LEGGE 22 novembre 1988, n. 530

Type Legge
Publication 1988-11-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 della convenzione stessa.

Art. 3
1.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE Il Governo Italiano ed il Consiglio Federale Svizzero al fine di assicurare la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere onde: - favorire lo sviluppo delle categorie che direttamente ed indirettamente operano nel settore della pesca professionale; - consentire un equilibrato sviluppo delle attivita' di pesca sportiva intesa come espressione del tempo libero; - contribuire alla difesa ed al miglioramento dell'ambiente acquatico, stipulano la seguente Convenzione: Art. 1 (Campo di applicazione) Costituiscono oggetto della presente Convenzione le acque dei Laghi Maggiore (Verbano) e di Lugano (Ceresio), nonche' quelle del fiume Tresa, anche se soggette a diritto esclusivo e ad uso civico di pesca.

Convenzione-art. 2

Art. 2 (Commissione) 1 - Le finalita' della presente Convenzione, nonche' l'applicazione delle normative inerenti alle attivita' di pesca nelle acque italo - svizzere sono perseguite dalla Commissione italo-svizzera per la pesca. 2 - La Commissione si compone per ciascuno Stato di un Commissario e due Vice Commissari. Essa si avvale di una Sottocommissione composta da esperti di ciascuno Stato in materia di pesca e di idrobiologia. 3 - I Governi dei due Stati nominano il proprio Commissario per la pesca ed i Vice Commissari. 4 - Ai Commissari per la pesca sono conferiti i seguenti compiti: a) svolgere, nell'ambito del campo di applicazione della Convenzione, attivita' consultiva nelle questioni importanti per la pesca e proporre alle Autorita' competenti dei due Stati l'emanazione di opportuni provvedimenti; b) scambiarsi informazioni, in particolare sulle disposizioni emesse dai singoli Stati; c) curare che la Convenzione per la pesca e le prescrizioni emanate in virtu' di essa vengano applicate in modo uniforme e sottoporre alle Autorita' competenti dei due Stati appropriate raccomandazioni; d) nominare gli esperti chiamati a far parte delle rispettive Sottocommissioni 5 - Alla Commissione per la pesca sono conferiti i seguenti compiti: a) preparare e presentare le proposte di eventuali modifiche alla presente Convenzione; b) dirimere controversie relative all'interpretazione ed alla applicazione della presente Convenzione; c) elaborare un regolamento interno; d) approntare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale per le spese comuni.

Convenzione-art. 3

Art. 3 (Licenza di pesca) Nelle acque oggetto della presente Convenzione e' consentita la pesca a coloro che sono in possesso di regolare licenza rilasciata nello Stato sul cui territorio essa viene esercitata.

Convenzione-art. 4

Art. 4 (Attrezzi di pesca consentiti) 1 - Le Autorita' competenti dei due Stati, di comune accordo, pubblicheranno un elenco descrittivo degli attrezzi di pesca consentiti nelle acque soggette alla presente Convenzione. 2 - Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le rive, sono vietati il trasporto e la detenzione degli attrezzi e dei mezzi di pesca non permessi, salvo provare che non siano destinati all'esercizio della pesca.

Convenzione-art. 5

Art. 5 (Sistemi) 1 - E' vietato adoperare per la pesca nelle acque oggetto della presente Convenzione ogni apparechhio fisso o mobile, il quale impe disca il passaggio dei pesci per piu' di una meta' della larghezza del corso d'acqua, misurata ad angolo retto dalla riva. 2 - La distanza fra due di questi apparecchi, fissi o mobili, impiegati simultaneamente sulla medesima riva, o sulle due rive opposte, non potra' essere inferiore al doppio dello sviluppo del piu' grande di essi. 3 - E' vietato collocare impianti fissi connessi con l'attivita' di pesca diversi dalle reti nella fascia litorale compresa tra la riva ed il limite superiore della corona, indicato da un netto ed evidente aumento della pendenza del fondo. 4 - E' vietato l'uso a scopo di pesca di sostanze tossiche, narcotiche ed esplosive, nonche' della corrente elettrica. E' pure vietato ricorrere all'uso di apparecchi di sondaggio ad onde. 5 - Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le loro rive sono vietati il trasporto e la detenzione di dette sostanze ed apparecchiature, salvo provare che non siano destinate a scopo di pesca. 6 - E' vietato catturare i pesci con le mani. 7 - E' vietato pasturare con la larva di mosca carnaria. 8 - Sono vietate le operazioni di deviazione e prosciugamento a scopo di pesca.

