LEGGE 22 novembre 1988, n. 532

Type Legge
Publication 1988-11-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 della convenzione stessa.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA ED AL RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina desiderando intensificare la cooperazione tra i due Stati nel campo della assistenza giudiziaria in materia civile, considerato che i due Stati sono entrambi parti delle Convenzioni dell'Aja del 1 marzo 1954 relativa alla procedura civile, del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri e del 18 marzo 1970 sull'ottenimento di prove all'estero in materia civile o commerciale. hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le materie oggetto del diritto civile, ivi comprese quelle oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.

Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2 AUTORITA' 1. Ai fini della presente Convenzione per autorita' giudiziaria si intende ogni autorita' delle Parti che sia competente secondo la legge nazionale nei procedimenti previsti dalla Convenzione stessa. 2. Ai fini della presente Convenzione autorita' centrale per la Repubblica Italiana e il Ministero di Grazia e di Giustizia; per la Repubblica Argentina il Ministero degli Affari Esteri e del Culto.

Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3 PROTEZIONE GIURIDICA 1. I cittadini di ciascuna Parte beneficiano, nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale ultima Parte. 2. I cittadini di ciascuna delle Parti hanno accesso alle autorita' giudiziarie dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini di tale ultima Parte.

Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4 DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI" 1. Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle Parti che siano attori o intervenienti davanti alle autorita' giudiziarie dell'altra Parte non potra' essere imposta in ragione della loro qualita' di stranieri, o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di tale ultima Parte alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura. 2. Se la persona dispensata dalla "cautio judicatum solvi" e' condannata con una sentenza passata in giudicato emessa dall'autorita' giudiziaria di una delle Parti al rimborso delle spese di procedura, la sentenza viene eseguita, su istanza dell'avente diritto, senza spese, sul territorio dell'altra Parte. L'istanza ed i suoi allegati saranno predisposti in conformita' dell'articolo 23 della presente Convenzione. L'autorita' giudiziaria deliberante sull'esecuzione si limitera' ad accertare se la sentenza sulle spese e' diventata esecutiva.

Convenzione-art. 5

ARTICOLO 5 GRATUITO PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DAGLI ANTICIPI 1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di questa ultima Parte, del gratuito patrocinio per i procedimenti civili e per il contenzioso amministrativo. 2. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano parimenti sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima Parte, dell'esenzione dalle tasse e dagli anticipi per spese di giustizia e per altre spese di procedura, nonche' delle altre facilitazioni previste in materia dalla legge di tale ultima Parte. 3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano a tutta la procedura, ivi compresa l'esecuzione delle sentenze. 4. Le facilitazioni previste ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale del richiedente, sono accordate sulla base di certificati rilasciati dall'autorita' competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza. Qualora il richiedente non abbia la residenza nel territorio delle Parti tale certificazione sara' rilasciata dalle autorita' competenti della Parte di cui egli e' cittadino, ai sensi della propria legge.

Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6 VALIDITA' DEGLI ATTI PUBBLICI Per l'applicazione della presente Convenzione gli atti pubblici di ciascuna delle Parti hanno nell'altra Parte l'efficacia probatoria dei corrispondenti atti di tale ultima Parte.

Convenzione-art. 7

ARTICOLO 7 ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'autorita' competente di ciascuna delle Parti e corredati della firma e del timbro o del sigillo ufficiale sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione per essere utilizzati dinanzi alle autorita' dell'altra Parte, salvo quanto disposto dall'art. 23, par. 1 della presente Convenzione.

Convenzione-art. 8

ARTICOLO 8 INFORMAZIONI IN MATERIA LEGALE Ciascuna Parte comunica all'altra Parte, su domanda redatta nella lingua della Parte richiesta, informazioni, non corredate da traduzione, riguardanti le sue leggi e i suoi regolamenti, cosi' come informazioni concernenti la giurisprudenza.

Convenzione-art. 9

ARTICOLO 9 TRASMISSIONI DI ATTI DI STATO CIVILE Ciascuna Parte trasmette, su richiesta, all'altra Parte copie di atti ed estratti di atti di stato civile cosi' come altri atti sullo stato e la capacita' delle persone necessari per una procedura giudiziaria se e per quanto la legge della Parte richiesta lo consenta.

Convenzione-art. 10

ARTICOLO 10 SISTEMI DI COMUNICAZIONE Le Parti inoltreranno le comunicazioni e la documentazione previste dalla presente Convenzione per il tramite delle loro autorita' centrali, a meno che singole disposizioni della presente Convenzione non dispongano altrimenti.

Convenzione-art. 11

ARTICOLO 11 PERSONE GIURIDICHE Le disposizioni della presente Convenzione si applicano, in quanto ad esse riferibili, anche alle persone giuridiche che sono costituite conformemente alla legislazione di una delle Parti.

