LEGGE 7 novembre 1988, n. 518

Type Legge
Publication 1988-11-07
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall'articolo 4 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, con scambio di note, firmato a Roma il 18 febbraio 1983.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.Le somme da corrispondersi dal Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in applicazione dell'articolo 3 dell'accordo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

Art. 4

1.La seguente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Accordo-art. 1

Animati dal desiderio di regolare in maniera defintiva gli obblighi reciproci derivanti dall'Art. 4 del Trattato firmato ad Osimo il 10 novembre 1975; Convinti che il presente Accordo, espressione dello spirito di buona volonta' che anima i rapporti fra i due Paesi, contribuira' al perseguimento delle finalita' enunciate dagli Accordi di Osimo, allo sviluppo della cooperazione economica in particolar modo fra le zone di frontiera dei due Paesi; Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Esecutivo Federale della Assemblea della RSF di Jugoslavia hanno convenuto quanto segue: Art. 1 I beni, diritti ed interessi indicati nel citato Art. 4 del Trattato di Osimo sono considerati come definitivamente acquisiti dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Accordo-art. 2

Art. 2 In vista di quanto precede, il Consiglio Esecutivo Federale della Assemblea della RSF di Jugoslavia versera' al Governo Italiano a titolo di indennizzo la somma di 110 milioni di dollari USA.

Accordo-art. 3

Art. 3 Il pagamento verra' effettuato a partire dal 1 gennaio 1990 in 13 annualita' eguali con accreditamento su un conto intestato al Ministero del Tesoro presso la Banca d'Italia in Roma.

Accordo-art. 4

Art. 4 Il Consiglio Esecutivo Federale della Assemblea della RSF di Jugoslavia lascera' agli aventi diritto la libera disponibilita' dei beni di cui all'elenco allegato che fa parte integrante del presente Accordo.

Accordo-art. 5

Art. 5 Quanto sopra costituisce un regolamento definitivo di tutti gli obblighi reciproci aventi origine dall'Art. 4 del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975.

Accordo-art. 6

Art. 6 Le disposizioni del presente Accordo non modificano la situazione giuridica dei beni menzionati agli Art. 7 ed 8 dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi tra le aree limitrofe, firmato ad Udine il 15 maggio 1982.

Accordo-art. 7

Art. 7 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Fatto a Roma, li' 18 febbraio 1983, in due originali, ciascuno in lingua italiana e serbocroata i cui testi fanno ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE REPUBBLICA ITALIANA DELLA ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=088G056800100070110001&dgu=1988-12-06&art.dataPubblicazioneGazzetta=1988-12-06&art.codiceRedazionale=088G0568)

Accordo-Scambio di note

Parte di provvedimento in formato grafico IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA Roma, li' 18 febbraio 1983 Signor Ministro, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che ho preso nota della Sua lettera del seguente tenore: "Mi riferisco all'Accordo firmato in data odierna con cui sono state definite le questioni aventi origine dall'Art. 4 del Trattato italo-jugoslavo firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. Tale intesa e' espressione dello spirito di buona volonta' che anima i rapporti tra i nostri due Governi e, come tale, contribuira' al perseguimento delle finalita' enunciate negli Accordi di Osimo e in particolare modo allo sviluppo della cooperazione economica fra le zone di frontiera dei due Paesi. In tale spirito, desidero assicurarLa che il Consiglio Esecutivo Federale della Assemblea della RSF di Jugoslavia si adoperera' affinche' le risorse finanziarie rese disponibili dalle agevolazioni di pagamento previste dall'Accordo odierno vengano contemporaneamente utilizzate per la realizzazione delle opere necessarie a portare al livello di vie di traffico internazionale le strade in territorio jugoslavo indicate all'Art. 5 dello Accordo per la promozione della cooperazione economica ugualmente firmato ad Osimo il 10 novembre 1975. Confido che da parte italiana saranno portati a termine, nello stesso periodo, i raccordi destinati a collegare tali strade all'autostrada Venezia-Trieste-Gorizia-Tarvisio." Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione Parte di provvedimento in formato grafico S.E. il Signor Lazar MOJSOV Segretario Federale per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

Accordo-Allegato

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.