LEGGE 31 ottobre 1988, n. 480

Type Legge
Publication 1988-10-31
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Obbligo dell'iscrizione

1.L'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Obbligo dell'iscrizione). - 1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i soggetti appartenenti alle categorie del personale di volo previste dall'articolo 732 del codice della navigazione che: a) svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile; b) abbiano età inferiore ad anni 60; c) siano iscritti negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria; d) siano titolari di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e sottoposti ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare; e) siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e assunti con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della navigazione. 2. Sono, altresì, iscritti i soggetti indicati al comma 1 che abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) e siano dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione".

2.Continuano ad essere iscritti al Fondo tutti coloro che ne avevano titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1: - La legge n. 859/1965 reca: "Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea". - L'art. 732 del codice della navigazione è così formulato: "Art. 732 (Categorie del personale di volo). - Il personale di volo si distingue in tre categorie: 1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili; 2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo; 3) personale addetto ai servizi complementari di bordo". - Gli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione, come sostituiti dalla legge n. 862/1980 e dal regolamento di attuazione di cui al D.M. 18 giugno 1981 (suppl. ord. G.U. n. 183 del 6 luglio 1981) disciplinano i servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio.

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