LEGGE 12 novembre 1988, n. 492
Entrata in vigore della legge: 18/11/1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.E' convertito in legge il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonche' disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 luglio 1988, n. 276.
3.La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI ___ AVVERTENZA:
Il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 19 settembre 1988.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il D.L. n. 291/1977 reca: "Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali". - Il D.L. n. 276/1988, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 221 del 20 settembre 1988), recava lo stesso titolo del decreto-legge convertito dalla presente legge.
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