LEGGE 22 novembre 1988, n. 531
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1› aprile 1987.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, Il Guardasigilli: VASSALLI
Accordo-art. 1
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela, animati dal desiderio di rafforzare i legami di amicizia gia' esistenti; convinti dell'importanza che lo sviluppo delle relazioni turistiche tra i due Paesi puo' assumere, non solo a favore delle rispettive economie, ma anche per propiziare una piu' approfondita conoscenza tra i due popoli; nell'intento di avviare una piu' stretta collaborazione nel campo del turismo e di rendere tale collaborazione quanto piu' fruttuosa possibile; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti Contraenti concederanno reciprocamente ogni possibile facilitazione, nel rispetto delle normative interne vigenti, per intensificare e stimolare il movimento turistico delle persone e l'interscambio di documenti e di materiale di propaganda turistica. A tal fine esse favoriranno il miglioramento e l'intensificazione delle comunicazioni e dei trasporti tra i due Paesi. Particolare cura sara' dedicata alla promozione dei viaggi collettivi, soprattutto di quelli rivolti a sviluppare il turismo educativo, sociale e giovanile e, per quanto riguarda l'Italia, il cosidetto turismo di ritorno.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Le Parti Contraenti avvieranno iniziative di promozione turistica intese ad incrementare l'interscambio e far conoscere le risorse storico-ambientali dei due Paesi allo scopo di sostenere e intervenire in manifestazioni culturali, artistiche e sportive.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Le Parti Contraenti procederanno allo scambrio di informazioni e di esperienze interessanti il turismo, che includa, tra l'altro, informazioni di carattere legale, statistiche, sistemi logistici, ordinamenti interni, sviluppo e valutazione di progetti turistici.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Le Parti Contraenti favoriranno la formazione di tecnici e di personale specializzato in materia turistica ed a tal fine ognuna di esse offrira', secondo le sue possibilita', borse di studio, disponibilita' di posti e di tirocini ai cittadini dell'altra Parte, nei rispettivi istituti e centri di formazione turistica.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Ciascuna delle Parti Contraenti appoggera', per quanto possibile, le proposte che l'altra Parte riterra' di formulare, in materia di cooperazione tecnica e assistenza nella realizzazione di costruzioni, forniture ed investimenti in genere nel settore turistico.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Ciascuna delle Parti Contraenti consentira' l'istituzione, rispettivamente a Roma e a Caracas, di un Ufficio di Rappresentanza incaricato di promuovere lo sviluppo dell'interscambio turistico, senza esercitare alcuna attivita' di carattere commerciale.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Al fine di dare esecuzione al presente Accordo ed allo scopo di dare corso ad un effettivo interscambio sugli argomenti indicati negli articoli precedenti e su ogni altro che venisse di comune intesa deciso di trattare, le Parti Contraenti promuoveranno riunioni periodiche di una Commissione Mista composta da funzionari delle Amministrazioni Centrali competenti e degli Enti Nazionali per il Turismo designati dal Governo della Repubblica Italiana e dal Governo della Repubblica del Venezuela. La Commissione si riunira' alternativamente a Roma e a Caracas su iniziativa di una delle Parti Contraenti e sara' presieduta alternativamente dai Capi delle rispettive Delegazioni.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Il presente Accordo entrera' in vigore nella data in cui le Parti si comunicheranno il perfezionamento del procedimento dalle rispettive legislazioni.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Il presente Accordo avra' una durata di cinque (5) anni e si proroghera' per periodi uguali e successivi, salvo che una delle Parti notifichi all'altra, per iscritto, la sua intenzione di porgli fine, almeno sei (6) mesi prima della data in cui si desideri dargli termine. Fatto a Caracas, il 1 aprile 1987, in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede ed aventi lo stesso contenuto. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Venezuela Parte di provvedimento in formato grafico Massimiliano Bambini Simon Alberto Consalvi Ambasciatore Straordinario Ministro delle Relazioni Plenipotenziario Estere Visto, Il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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