Convenzione-art. 6

Art. 6 (Zone) 1 - La pesca e' vietata nei due laghi all'imbocco ed allo sbocco dei corsi d'acqua comuni e non comuni sopra un raggio eguale alla meta' della larghezza dei medesimi misurata a livello medio del lago, maggiorata da 50 a 100 metri secondo l'importanza del corso d'acqua. 2 - E' vietato tendere o collocare nelle acque reti ed ogni altro congegno di pesca ad una distanza inferiore ai 30 metri dalle scale di monta per i pesci, dalle griglie delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi dei canali, soglie, chiuse e cascate, nonche' dagli archi del ponte di Melide e dallo stretto di Lavena sia a monte che a valle dello stesso. 3 - Qualora si ritenesse utile istituire altre zone di protezione, queste verranno fissate dalle Autorita' competenti dei due Stati, su proposta dei Commissari. 4 - Tutte le zone di divieto o di protezione dovranno essere segnalate con gavitelli od in altra maniera idonea.

Convenzione-art. 7

Art. 7 (Lunghezze minime dei pesci) 1 - Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'etremita' della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunto perche' la pesca e la vendita da parte del pescatore siano consentite, sono le seguenti: Trota del lago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 30 Trota del fiume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 22 Salmerini (Salvelinus Alpinus, Salvelinus Fontinalis) . . . . cm. 25 Coregone Lavarello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 30 Coregone Bondella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 25 Temolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 30 Luccio: nel Lago Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 40 nel Lago di Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 45 Pesce Persico: nel Lago Maggiore . . . . . . . . . . . . . . cm. 16 nel Lago di Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 18 Persico Trota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 20 Luccioperca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 40 Carpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 30 Tinca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 25 Anguilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 40 Agone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 20 2 - Per comprovate ragioni tecniche i Commmissari possono curare la emanazione di provvedimenti, necessari secondo le procedure dei rispettivi Stati, atti ad aumentare dette lunghezze minime, nonche' a stabilirne delle nuove per la cattura di altre specie ittiche non completate nel presente articolo.

Convenzione-art. 8

Art. 8 (Periodi di divieto) 1 - I Commissari fissano, di comune accordo e compatibilmente con le norme vigenti nel proprio Stato per le acque di propria competenza, l'inizio e la fine dei periodi protettivi che comprendono di volta in volta il tempo della riproduzione. Essi hanno facolta' di prolungare anche per singoli ambienti e zone i periodi protettivi e di prescriverne per altre specie di pesci. 2 - I periodi minimi ai divieto sono: Trota nel lago : 12 settimane Salmerini : 10 settimane Temolo : 10 settimane Coregone Lavarello : 8 settimane Coregone bondella : 10 settimane Luccio : 4 settimane Pesce Persico : 8 settimane Persico Trota : 8 settimane Luccioperca : 8 settimane Carpa : 4 settimane Agone : 4 settimane Tinca : 4 settimane

Convenzione-art. 9

Art. 9 (Reimmissione in acqua di esemplari protetti) I pesci catturati durante il rispettivo periodo di divieto prescritto all'articolo 8, nonche' quelli che non abbiano raggiunto la misura prescritta all'articolo 7 debbono essere rimessi immediatamente in acqua con ogni possibile cura.

