La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.) per l'ampliamento della sede centrale dell'Organizzazione stessa, effettuato a Roma il 10 giugno 1986.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dallo scambio di note stesso.
Art. 3
E' autorizzata la complessiva spesa di lire 25 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per i lavori di ampliamento e di ristrutturazione della sede della F.A.O., comprese la progettazione e le necessarie indagini geognostiche. Le opere e i lavori di cui al comma 1 sono segreti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584.
Art. 4
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1988 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Ristrutturazione e ampliamento della sede F.A.O." 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DEMITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Scambio di note-Lettera
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS The Director-General Roma 10 jun 1986 LEG-DG/86/809 Eccellenza, Ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra rappresentanti del Governo Italiano e di questa Organizzazione, nel corso dei quali entrambe le Parti hanno riconosciuto la necessita' di adeguare alle esigenze attuali il complesso edilizio demaniale che forma la sede centrale dell'Organizzazione, allo scopo di evitare che Uffici della FAO siano dislocati fuori da tale complesso ed in edifici non demaniali. A questo riguardo entrambe le Parti hanno considerato necessario che i limiti territoriali della sede centrale dell'Organizzazione vengano estesi, in modo da comprendere determinati terreni ed edifici destinati all'Organizzazione per i propri fini istituzionali, ma non coperti dall'attuale definizione della predetta sede. L'Articolo 1, sezione 1 (f) (ii) dell'Accordo di sede tra il Governo Italiano e l'Organizzazione, firmato a Washington il 31 ottobre 1950, prevede specificamente che terreni ed edifici diversi da quelli descritti nell'Allegato A dell'Accordo, possano, successivamente, essere inclusi nella definizione della sede centrale tramite accordi supplementari da stipularsi con le competenti Autorita' italiane. Alla luce dell'Articolo 1, sezione 1 (f) (ii) e delle discussioni sopra citate, ho adesso l'onore di proporre che il terreno ed gli edifici descritti nell'Allegato della presente lettera, il quale riflette la ristrutturazione che sara' eseguita alle condizioni e nei termini indicati nelle autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorita' italiane, siano inclusi nella sede centrale dell'Organizzazione. Sua Eccellenza Elio Pascarelli Ambasciatore Rappresentante Permanente d'Italia presso la FAO Roma Premesso quanto sopra, ho l'onore di proporre, qualora il Suo Governo concordi, che la presente lettera (di cui e' allegata la versione in italiano) e la risposta che Ella vorra' inviarmi, costituiscano un accordo supplementare tra la FAO e l Governo Italiano secondo quanto disposto dall'Articolo 1, sezione 1 (f) (ii) dell'Accordo di sede. L'accordo cosi' costituito, redatto in lingua inglese e italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - entrera' in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti. Voglia credere, Eccellenza, ai sensi della mia piu' alta considerazione. Edouard Sabuma Parte di provvedimento in formato grafico
Scambio di note-Allegato
