 1. Ai fini della presente convenzione, il termine 'tortura' indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso, o e' sospettata aver commesso, di intimonirla o di far pressione su di lei o di intimonire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate 2. Tale articolo non reca pregiudizio a qualsiasi strumento internazionale o a qualsiasi legge nazionale che contenga o possa contenere disposizioni di piu' vasta portata.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 1. Ogni Stato adotta misure legislative, amministrative, giudiziare ed altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi in qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione. 2. Nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilita' politica interna o di qualsiasi altro stato di eccezione, puo' essere invocata per giustificare la tortura. 3. L'ordine di un superiore o di un'autorita' pubblica non puo' essere invocato a giustificazione della tortura.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 1. Nessuno Stato parte espellera', respingera' o estradera' una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura. 2. Al fine di determinare se tali motivi esistono, le autorita' competenti terranno conto di tutte le considerazioni pertinenti, ivi compresa, se del caso, l'esistenza nello Stato interessato, di un insieme di violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo, gravi, flagranti o massiccie.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 1. Ogni Stato parte vigila affinche' tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale. Lo stesso vale per i tentativi di praticare la tortura o ogni atto commesso da qualsiasi persona, che rappresenti una complicita' o una partecipazione all'atto di tortura. 2. Ogni Stato parte rende tali trasgressioni possibili di pene adeguate che tengano conto della loro gravita'.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 1. Ogni Stato parte adotta le misure necessarie a determinare la sua competenza al fine di giudicare in merito alle trasgressioni di cui all'articolo 4, nei seguenti casi: a) qualora la trasgressione sia stata commessa su qualsiasi territorio sottoposto alla giurisdizione di detto Stato o a bordo di aeronavi o di navi immatricolate in questo Stato; b) qualora il presunto autore della trasgressione sia un cittadino di detto Stato; c) qualora la vittima sia un cittadino di detto Stato e quest'ultimo il giudice appropriato. 2. Ogni Stato parte adotta altresi' le misure necessarie a determinare la sua competenza al fine di giudicare le suddette trasgressioni, qualora il loro presunto autore si trovi su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, ed il detto Stato non lo estradi, in conformita' all'articolo 8, verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. 1. La suddetta Convenzione non esclude nessuna competenza penale esercitata in conformita' alle leggi nazionali.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, dopo aver esaminato le informazioni di cui dispone, ogni Stato parte sul cui territorio si trova una persona sospettata di aver commesso una delle trasgressioni di cui all'articolo 4, assicura la detenzione di questa persona o adotta ogni altro provvedimento legale necessario ad assicurare la sua presenza. Tale detenzione e tali misure devono essere conformi alla legislazione di detto Stato; potranno essere mantenute solamente durante il periodo di tempo necessario a promuovere procedimenti penali o una procedura di estradizione. 2. Detto Stato procede immediatamente ad una inchiesta preliminare al fine di stabilire i fatti. 3. Ogni persona detenuta in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo puo' comunicare immediatamente con il piu' vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la nazionalita' o, qualora si tratti di una persona apolide, con il rappresentante dello Stato nel quale risiede abitualmente. 4. Qualora uno Stato abbia posto una persona in detenzione, in conformita' alle disposizioni del presente articolo, esso informa immediatamente di tale detenzione e delle circostanze che la giustificano, gli Stati di cui al paragrafo 1 dello articolo 5. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ne comunica sollecitamente le conclusioni a detti Stati ed indica loro se intende esercitare la propria competenza.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 1. Lo Stato parte sul di cui territorio viene scoperto il presunto autore di una trasgressione di cui all'articolo 4, qualora non estradi quest'ultimo, sottopone la questione, nei casi di cui all'articolo 5, alle sue autorita' competenti per lo svolgimento dell'azione penale. 2. Dette autorita' prendono le loro decisioni alle medesime condizioni che per ogni trasgressione di diritto comune di natura grave in virtu' della legislazione di detto Stato. Nei casi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 5, i criteri di prova che si applicano ai procedimenti penali ed alla condanna non sono in alcun modo meno rigorosi di quelli che si applicano nei casi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5. 3. Ogni persona perseguita per qualsiasi delle trasgressioni di cui all'articolo 4, beneficia della garanzia di un trattamento equo in tutte le fasi della procedura.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 1. Le trasgressioni di cui all'articolo 4 sono a pieno diritto incluse in ogni trattato di estradizione tra gli Stati parte. Gli Stati parte si impegnano ad includere dette trasgressioni in qualsiasi trattato di estradizione che verra' concluso tra loro. 2. Se una parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato e' investita di una domanda di estradizione proveniente da un altro Stato parte con il quale non e' vincolato da un trattato di estradizione, esso puo' considerare la presente Convenzione come costitutiva della base legale dell'estradizione per quanto riguarda dette trasgressioni. L'estradizione e' subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto. 3. Gli Stati parti che non subordinino l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono reciprocamente dette infrazioni come casi di estradizione alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto. 4. Tra gli Stati parti, dette trasgressioni sono considerate, ai fini dell'estradizione, come commesse sia sul luogo della loro perpetrazione che sul territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati tenuti a determinare la loro competenza in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 5.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 1. Gli Stati parte prestano l'assistenza giudiziaria piu' vasta possibile, in ogni procedimento penale relativo alle trasgressioni di cui all'articolo 4, ivi compreso quanto riguarda la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura. 2. Gli Stati parte adempiono ai loro obblighi in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, in conformita' ad ogni trattato di assistenza giudiziaria che possa esistere tra di loro.