LEGGE 7 novembre 1988, n. 507
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul passaggio degli organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein, firmato a Vienna il 3 aprile 1986.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 dell'accordo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Accordo-art. 1
ACCORDO tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria sul passaggio degli Organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1) Gli Organi della Gendarmeria Federale, della Polizia Federale, della Guardia di Giustizia, della Guardia Doganale e della Guardia di Sicurezza Comunale per la parte austriaca›e gli organi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco per la parte italiana che effettuino atti di ufficio nell'esercizio delle loro rispettive funzioni non disciplinati dalla Convenzione di esecuzione firmata a Roma il 12 settembre 1985 nel quadro della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, firmata a Roma il 29.3.1974, potranno utilizzare, per rientrare sul loro territorio nazionale, i percorsi indicati all'articolo 2 che si trovano nel territorio nazionale dell'altro Stato contraente (Stato di passaggio). 2) Le disposizioni del presente Accordo si applicano, per analogia,alle persone addette al Centro comune, di cui all'accordo italiano-austriaco firmato a Tarvisio il 15 luglio 1985, al personale sanitario, agli addetti alla manutenzione delle strade e degli edifici degli Stati contraenti, ai Vigili del Fuovo austriaci nonche' alle persone portate con se' dagli Organi indicati in questo comma in esecuzione delle proprie rispettive funzioni ed alle loro attrezzature. 3) I suddetti percorsi sono indicati nell'allegata planimetria che fa parte integrante del presente Accordo (allegato).
Accordo-art. 2
Articolo 2 1) Per il ritorno nel territorio di propria appartenenza, sono utilizzati i seguenti percorsi: - Per gli Organi della parte italiana la speciale corsia per le merci verso l'Austria (corsia 4), dal confine di Stato fino all'inizio della corsia per l'inversione di marcia (corsia 5), detta corsia per l'inversione (corsia 5) e la speciale corsia per le merci verso l'Italia (corsia 3) dalla confluenza della corsia per l'inversione di marcia (corsia 5) fino al confine di Stato; - Per gli Organi della parte austriaca la rampa di collegamento (corsia 2) che si diparte dalla speciale corsia per le merci verso l'Italia (corsia 3) in corrispondenza del confine di Stato e che conduce alla corsia per l'inversione di marcia (corsia 1), tale corsia di inversione (corsia 1) e la corsia autostradale principale verso l'Austria della confluenza della corsia per l'inversione (corsia 1) fino al confine di Stato. 2) E' consentito deviare da questi percorsi solo in presenza di situazioni di forza maggiore.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Gli Organi della parte italiana citati nell'articolo 1, comma 1 e 2, possono anche utilizzare, per l'accesso al Centro comune, il percorso pedonale situato in territorio austriaco che collega il complesso di valico austriaco sulla strada federale B 83 con il Centro comune nonche' la suddetta strada federale B 83 dal confine di Stato fino all'inizio del citato percorso pedonale.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Nell'effettuare il passaggio, utilizzando i percorsi di cui agli articoli 2 e 3, gli Organi di cui all'articolo 1 comma 1 dell'altro Stato contraente possono portare con se' persone che siano state fermate o arrestate o comunque prese in consegna sul proprio territorio nazionale, o beni e mezzi di prova che siano stati sequestrati sul proprio territorio nazionale ma non possono procedere ad altri atti di ufficio fintantoche' si trovino sul territorio dello Stato di passaggio.
Accordo-art. 5
Articolo 5 1) La facolta' di portare con se' persone, non potra' essere esercitata nei confronti dei cittadini dello Stato di passaggio e di persone che invochino il diritto di asilo nello Stato di passaggio. 2) L'intenzione di portare con se' persone prese in custodia, dovra' essere comunicata alla competente Autorita' dello Stato di passaggio. Qualora tale persona si sottragga alla vigilanza del personale che la accompagna nello Stato di passaggio, essa potra' essere ricondotta nell'altro Stato contraente solo tramite estradizione od allontanamento. 3) Indipendentemente dal periodo di soggiorno nel territorio dello Stato di passaggio, l'altro Stato contraente e' tenuto a riaccogliere le persone di cui al precedente comma, sempre che il fatto che tali persone si siano sottratte alla vigilanza del personale che le accompagnava sia stato comunicato entro 48 ore alle Autorita' di frontiera dello Stato di passaggio e che la richiesta di riaccoglimento sia avanzata entro un anno dalla data in cui si e' verificato il fatto.