ALLEGATO ALLO SCAMBIO DI LETTERE IN DATA 10 GIUGNO 1986 FRA IL DIRETTORE GENERALE DELLA FAO (LEG. DG/86/809) E IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA PRESSO LA FAO (PROT.2997) DESCRIZIONE DELLA SEDE CENTRALE PARTE I DEFINIZIONE DEI CONFINI La Sede centrale FAO e' situata nel quartiere Aventino di Roma come delimitata nella allegata planimetria. Essa forma parte di un'ampia area che confina a Nord-Ovest col Viale Aventino, a Sud-Est con la collinetta di Santa Balbina e con la particella catastale n. 186 di proprieta' demaniale, a Sud-Ovest con la proprieta' privata del 'Collegio dei Missionari del Sacro Cuore', ed a Nord-Est con il Viale delle Terme di Caracalla e aree comunali e demaniali. La sede centrale FAO ricopre un'area di circa metri quadrati 40.431, definita dalle linee punteggiate in giallo indicate nell'allegata planimetria, che perimetralmente congiungono in senso antiorario il punto 26 e nuovamente il punto 26. Essa conterra'- tenendo conto sia degli edifici attualmente esistenti, sia di quelli che verranno costruiti secondo quanto indicato nella Parte II - gli edifici A, B, A-B, C, D, E e F, Centrale Termica e Parcheggi. I confini di questa area sono definiti dalle linee appresso indicate: Linea congiungente i punti 26, 25, 24, 43 E la linea che segue il muro di recinzione su Viale Aventino. Il punto 26 e' l'angolo Nord, dove il muro di confine della sede centrale su Viale Aventino incontra il muro delle scale del sottopassaggio. Il punto 25 e' situato all'intersezione della linea 24,26 con il prolungamento della facciata Nord-Est dell'edificio B. Il punto 24 e' l'intersezione del muro di sostegno situato tra le due differenti quote dei cortili di pertinenza degli edifici B e D con il detto muro di recinzione verso Viale Aventino. Il punto 43 e' l'angolo che forma detto muro di recinzione con l'ingresso posteriore su Viale Aventino. Linea congiungente i punti 43, 44 Il punto 44 e' l'angolo che forma l'ingresso posteriore su Viale Aventino, lato Ovest, con il confine della proprieta' del Collegio dei Missionari del Sacro Cuore, (particelle 270 e 184) Linea congiungente i punti 44, 45, 46 Segue il muro di sostegno a Sud Ovest, di recinzione verso la proprieta' del Collegio dei Missionari del Sacro Cuore (particelle 270 e 184). il punto 45 rappresenta l'angolo di piegatura di questo muro e coincide con la linea di divisione tra le particelle 270 e 184. Il punto 46 e' l'angolo definito da detto muro di sostegno con il muro a Sud Est, parallelo all'edificio C. Linea coingiungente i punti 46, 47, 48, 49 Segue la linea definita dal muro di sostegno lato Sud Est prospicente il fabbricato C. Il punto 47 coincide con l'inizio del muro di epoca Romana. Il punto 48 e' situato all'intersezione della linea di prolungamento del lato della testata Nord Est dell'edificio C con l'allineamento 47-49. Il punto 49 coincide con l'angolo di piegatura del muro di sostegno lato Sud Est verso Viale Guido Baccelli. Linea congiungente i punti 49, 38, 37, 36 Il punto 38 e' l'angolo della facciata Nord Ovest dell'autorimessa. Il punto 36 segna l'intersezione tra Viale Guido Baccelli e la linea congiungente i punti 36, 37 e 38 Linea congiungente i punti 36,35 Il punto 35 e' quello in cui l'angolo del muro Sud Ovest della particella 186 incontra Viale Guido Baccelli. Linea congiungente i punti 35, 34, 33, 32 Segue la facciata Nord Ovest del muro esterno alla particella 186; pertanto il punto 34 e' un angolo del muro ed il punto 32 e' l'angolo settentrionale dell'autorimessa. Linea congiungente i punti 32, 50; Segue il muro di recinzione con la proprieta' demaniale particella 186 ed il punto 50 delimita l'angolo d'intersezione dello stesso muro situato a Nord Est della stessa particella. Linea congiungente i punti 50, 51; E' una linea che segue il muro di recinzione con la proprieta' demaniale particella 186, piegando a 90 gradi a Nord Est. Il punto 51 e' quello in cui il muro Nord Est della particella 186 incontra Viale Guido Baccelli. Linea congiungente i punti 51, 52; E' una linea curva che segue l'andamento del muretto delimitante l'area verde adiacente alla particella 186 e confinante con Viale delle Terme di Caracalla. Linea congiungente i punti 52, 53, 54, 55; E' la linea di confine verso Viale delle Terme di Caracalla ed e' costituita da due attraversamenti stradali di accesso alla Sede e da una linea che li congiunge attraverso l'area verde antistante l'edificio A. Linea congiungente