Convenzione-art. 10

Art. 10 (Divieto della pesca dei gamberi) Nelle acque oggetto della Convenzione la pesca dei gamberi e' vietata.

Convenzione-art. 11

Art. 11 (Provvedimenti restrittivi) Ciascuno dei due Commissari puo' curare nell'ambito del territorio di competenza e compatibilmente con le procedure previste dalla normativa vigente nel proprio Stato l'emanazione di provvedimenti piu' restrittivi rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, dandone immediatamente notizia al Commissario dell'altro Stato.

Convenzione-art. 12

Art. 12 (Provvedimenti estensivi) Per comprovate ragioni tecniche o scientifiche, le disposizioni di cui ai titoli II, III e IV della presente Convenzione possono, di comune accordo fra i due Commissari, essere modificate in senso estensivo solo per periodi di tempo limitati purche' i provvedimenti relativi non siano in contrasto con le finalita' della presente Convenzione.

Convenzione-art. 13

Art. 13 (Autorizzazione alla pesca scientifica) L'autorita' competente di ciascuno Stato puo' rilasciare, a scopo di ricerca scientifica, autorizzazioni per la cattura di pesci anche in deroga a quanto previsto dalla presente Convenzione, e persone nominalmente indicate.

Convenzione-art. 14

Art. 14 (Interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione) 1 - E' vietato smuovere il substrato di fondo ed estirpare le idrofite con qualsiasi attrezzo, fatti salvi l'uso degli attrezzi di pesca consentiti all'art. 4 e gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilita'. 2 - Le operazioni di pulizia e di sistemazione dei litorali che prevedono estirpazione di piante acquatiche e palustri e movimenti di terra, oltre alle autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di legge, devono essere sottoposte al parere obbligatorio e vincolante del Commissario. 3 - Sono vietate tutte le operazioni che comportino l'eliminazione della associazione vegetale comunemente denominata "canneto". 4 - Le operazioni di deviazione e prosciugamento necessarie per scopi non previsti dalla presente Convenzione, devono essere comunicate in tempo utile all'autorita' competente ed ai titolari di diritto esclusivo o di uso civico di pesca. 5 - I manufatti che interrompano o modifichino la continuita' del corso d'acqua oggetto della Convenzione dovranno prevedere strutture atte a mantenere il passaggio dei pesci. I relativi progetti devono essere sottoposti al parere vincolante ed obbligatorio del Commissario.

Convenzione-art. 15

Art. 15 (Obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale) 1 - Le autorizzazioni previste dall'Art. 14 potranno essere integrate da prescrizioni di obblighi ittiogenici. 2 - Nel caso di accertate infrazioni dei disposti dell'Art. 14 il Commissario, secondo le procedure del proprio Stato, potra' richiedere a titolo di risarcimento, ogglighi ittiogenici commisurati ai danni provocati nonche' il ripristino della situazione originaria ove cio' sia possibile.

Convenzione-art. 16

Art. 16 (Semina di materiale ittico) 1 - Tutte le operazioni di semina di materiale ittico nelle acque oggetto della presente Convenzione effettuate da Enti Pubblici, da Associazioni o da Privati dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Commissario. 2 - Sono sempre vietate le immissioni non preventivamente autorizzate di specie ittiche che non siano gia' presenti nelle acque italo-svizzere.

Convenzione-art. 17

Art. 17 (Scambio annuale di informazioni sulle attvita') 1 - La Commissione, al fine di meglio perseguire la tutela e l'incremento del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere, fornisce opportuni orientamenti in ordine alle pratiche ittiogeniche, al controllo delle specie ittiche sovrabbondanti, alle operazioni di miglioramento ambientale, alla pressione di pesca, alle forme morbose dei pesci. 2 - A tal fine i Commissari si scambieranno annualmente le necessarie informazioni secondo le modalita' previste dal regolamento interno.

Convenzione-art. 18

Art. 18 (Ricerca scientifica) I due Stati promuovono la ricerva scientifica sugli ambienti acquatici oggetto della presente Convenzione.

Convenzione-art. 19

Art. 19 (Stabilimenti di piscicoltura) Ciascuno dei due Stati si impegna, ognuno per le acque di propria competenza, a sostenere le spese occorrenti per l'incremento del patrimonio ittico mediante pratiche ittiogeniche.

Convenzione-art. 20

Art. 20 (Vigilanza) 1 - L'attivita' di vigilanza volta alla tutela del patrimonio ittico ed al controllo dell'attivita' di pesca, nonche' alla corretta applicazione della presente convezione, e' affidata agli agenti di vigilanza aventi titolo ad operare in dette materie sul proprio territorio. 2 - Gli agenti di vigilanza possono esercitare le loro funzioni soltanto sulla parte di acque e sul territorio dello Stato da cui dipendono. Tuttavia, in caso di flagranza di reato, essi possono esercitare le loro funzioni anche sulle acque dell'altro Stato e, in caso di necessita', raggiungere il piu' vicino posto di vigilanza; in tal caso non possono prendere alcuna misura coercitiva. 3 - Gli agenti, nell'esercizio delle loro funzioni sulle acque dell'altro Stato, devono essere muniti di documento comprovante la loro qualifica. Essi possono indossare l'uniforme e portare le armi di servizio. Non possono far uso delle loro armi di servizio tranne che in caso di legittima difesa. 4 - Gli agenti possono domandare alle Autorita' competenti dell'altro Stato di ricercare le persone, di sequestrare oggetti incriminati nonche' il pescato catturato illecitamente.

Convenzione-art. 21

Art. 21 (Atti a danno degli agenti) 1 - Qualora, conformemente alle disposizioni del comma 2 dello art. 20 della presente Convenzione, gli Agenti esercitino le loro funzioni sulle acque dell'altro Stato, essi beneficiano di protezione ed assistenza da parte degli agenti di questo Stato. 2 - Agli atti commessi contro gli agenti di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio dell'altro Stato, si applicano le norme previste dall'ordinamento di quest'ultimo.

Convenzione-art. 22

Art. 22 (Procedimento in caso di infrazione) 1 - Ciascuno dei due Stati, secondo le proprie norme, persegue chiunque, trovandosi sul proprio territorio, abbia violato, nel territorio dell'altro Stato, le norme previste dalla presente Convenzione o dalle sue disposizioni di esecuzione. 2 - Al perseguimento dell'infrazione si procede su richiesta dello Stato ove e' stata commessa, a seguito della trasmissione, per via ufficiale, del relativo processo verbale alle Autorita' competenti dell'altro Stato. 3 - Tuttavia non si procedera' a perseguire l'infrazione qualora il contravventore sia stato gia' giudicato con sentenza non piu' soggetta ad impugnazione ovvero se l'infrazione sia stata oggetto di provvedimento amministrativo definitivo ovvero se sussista una causa di estinzione del reato o della pena, salvo che il condannato si sia sottratto all'esecuzione della pena inflittagli od al pagamento della sanzione pecuniaria determinata nel provvedimento amministrativo definitivo. 4 - Le spese del procedimento non danno luogo ad alcun rimborso. L'importo delle somme riscosse in esecuzione delle sanzioni inflitte resta acquisito allo Stato che ha perseguito l'infrazione. La parte lesa ha diritto al rimborso delle spese ed al risarcimento dei danni con gli interessi di legge.

Convenzione-art. 23

Art. 23 (Rapporti tra Autorita') 1 - Per la corretta applicazione della presente Convenzione e per assicurare la funzionalita agli organismi previsti dalla stessa, i Commissari si consultano e prendono di comune accordo le relative decisioni. 2 - I Commissari possono corrispondere direttamente tra di loro.

Convenzione-art. 24

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