Accordo-art. 6
Articolo 6 1) Per il passaggio, le persone prese in consegna non necessitano ne' di un documento di viaggio valido per l'espatrio, ne' eventualmente di un visto. 2) I beni e mezzi di prova sequestrati sono esenti da divieti e dalle limitazioni vigenti per il traffico delle merci transfrontaliero. Non si ricorre ad una procedura doganale formale.
Accordo-art. 7
Articolo 7 1) Per il passaggio, gli organi di cui all'articolo 1, comma 1 e 2, non necessitano ne' di un documento valido per l'espatrio, ne' eventualmente di un visto›essi dovranno tuttavia portare con se' una tessera di servizio, munita di foto-tessera. Essi potranno indossare la loro uniforme o tenuta di servizio e portare con se' la loro attrezzatura di servizio (in particolare veicoli, armi di servizio, apparecchi di comunicazione, cani di servizio). 2) Gli Organi di cui all'articolo 1 comma 1 potranno fare uso delle armi nello Stato di passaggio solo in caso di legittima difesa.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Il previsto passaggio di una intera unita',composta da piu' di 35 persone appartenenti agli Organi di cui all'articolo 1 comma 1 ad esclusione dei Vigili del Fuoco della Repubblica Italiana, od il previsto passaggio con i loro veicoli speciali, dovra' essere comunicato alla competente Autorita' dello Stato di passaggio.
Accordo-art. 9
Articolo 9 1) Le Autorita' dello Stato di passaggio accordano agli Organi di cui all'Articolo 1 comma 1 dell'altro Stato contraente la stessa protezione ed assistenza come ai corrispondenti propri Organi. Le disposizioni penali in vigore nello Stato di passaggio per la protezione sia dei predetti propri organi nell'esercizio e a causa delle loro funzioni, sia delle loro funzioni stesse, devono essere applicate ai reati commessi, nel territorio dello Stato di passaggio, nei confronti dei corrispondenti organi dell'altro Stato contraente. 2) Gli atti penalmente rilevanti che vengono commessi nello Stato di passaggio da un Organo di cui all'Art. 1 comma 1 e 2 dell'altro Stato contraente, dovranno essere comunicati immediatamente all'Autorita' competente dello Stato cui appartiene l'Organo.
Accordo-art. 10
Articolo 10 1) Le cause relative alle responsabilita' dell'Amministrazione per atti compiuti dai propri Organi di cui all'Articolo 1 per l'esercizio delle loro funzioni durante il passaggio sul territorio dell'altro Stato contraente, sono soggette alla giurisdizione ed al diritto del rispettivo Stato di appartenenza di tali organi, come se questo atto dannoso fosse stato compiuto in tale Stato. A tale riguardo, i cittadini dello Stato di passaggio devono ricevere lo stesso trattamento dei cittadini dell'altro Stato contraente. 2) Sono competenti ai sensi del primo comma le Autorita' degli Stati contraenti nella cui competenza territoriale si trova il valico autostradale di Coccau-Arnoldstein.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Per i motivi connessi alla propria sicurezza o ad altri interessi pubblici di notevole rilievo, ciascuno Stato contraente potra' dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni del presente Accordo. L'altro Stato contraente dovra' esserne immediatamente informato per iscritto attraverso i canali diplomatici.
Accordo-art. 12
Articolo 12 Il presente Accordo entra in vigore a partire dal momento in cui i due Stati contraenti si saranno notificati, per iscritto e per via diplomatica, l'avvenuto adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore. Esso restera' in vigore a tempo indeterminato e potra' essere denunciato per via diplomatica con un preavviso scritto di 6 mesi, non prima di 10 anni dalla sua entrata in vigore, salvo il caso in cui gli Stati contraenti decidano altrimenti di comune accordo. Fatto a Vienna, il 3 aprile 1986, in due originali, uno in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca,entrambi i testi facenti egualmente fede. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA D'AUSTRIA Parte di provvedimento in formato grafico
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