i punti 55, 56, 57; 86E' una linea in parte diritta ed in parte curva che segue l'andamento del muretto delimitante l'area verde antistante l'edificio A ed adiacente all'Obelisco di Axum e Viale Aventino. Linea congiungente i punti 57, 30, 29; E' la linea che segue il muro di recinzione su Viale Aventino. Il punto 29 e' quello in cui il muro delle scale del sottopassaggio incontra il margine del marciapiede di Viale Aventino. Il punto 30 e' a metri 5 Nord Est dal punto 29 sul margine dello stesso marciapiede. Linea congiungente i punti 29, 28, 27, 26; Segue il muro esterno che separa l'area della sede centrale dalle scale del sottopassaggio e che sostiene le scale stesse. PARTE II; EDIFICI DA COSTRUIRE Fra gli edifici riportati nella planimetria allegata quelli indicati con le lettere A-B sono attualmente in parte costruiti e dovranno essere ampliati. L'edificio E verra' demolito e ricostruito secondo il nuovo progetto, che comprende anche la costruzione dell'edificio F e dei parcheggi (A) e (B). Le dette costruzioni verranno eseguite dal Governo Italiano, che ha gia' disposto la relativa spesa nella legge finanziaria 1986 (legge No. 41 del 24.2.1986). Parte di provvedimento in formato grafico
Scambio di note-Lettera
L'Ambasciatore Capo della Rappresentanza Roma, 10 giugno 1986 Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera odierna LEG/DG/86/809 del seguente tenore: Ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra rappresentanti del Governo Italiano e di questa Organizzazione, nel corso dei quali entrambe le Parti hanno riconosciuto la necessita' di adeguare alle esigenze attuali il complesso edilizio demaniale che forma la sede centrale dell'Organizzazione, allo scopo di evitare che Uffici della FAO siano dislocati fuori da tale complesso ed in edifici non demaniali. A questo riguardo entrambe le Parti hanno considerato necessario che i limiti territoriali della sede centrale dell'Organizzazione vengano estesi, in modo da comprendere determinati terreni ed edifici destinati all'Organizzazione per i propri fini istituzionali, ma non coperti dall'attuale definizione della predetta sede. L'articolo 1, sezione 1 (f) (ii) dell'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'Organizzazione, firmato a Washington il 31 ottobre 1950, prevede specificamente che terreni ed edifici diversi da quelli descritti nell'Allegato A dell'Accordo, possano successivamente, essere inclusi nella definizione della sede centrale tramite accordi supplementari da stipularsi con le competenti Autorita' italiane. Alla luce dell'articolo 1, sezione 1 (f) S.E. Edouard Sauma Direttore Generale della FAO (ii) e delle discussioni sopra citate, ho adesso l'onore di proporre che il terreno e gli edifici descritti nell'Allegato della presente lettera, il quale riflette la ristrutturazione che sara' eseguita alle condizioni e nei termini indicati nelle autorizzazioni rilasciate dalle competentiAutorita' Italiane, siano inclusi nella sede centrale dell'Organizzazione. Premesso quanto sopra ho l'onore di proporre, qualora il Suo Governo concordi, che la presente lettera (di cui e' allegata la versione in italiano) e la risposta che Ella vorra' inviarmi costituiscano un accordo supplementare tra la FAO ed il Governo italiano secondo quanto disposto dall'articolo 1, sezione 1 (f) (ii) dell'Accordo di sede. L'accordo cosi' costituito, redatto in lingua inglese e italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - entrera' in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti. A tale riguardo ho l'onore di confermarLe l'accordo del Governo italiano su quanto proposto. Pertanto la Sua lettera e questa mia risposta costituiscono un accordo supplementare all'Accordo di sede del 31 ottobre 1950, che entrera' in vigore nel momento in cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. (Elio Pascarelli) Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI