LEGGE 22 novembre 1988, n. 528
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli emendamenti all'articolo 38 dello statuto e al paragrafo 12 delle regole finanziarie allo stesso allegate dell'Organizzazione mondiale del turismo (O.M.T.), approvati a Torremolinos nel settembre 1979, degli emendamenti all'articolo 37 dello statuto e al paragrafo 13 delle regole finanziarie dell'O.M.T., approvati a Roma nel settembre 1981, e gli emendamenti agli articoli 14 e 15 dello statuto della stessa O.M.T., approvati a New Delhi nell'ottobre 1983. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo e all'art. 1 della legge: Lo statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo e' stato approvato e reso esecutivo in Italia con legge 27 dicembre 1977, n. 1018.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 33 dello statuto dell'O.M.T.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Allegato
TRADUZIONE NON UFFICIALE 1) Emendamenti all'articolo 38 dello Statuto dell'O.M.T. - Torremolinos, settembre 1979 - Risoluzione 61 (III). Le lingue ufficiali dell'Organizzazione sono il Francese, l'inglese, l'arabo, lo spagnolo ed il russo. 2) Emendamenti al paragrafo 12 delle regole finanziarie allegate allo Statuto - Torremolinos, settembre 1979 - Risoluzione 61 (III). I Membri dell'Organizzazione effettueranno il versamento del loro contributo nel primo mese dell'esercizio finanziario per il quale esso e' dovuto. L'importo di detto contributo, deciso dall'Assemblea, sara' comunicato ai Membri sei mesi prima dell'ininzio degli esercizi finanziari nel corso dei quali ha luogo l'Assemblea generale e due mesi prima dell'inizio degli altri esercizi finanziari. Il Consiglio potra' tuttavia accettare, qualora siano giustificati, casi di arretrati risultanti dai diversi esercizi finanziari in vigore nei vari paesi. 1) Emendamenti all'articolo 37 dello Statuto dell'O.M.T. - Roma, settembre 1981 Risoluzione 93 (IV). 1. I presenti Statuti, nonche' tutte le dichiarazioni di accettazione degli obblighi inerenti alla qualita' di Membro, dovranno essere depositati presso il Governo spagnolo. 2. Il Governo spagnolo informera' tutti gli Stati aventi diritto, del ricevimento delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, nonche' delle notifiche, ai sensi delle disposizioni degli articoli 33 e 35, e della data di entrata in vigore degli emendamenti a detti Statuti. 2) Emendamenti al paragrafo 13 delle regole finanziarie allegate - Roma, settembre 1981 - Risoluzione 92 (IV). a) Un Membro, che sia in ritardo di un anno o piu' nel pagamento del suo contributo alle spese dell'Organizzazione, non puo' essere eletto al Consiglio esecutivo, ne' svolgere funzioni in seno agli organi dell'Assemblea generale. b) Un Membro, che sia in ritardo di un anno o piu' nel pagamento del suo contributo alle spese dell'Organizzazione, che non abbia potuto spiegare la natura delle circostanze che gli impediscono di procedere al pagamento e che non abbia indicato le misure che predera' al fine di saldare detti arretrati, versera', oltre ai suoi arretrati, una integrazione supplementare equivalente al due per cento di detti arretrati. c) Un Membro, che sia in ritardo nel pagamento del suo contributo alle spese dell'Organizzazione, si vedra' ritirare il privilegio di cui beneficiano i Membri sotto forma di servizi e di diritto di voto all'Assemblea generale ed al Consiglio, qualora l'importo dei suoi arretrati sia pari o superiore al contributo da lui dovuto per i due anni finanziari trascorsi. Su domanda del Consiglio, l'Assemblea potra' tuttavia autorizzare detto Membro a partecipare al voto ed a beneficiare dei servizi dell'Organizzazione, qualora essa constati che l'inadempienza e' dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volonta'. 1) Emendamenti all'articolo 14 dello Statuto dell'OMT - Nuova Delhi, ottobre 1983, Risoluzione 134 (V). 1 - bis. Lo Stato che ospita la sede dell'Organizzazione dispone in maniera permanente di un seggio supplementare al Consiglio esecutivo, che non ricade sotto la procedura prevista al paragrafo 1 precedente per quanto riguarda la ripartizione geografica dei seggi dell'Organizzazione. 2) Emendamenti all'articolo 15 dello Statuto dell'OMT - Nuova Delhi, ottobre 1983 - Risoluzione 135 (V). I mandati dei Membri del Consiglio che siano giunti a scadenza non sono immediatamente rinnovabili, a meno che l'immediato rinnovo di un mandato sia indispensabile per mantenere una ripartizione geografica giusta ed equa. In tal caso, l'accoglimento della domanda di rinnovo deve essere ottenuto a maggioranza dei Membri effettivi, presenti e votanti.
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