Convenzione-art. 12

ARTICOLO 12 RIFIUTO DELL'ASSISTENZA, DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE L'assistenza giudiziaria nonche' il riconoscimento e l'esecuzione degli atti, delle sentenze e dei provvedimenti previsti dalla presente Convenzione potranno essere negati se contrari all'ordine pubblico della Parte richiesta.

Convenzione-art. 13

ARTICOLO 13 OBBLIGO DELL'ASSISTENZA Ciascuna Parte presta all'altra Parte, su richiesta, assistenza per l'esecuzione degli atti e delle procedure giudiziarie, in particolare provvedendo alla trasmissione e alla notificazione degli atti, all'assunzione delle prove, alle perizie, alle audizioni delle parti e dei testimoni, nonche' all'acquisizione e alla trasmissione delle prove materiali.

Convenzione-art. 14

ARTICOLO 14 COMMISSIONI ROGATORIE La domanda di esecuzione della commissione rogatoria deve indicare: a) l'autorita' giudiziaria richiedente; b) l'autorita' giudiziaria richiesta, ove possibile; c) il procedimento per il quale la commissione rogatoria e' richiesta; d) l'identita', il luogo di residenza o di dimora, la cittadinanza, la professione delle parti e, eventualmente, dei loro rappresentanti; e) l'oggetto della commissione rogatoria, gli atti da espletare.

Convenzione-art. 15

ARTICOLO 15 ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE 1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria, si applichera' la legge della Parte richiesta. Peraltro qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di particolari forme, la Parte richiesta seguira' tali forme se e per quanto non in contrasto con la propria legge. 2. Se i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente si rivelino insufficienti per consentire alla Parte richiesta l'esecuzione della commissione rogatoria, tale ultima Parte, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, richiedera' alla Parte richiedente tutti i dati e gli elementi complementari necessari. 3. La Parte richiesta fara' conoscere in tempo utile il luogo e la data dell'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorita' e le persone in causa potranno assistere all'esecuzione se e per quanto non in contrasto con la legge della Parte richiesta. 4. Dopo l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta restituita' gli atti alla Parte richiedente. La commissione rogatoria deve essere eseguita al piu' presto possibile. Qualora non sia stato possibile dare seguito alla commissione rogatoria, la Parte richiesta restituira' gli atti al piu' presto possibile indicando i motivi che hanno impedito l'esecuzione.

Convenzione-art. 16

ARTICOLO 16 DOCUMENTI COMPROVANTI LA NOTIFICAZIONE DI ATTI La prova della notificazione e' data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto e corredata dal timbro o sigillo ufficiale, dalla data e dalla firma dell'autorita' che ha notificato ovvero da un attestato di quest'ultima autorita' certificante il modo, il luogo e la data della notificazione. Se l'atto da notificare e' trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricezione o dell'avvenuta notificazione puo' essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito. La Parte richiesta inviera' senza indugio alla Parte richiedente la ricevuta e o l'attestato comprovanti la notificazione.

Convenzione-art. 17

ARTICOLO 17 ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O DEGLI UFFICI CONSOLARI. Ciascuna Parte puo' a mezzo delle proprie Missioni diplomatiche o dei propri Uffici consolari accreditati presso l'altra Parte, senza l'impiego di mezzi coattivi, notificare atti ai propri connazionali e procedere alla loro audizione se e per quanto non in contrasto con la legge di tale ultima Parte.

Convenzione-art. 18

ARTICOLO 18 COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE. 1. Qualora venga richiesta da una delle Parti la citazione a comparire, in qualita' di testimone o di perito, dinanzi alla propria autorita' giudiziaria di una persona che dimori nel territorio dell'altra Parte, tale persona non puo' essere obbligata a comparire a seguito di detta citazione. La parte richiesta procedera' pertanto alla citazione secondo la richiesta formulata senza tuttavia comminare ed eseguire le sanzioni previste nel caso di mancata comparizione. 2. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, le diarie e le indennita' previste dalla legge della Parte richiedente. La richiesta dovra' specificarne gli importi.

Convenzione-art. 19

ARTICOLO 19 SPESE Sono a carico della Parte richiesta le spese derivanti dall'esecuzione dell'assistenza giudiziaria, ad eccezione delle indennita' e delle altre spese relative alla esecuzione di perizie nonche' di quelle derivanti dalla esecuzione di commissione rogatoria in particolari forme domandate dalla parte richiedente ai termini dell'art.15, par. 1 della presente Convenzione.

Convenzione-art. 20

ARTICOLO 20 LINGUE 1. Le domande di assistenza giudiziaria, ed i relativi allegati, sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati da una traduzione, effettuata da un traduttore ufficiale nella lingua della Parte richiesta. 2. I documenti relativi alla esecuzione della commissione rogatoria saranno trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.

Convenzione-art. 21

ARTICOLO 21 OBBLIGO DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE Ciascuna Parte riconosce e dichiara esecutive, nei limiti di cui agli articoli che seguono, le sentenze emesse in materia civile dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte nonche' le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali.

Convenzione-art. 22

ARTICOLO 22 CONDIZIONI RICHIESTE 1. Le sentenze pronunciate in materia civile dalle autorita' giudiziarie di ciscuna Parte nonche' le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali sono riconosciute dall'altra Parte, salvo quanto disposto dall'art.12 della presente Convenzione, alle seguenti condizioni: a) le sentenze siano state pronunciate da una autorita' giudiziaria competente ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo; b) la parte soccombente sia stata regolarmente citata secondo la legge della Parte ove e' stata emessa la sentenza o sia comparsa in giudizio e, per quanto richiesto dalla medesima legge, sia stata regolarmente rappresentata; c) la sentenza abbia acquisito l'efficacia di cosa giudicata e sia esecutiva secondo la legge della Parte ove e' stata emessa; d) fra le stesse parti e sul medesimo oggetto non sia stata pronunciata sentenza dalle autorita' giudiziarie della Parte richiesta; e) nessuna autorita' giudiziaria della Parte richiesta sia stata investita da una istanza tra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda davanti alla autorita' giudiziaria che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a, l'autorita' giudiziaria e' considerata competente se: a) alla data della presentazione della domanda il convenuto aveva la residenza o il domicilio sul territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la sentenza; b) il convenuto e' stato chiamato in giudizio per una controversia riguardante l'attivita', a carattere industriale, agricolo, commerciale o finanziario di un suo stabilimento, di una sua succursale o di una sua agenzia siti nel territorio di detta Parte; c) per accordo espresso o tacito delle parti l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia e' stata o avrebbe dovuto essere eseguita nel territorio di detta Parte; d) in materia di responsabilita' extra-contrattuale il fatto da cui essa deriva si e' verificato nel territorio di detta Parte; e) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza di detta autorita' giudiziaria sia mediante elezione di domicilio, sia mediante accordo relativo alla determinazione dell'autorita' competente, sempre che la legge della Parte richiesta non vi si opponga; f) il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza avere sollevato eccezioni in ordine alla competenza; g) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale su beni immobili siti nel territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la sentenza; h) la decisione ha ad oggetto lo stato o la capacita' di persona che, alla data della presentazione della domanda, aveva la cittadinanza della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la sentenza; i) la controversia ha ad oggetto una obbligazione alimentare e l'attore era residente o domiciliato nella Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la sentenza. 3. Le decisioni provvisoriamente esecutive di ciascuna Parte, benche' suscettibili di ricorso ordinario, sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte alle condizioni previste dal presente articolo, in quanto ad esse applicabili, se decisioni dello stesso tipo possono essere ivi emesse o eseguite.

Convenzione-art. 23

ARTICOLO 23 DOMANDE DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE 1. La domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione puo' essere presentata direttamente dalla persona interessata alla autorita' giudiziaria competente della Parte ove la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita. In tale caso la documentazione menzionata al paragrafo 2 dovra' essere numita della "apostille" prevista dall'art. 4 della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri conclusa all'Aja il 5 ottobre 1961. Le Parti potranno tuttavia sopprimere tale formalita' mediante intesa amministrativa. 2. La domanda di riconoscimento o di esecuzione di una decisione deve essere corredata da: a) una copia della decisione certificata conforme all'originale; b) una attestazione dalla quale risulti che la decisione ha efficacia di cosa giudicata, qualora cio' non sia espressamente menzionato nella decisione stessa, ovvero che essa e' munita di formula esecutiva; c) in caso di decisione pronunciata in contumacia una copia certificata conforme all'originale della citazione, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto e, nel caso di incapacita', documento idoneo a comprovare che l'incapace sia stato debitamente rappresentato, a meno che cio' non risulti dal contenuto della decisione. d) una traduzione certificata conforme dei documenti di cui alle lettere a, b, c del presente paragrafo secondo quanto disposto dall'articolo 20 della presente Convenzione.

Convenzione-art. 24

ARTICOLO 24 TRANSAZIONI GIUDIZIARIE Le transazioni concluse davanti alla autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 della presente Convenzione, ed aventi efficacia esecutiva in una delle due Parti, sono, su istanza di parte, riconosciuti e dichiarati esecutivi dall'altra Parte. L'istanza sara' predisposta in conformita' dell'articolo 23 della presente Convenzione.

Convenzione-art. 25

ARTICOLO 25 PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE 1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, delle decisioni e delle transazioni giudiziarie, l'autorita' giudiziaria della Parte richiesta applica la propria legge. 2. L'autorita' giudiziaria che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni si limita a verificare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono state soddisfatte. Tale autorita' giudiziaria nell'esaminare le circostanze sulle quali si fonda la competenza dell'autorita' giudiziaria dell'altra Parte e' vincolata agli accertamenti di fatto contenuti nelle decisioni che devono essere riconosciute.

Convenzione-art. 26

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