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 1. Ogni Stato parte vigila affinche' l'insegnamento e l'informazione relativi all'interdizione della tortura, siano parte integrante della formazione del personale civile o militare incaricato dell'applicazione delle leggi, del personale medico, degli agenti della funzione pubblica e di altre persone che possono intervenire nel corso della custodia, dell'interrogatorio o del trattamento di ogni individuo arrestato, detenuto o imprigionato in qualsiasi maniera. 2. Ogni Stato parte inserisce detta interdizione nei regolamenti o nelle istruzioni promulgate in merito agli obblighi e alle competenze di tali persone.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Ogni Stato parte esercita una sistematica sorveglianza su regolamenti, istruzioni, metodi e pratiche di interrogatorio e sulle disposizioni relative alla custodia ed al trattamento delle persone arrestate, detenute o imprigionate in qualsiasi maniera, su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, al fine di evitare ogni caso di tortura.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 Ogni Stato parte vigila affinche' le autorita' competenti procedano immediatamente ad un'inchiesta imparziale, ogni volta che vi siano motivi ragionevoli di ritenere che un atto di tortura sia stato commesso su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 Ogni Stato parte garantisce ad ogni persona che pretende essere stata sottoposta alla tortura su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, il diritto di sporgere denuncia davanti alle autorita' competenti di detto Stato, che procederanno immediatamente ed imparzialmente all'esame della sua causa. Saranno presi provvedimenti per assicurare la protezione dell'attore e dei testimoni contro qualsiasi maltrattamento o intimidazione a causa della denuncia inoltrata o di qualsiasi deposizione resa.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 1. Ogni Stato parte garantisce, nel suo sistema giuridico, alla vittima di un atto di tortura, il diritto di ottenere riparazione e di essere equamente risarcito ed in maniera adeguata, inclusi i mezzi necessari alla sua riabilitazione piu' completa possibile. In caso di morte della vittima, risultante da un atto di tortura, gli aventi causa di quest'ultima hanno diritto al risarcimento. 2. Il presente articolo non esclude alcun diritto al risarcimento cui la vittima od ogni altra persona avrebbe diritto in virtu' delle leggi nazionali.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 Ogni Stato parte vigila affinche' ogni dichiarazione di cui si sia stabilito che e' stata ottenuta con la tortura, non possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura, al fine di determinare che una dichiarazione e' stata resa.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 1. Ogni Stato parte si impegna a proibire in ogni territorio, sottoposto alla sua giurisdizione, altri atti che costituiscono pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura come definiti dall'articolo primo, allorche' questi atti sono commessi da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione o con il consenso espresso o tacito. In particolare, gli obblighi enunciati agli articoli 10, 11 12 e 13 sono applicabili mediante la sostituzione della menzione della tortura con la menzione di altre forme di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di ogni altro strumento internazionale o della legge nazionale che vietino le pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o che siano relative all'estradizione o all'espulsione.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 1. E' istituito un Comitato contro la tortura (qui di seguito denominato il Comitato), che ha le funzioni definite qui di seguito. Il Comitato e' composto da dieci esperti di alta moralita' che possiedono una competenza riconosciuta nel settore dei diritti dell'uomo, i quali siedono nel Comitato a titolo personale. Gli esperti sono eletti dagli Stati parti, tenendo conto di un'equa ripartizione geografica e dell'interesse rappresentato dalla partecipazione ai lavori del Comitato di alcune persone aventi una esperienza giuridica. 2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto in base ad una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ogni Stato parte puo' designare un candidato prescelto tra i suoi cittadini. Gli stati parti tengono conto dell'interesse a designare dei candidati che siano anche membri del Comitato dei diritti dell'uomo costituito in virtu' del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e che siano disposti a far parte del Comitato contro al tortura. 3. I membri del Comitato sono eletti nel corso di riunioni biennali degli Stati parti convocate dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In dette riunioni, nelle quali il quorum e' costituito dai due terzi degli Stati parte, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti. 4. La prima elezione avra' luogo al piu' tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Quattro mesi almeno prima della data di ogni elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, invia una lettera agli Stati parti per invitarli a presentare le loro candidature entro tre mesi. Il Segretario generale compila una lista per ordine alfabetico di tutti i candidati cosi' designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e la trasmette agli Stati parti. 5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili se sono presentati nuovamente. Tuttavia, il mandato di cinque dei membri eletti durante la prima elezione, terminera' dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il nome di questi cinque membri sara' estratto a sorte dal presidente della riunione menzionata al paragrafo 3 del presente articolo. 6. Se un membro del Comitato decede, si dimette dalle sue funzioni o non e' piu' in grado, per qualche altra ragione, di svolgere le sue funzioni al Comitato, lo Stato parte che lo ha designato, nomina, tra i suoi cittadini, un altro esperto che fara' parte del Comitato per il rimanente periodo del mandato, con riserva dell'approvazione della maggioranza degli Stati parti. Tale approvazione e' considerata come acquisita, a meno che la meta', o piu' della meta'degli Stati parti non esprima un'opinione sfavorevole entro sei settimane, a partire dal momento in cui sono stati informati dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite della nomina proposta. 7. Gli Stati parti prendono a loro carico le spese dei membri del Comitato per il periodo nel quale questi ultimi svolgono le loro funzioni del Comitato.
Convenzione-art. 18
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